Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 3
L'imputato che invoca la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto ha l'onere di produrre innanzi al giudice di merito la sentenza irrevocabile, mentre non ha alcun giuridico fondamento la pretesa che debba essere il giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., a provvedere all'acquisizione, in quanto il giudice ha il potere di assumere ogni mezzo di prova purché ve ne sia l'assoluta necessità ai fini della decisione e al suo potere di rilevare ex officio determinate questioni non corrisponde un dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a loro fondamento.
La qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 cod. pen. va letta alla luce dell'art. 10 cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime.
La richiesta di procedimento di cui all'art. 342 cod. proc. pen. non perde efficacia o validità a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 cod. proc. pen., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi è la necessità di una nuova richiesta. (Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all'estero).
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- 1. Art. 8 - Delitto politico commesso all’esterohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Nunca más: la Corte d’Assise di Roma condanna i vertici dei regimiCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Roma ha pronunciato otto condanne all'ergastolo nei confronti di alcune tra le più alte cariche al potere nell'America latina tra gli anni '70 e '80, ritenuti responsabili per le morti di numerosi cittadini italiani oppositori al regime, annoverabili tra le fila dei desaparecidos. Accanto alle condanne sono state pronunciate sei sentenze di non luogo a procedere per intervenuta morte di alcuni imputati nelle more del processo, oltre a diciannove assoluzioni nei confronti di soggetti che all'epoca ricoprivano posizioni intermedie all'interno della scala gerarchica, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23181 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 541
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045571/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ SO CA RM N. IL 24/01/1924;
2) REGIONE EMILIA ROMAGNA;
3) CISL-UIL;
4) REGIONE MARCHE;
5) REGIONE PIEMONTE;
6) PROVINCIA ORISTANO;
7) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
avverso SENTENZA del 17/03/2003 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per le parti civili gli Avv.ti Giancarlo Maniga, Marcello Gentili, Giovanni De Figueiedo, i primi due per le parti civili private ed il terzo per l'avvocatura dello Stato, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fabrizio Melizzi in sostituzione dell'avv. Marcello Meandri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle due sentenze di merito.
FATTO
Il presente processo riguarda vari delitti (omicidi volontari, sequestri di persona, lesioni ed altro) commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina a partire dal 24/03/1976, data in cui il potere militare instaurò la dittatura sotto il comando del generale dell'esercito Jorge Videla. A seguito di lunghe e laboriose indagini in relazione alla vicenda dei "desaparecidos", tali delitti, meglio specificati nei capi di imputazione, furono contestati a soggetti facenti parte all'epoca degli alti gradi dell'organico della pubblica amministrazione argentina, i quali, pur avendo concorso in vario modo nella commissione dei suddetti delitti, non erano stati giudicati dall'autorità giudiziaria di quello Stato. Per la parte che ancora interessa in questa sede, con sentenza 17/03/2003 la Corte di Assise di Appello di Roma confermava la sentenza 06/12/2000 della Corte di Assise di Roma, con la quale RE MA AR LL (giudicato insieme ad altri imputati non ricorrenti) era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, siccome ritenuto colpevole, nella sua qualità di comandante del primo corpo dell'esercito argentino e di responsabile della zona prima di Buenos Aires, dei delitti di omicidio aggravato di RA TE CA, BE IO ES, DR LU ZO, LU LB BB, IE ES IU, nonché del delitto di sequestro del neonato ID CA, tutti fatti commessi in Argentina tra il 1976 ed il 1978.
Preliminarmente la Corte territoriale disattendeva varie eccezioni sollevate dalla difesa di RE MA.
In particolare, quanto alla eccezione relativa alla non corretta instaurazione del rapporto processuale, la Corte riteneva che giustamente nel giudizio di primo grado l'imputato era stato dichiarato assente, in quanto lo stesso, a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria, aveva dichiarato al Giudice Federale argentino che non intendeva comparire davanti all'autorità giudiziaria italiana, volendo prima dimostrare la propria innocenza in ordine ai reati di sottrazione dei minori contestatigli in Argentina e solo successivamente valutare la possibilità di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria italiana. Quanto alla eccezione relativa al difetto di procedibilità, la Corte territoriale, dopo aver precisato che non vi era prova che l'imputato fosse stato giudicato per gli stessi reati in Argentina, osservava da un lato che la richiesta di procedimento era pienamente valida ed efficace, in quanto avanzata dal Ministro della Giustizia in data 21/01/1983 e confermata con nota ministeriale in data 08/08/1996 nell'ambito dello stesso procedimento, dall'altro che i delitti, tutti commessi in danno di cittadini italiani residenti all'estero, dovevano considerarsi politici, in quanto lesivi del diritto primario alla vita e comunque diretti a contrastare idee e tendenze politiche e sociali proprie delle vittime.
