Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23181
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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L'imputato che invoca la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto ha l'onere di produrre innanzi al giudice di merito la sentenza irrevocabile, mentre non ha alcun giuridico fondamento la pretesa che debba essere il giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., a provvedere all'acquisizione, in quanto il giudice ha il potere di assumere ogni mezzo di prova purché ve ne sia l'assoluta necessità ai fini della decisione e al suo potere di rilevare ex officio determinate questioni non corrisponde un dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a loro fondamento.

La qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 cod. pen. va letta alla luce dell'art. 10 cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime.

La richiesta di procedimento di cui all'art. 342 cod. proc. pen. non perde efficacia o validità a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 cod. proc. pen., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi è la necessità di una nuova richiesta. (Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all'estero).

Commentari2

  • 1Art. 8 - Delitto politico commesso all’estero
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Nunca más: la Corte d’Assise di Roma condanna i vertici dei regimi
    Camilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Roma ha pronunciato otto condanne all'ergastolo nei confronti di alcune tra le più alte cariche al potere nell'America latina tra gli anni '70 e '80, ritenuti responsabili per le morti di numerosi cittadini italiani oppositori al regime, annoverabili tra le fila dei desaparecidos. Accanto alle condanne sono state pronunciate sei sentenze di non luogo a procedere per intervenuta morte di alcuni imputati nelle more del processo, oltre a diciannove assoluzioni nei confronti di soggetti che all'epoca ricoprivano posizioni intermedie all'interno della scala gerarchica, nei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23181
Data del deposito : 28 aprile 2004

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