Nel merito la Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di numerose testimonianze e di atti processuali provenienti da processi celebrati in Argentina, dei quali se ne omette l'illustrazione, trattandosi di materiale probatorio non oggetto dei motivi di ricorso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato RE MA, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta costituzione del rapporto processuale sul rilievo che la Corte territoriale non aveva considerato che l'imputato non si era rifiutato di presenziare al dibattimento, essendosi limitato a dichiarare di voler rinviare la sua partecipazione al giudizio all'esito del processo pendente nei suoi confronti in Argentina per il quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 8 c.p. sul rilievo che i delitti non potevano essere considerati politici, in quanto non risultava che le persone offese nel presente processo fossero state perseguitate a causa delle loro origini italiane o della loro appartenenza a partiti politici italiani o sindacati italiani. Pertanto, non ricorrendo la lesione di un interesse politico dello Stato italiano o di un diritto politico del cittadino italiano, doveva ritenersi carente la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 c.p.. Si deduce inoltre che la richiesta del Ministro doveva considerarsi da un lato generica, in quanto diretta nei confronti di soggetti non individuati, dall'altro tardiva, in quanto avanzata solo in data 21/01/1983, mentre i fatti relativi ai "desaparecidos" erano stati portati a conoscenza dell'opinione pubblica a mezzo stampa sin dall'estate del 1982. Si deduce infine che la richiesta del Ministro non poteva considerarsi ancora valida ed efficace in relazione al nuovo procedimento instaurato a seguito della denuncia-querela presentata dalle attuali parti offese, in quanto detto procedimento si riferiva a fatti nuovi e diversi per i quali in precedenza non erano state svolte indagini, mentre il precedente procedimento, cui si riferiva la richiesta del Ministro, era stato archiviato.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 11 co. 2 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che per gli stessi delitti il ricorrente era stato già giudicato in Argentina, di guisa che, ai fini della procedibilità, era necessaria la richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo relativo alla mancata costituzione del rapporto processuale.
Invero risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente, all'epoca ristretto agli arresti domiciliari in Argentina, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria, fu interpellato dal Giudice Federale argentino se intendesse essere presente in giudizio. In tale occasione il ricorrente rispose che non intendeva comparire davanti all'autorità giudiziaria italiana, riservandosi di valutare la possibilità di presentarsi in giudizio solo dopo aver dimostrato la propria innocenza in altro processo pendente davanti all'autorità giudiziaria argentina. Non vi è dubbio che tale comportamento, come giustamente affermato dalla Corte di merito, era indicativo di una inequivoca volontà del ricorrente di non presenziare all'udienza o, quantomeno, era espressione di una volontà che per "facta concludentia" non poteva che essere interpretata in tal senso. Pertanto, poiché nel caso di specie, a fronte del suo rifiuto a presenziare all'udienza, l'imputato è stato dichiarato assente, deve ritenersi che il rapporto processuale sia stato validamente instaurato.
Infondato deve ritenersi il secondo motivo diretto a contestare la natura politica dei delitti in esame.
Va premesso che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale relativa al terzo comma dell'art. 8 c.p., sono delitti oggettivamente politici quelli diretti ad offendere un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, mentre sono soggettivamente politici quelli comuni, determinati in tutto o in parte, da motivi politici. Nel delitto oggettivamente politico è rilevante solo la natura del bene giuridico offeso, mentre per la sussistenza del delitto comune soggettivamente politico è necessario che ricorra un movente di natura politica nel senso che l'agente sia stato spinto a delinquere al fine di poter incidere sulla esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato o offendere un diritto politico del cittadino. Nè può ritenersi sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che il delitto sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici, atteso il tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 8 c.p., che equipara il delitto politico al delitto comune determinato "in tutto o in parte" da motivi politici. Ciò premesso non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura politica, sia oggettiva che soggettiva, dei delitti in esame, tanto più che la definizione di delitto politico data dall'art. 8 c.p. va letta alla luce dell'art. 10 della Costituzione secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". E tra tali norme va ricordata la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4/11/1950 e ratificata con L. 848/1955, che obbliga gli Stati contraenti al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto ad un processo equo, il diritto a non essere sottoposto a tortura, ecc..
Orbene nel caso di specie i delitti - tutti di eccezionale gravita come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, della quale non viene illustrato il merito, in quanto non contestato con i motivi di ricorso - furono commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina non in circostanze occasionali, ma in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto alla eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, in quanto iscritte a sindacati, partiti politici o ad associazioni universitarie. Pertanto tali delitti non solo offendevano un interesse politico dello Stato italiano, che aveva il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee, ecc..
Nè può ritenersi fondato il motivo relativo alla genericità o alla tardività della richiesta di procedimento. Infatti nella stessa richiesta ministeriale del 21/01/1983 viene fatto esplicito riferimento alla vicenda dei "desaparicidos" di nazionalità italiana con sufficienti indicazioni sia delle persone offese, sia delle condizioni di tempo e di luogo in relazione ai delitti commessi in danno delle stesse.
D'altra parte la richiesta non poteva che essere generica in relazione ai soggetti da sottoporre a indagini, in quanto all'epoca non erano note le persone che si erano macchiate di tali gravi delitti. Per tale ragione deve essere senz'altro disatteso anche l'ulteriore motivo relativo alla tardività della richiesta, in quanto inizialmente i fatti erano tutti da accertare sia sotto il profilo della loro eccezionale gravita, sia in relazione ai soggetti cui dovevano essere attribuiti.
Nè la richiesta del Ministro può considerarsi inefficace o invalida in relazione ai fatti oggetto del presente processo. Infatti - a parte la considerazione che la richiesta di procedimento ex art. 8 c.p., costituendo espressione di una scelta discrezionale di natura politica, è un atto irrevocabile per espressa previsione di legge (art. 129 c.p.) - va rilevato che sul punto la Corte territoriale ha svolto una esauriente e condivisibile motivazione, chiarendo che nel caso di specie non si trattava di distinti procedimenti, bensì di un unico procedimento, nel corso del quale in un primo momento erano state svolte indagini che si erano concluse con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti, mentre nella fase successiva, a seguito di istanze-querele presentate dalle parti offese, le indagini erano sfociate nel rinvio a giudizio del ricorrente (e di altri imputati non ricorrenti).
Nè può ritenersi che la richiesta di procedimento abbia perso efficacia o validità a seguito del decreto dì archiviazione emesso ex art. 415 c.p.p.. Infatti la riapertura delle indagini non ha comportato, come sostenuto dal ricorrente, l'instaurazione di un nuovo procedimento, bensì la prosecuzione del procedimento già esistente per il quale la richiesta era stata ritualmente avanzata dal Ministro in data 21/01/1983 e confermata in data 08/08/1996, di guisa che, trattandosi di richiesta irrevocabile ai sensi dell'art. 129 c.p., non vi era necessità di una nuova richiesta di procedimento.
D'altra parte, a conferma che si tratta dello stesso procedimento, milita l'ulteriore circostanza che, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Infatti l'archiviazione degli atti prevista dall'art. 415 c.p.p. costituisce ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 414 c.p.p., che disciplina l'archiviazione nei confronti di soggetti noti. Pertanto deve ritenersi che non ricorre alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini quando emergano elementi indiziari a carico di soggetti determinati, attesa la diversità funzionale dei due istituti e gli scopi perseguiti dalle due norme. Infatti l'archiviazione disposta nei confronti di soggetti noti - che deve essere richiesta in un termine determinato dalla legge decorrente dalla data di iscrizione del soggetto noto nel registro degli indagati - è diretta a garantire la posizione di persona già individuata sottoposta alle indagini, mentre l'archiviazione disposta per essere rimasto ignoto l'autore del fatto non assolve alcuna funzione di garanzia per l'ovvio motivo che in tal caso manca il titolare della posizione da garantire (Cass. sez. 1^ n. 17900 del 25/03/2002, rv. 221.70 5; Cass. sez. 1^ n. 9539/1999, rv. 215.13 5;
Cass. sez. 5^ n. 7567/1999, rv. 213.625). Infine manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 11 co. 2 c.p.. Invero, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'imputato che eccepisca l'esistenza di precedente giudicato ha l'obbligo di fornire la prova di quanto affermato, producendo o, quantomeno, indicando esattamente gli estremi del precedente giudicato, onde consentire al giudice di stabilire con certezza se il fatto per cui si procede sia lo stesso e se la decisione precedente sia irrevocabile. Orbene, come giustamente evidenziato dalla Corte territoriale, nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto alcun provvedimento di natura giurisdizionale, suscettibile di divenire irrevocabile ai sensi dell'art. 649 c.p.p., dal quale risulti che sia stata accertata la sua responsabilità o, quantomeno, sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per i delitti specifici oggetto del presente processo. Nè tantomeno risulta che questi specifici fatti fossero noti e individuati al momento della concessione di eventuali provvedimenti di natura indulgenziale, dei quali ne è stata affermata solo l'esistenza senza procedere alla relativa produzione. Ne consegue che, mancando la prova che in Argentina il ricorrente fosse stato giudicato per gli stessi delitti o avesse beneficiato di provvedimenti di indulto, grazia o amnistia in relazione ai fatti specifici oggetto del presente processo, ai fini della procedibilità non era necessaria la richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva: a) di Euro 12.000 (Euro Dodicimila), di cui euro 1.000 per spese, a favore delle parti difese dall'avv. Giancarlo Maniga;
b) di euro 10.600 (euro diecimilaseicento), di cui euro 1.600 per spese, a favore delle parti difese dall'avv. Marcello Gentili;
c) di Euro 6.000 (Euro Seimila), di cui Euro 600,00 per spese, a favore dell'Avvocatura dello Stato.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004