Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 2
È manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e 31 Cost., nella parte in cui prevede l'applicabilità della pena perpetua per tutti i soggetti che abbiano superato la maggiore età anche se infraventicinquenni al momento della commissione del reato, perché trattasi di disposizione che non si pone in contrasto con i principi di eguaglianza, tutela della gioventù e con le finalità di recupero e di rieducazione della pena così come stabiliti dalla Costituzione e dall'art. 3 CEDU.
La pena dell'ergastolo applicata all'imputato infraventicinquenne che abbia commesso il delitto in età maggiore degli anni diciotto non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione in pena temporanea, in quanto trattasi di sanzione legittimamente irrogabile a tutti i soggetti maggiorenni anche dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2014 n. 117 all'art. 24, comma primo D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, le quali incidono esclusivamente sulla fase dell'esecuzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Scienza e diritto si incontrano alla ricerca dell’uomoGiulia Giglio Sarlo · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2019
"Alle volte uno si crede completo ed è soltanto giovane". Italo Calvino, Il visconte dimezzato "La gioventù non sa quel che può, la maturità non può quel che sa". José Saramago, La caverna Abstract La Corte di Cassazione, invertendo il suo orientamento precedente, ha riconosciuto che le facoltà cognitive non si perfezionano al compimento della maggiore età, ma sono ancora in fase di sviluppo e maturazione insieme alle competenze sociali e affettive almeno fino ai 20 anni di età. Questo riconoscimento impone al giudice una particolare attenzione nella graduazione della pena per i giovani adulti che delinquono. The Court of Cassation, reversing its previous orientation, acknowledged that …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2015, n. 34111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34111 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/04/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1219
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 41357/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AT N. IL 27/08/1965;
avverso l'ordinanza n. 26/2014 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 9 luglio 2014 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza, proposta dal condannato MI NA, volta ad ottenere la sostituzione dell'ergastolo con altra pena detentiva temporanea, ovvero, in alternativa, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per pronunciare l'incostituzionalità della pena dell'ergastolo quando comminata a persona minore di venticinque anni, indebitamente equiparata ad un adulto, in violazione degli artt. 3, 27 e 31 Cost.. 1.1 A fondamento della decisione la Corte di merito rilevava che la questione principale sollevata con la richiesta di intervento sul giudicato per modificare la pena irrogata dal giudice della cognizione eccedeva i poteri del giudice dell'esecuzione e che, quanto al profilo di incostituzionalità, basato sull'incongrua equiparazione tra la persona infraventicinquenne e quella adulta, ne ha escluso la fondatezza richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 168 del 1994 e quella nr. 264 del 1974. Ha dunque rilevato che, oltre alla difficoltà di assegnare un significato preciso alla condizione di "giovane", l'ordinamento consente comunque anche al condannato all'ergastolo di abbreviarne la durata perpetua mediante l'accesso ad istituti quali la semilibertà e la liberazione condizionale, che stimolano il percorso di riabilitazione e di riadattamento sociale ed al contempo assicurano la proporzionalità della sanzione, mentre la valutazione delle condizioni individuali, compresa quella anagrafica, può condurre ad un trattamento esecutivo meno rigoroso, specie per gli infraventunenni. Tali constatazioni, secondo la Corte distrettuale, consentono di riconoscere adeguato spazio all'esigenza di protezione della gioventù senza che all'età maggiore, ma inferiore a venticinque anni,costituisca valido presupposto per escludere l'applicazione dell'ergastolo.
2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza e quanto alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 31 Cost. e 3 CEDU. Secondo il ricorrente, l'ordinanza è illegittima in quanto è frutto della mancata considerazione della possibilità di rivedere il giudicato a fronte di eventi eccezionali che incidono in modo stabile e vincolante sul piano normativo quale conseguenza del principio di legalità che presiede anche all'esecuzione della pena, sicché l'ordinamento giuridico non ammette che sia espiata una sanzione che non era prevista dalla legge al momento del fatto o che sia in seguito espunta con legge successiva al momento della sua applicazione. Tale orientamento giurisprudenziale non è stato considerato, così come ha omesso di prendere in esame le novità introdotte dal D.L. n. 92 del 2014 in materia di reati commessi ad "giovane adulto". Anche il rigetto della questione di incostituzionalità è stato giustificato in modo apparente e stereotipato, che non ha tenuto conto dell'indirizzo di tutela del "giovane adulto" venutosi ad affermare, anche presso la Corte EDU (sentenza Sulejmanovic
contro
Italia) dopo il giudizio che aveva condannato l'istante all'ergastolo, mentre le disposizioni vigenti dell'art. 72 cod. pen. parificano situazioni differenti in modo che anche l'infraventicinquenne viene punito come il soggetto adulto senza avere ancora raggiunto il pieno sviluppo psico-fisico. L'ordinanza contiene poi il generico richiamo dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia nr. 264/74, che ha ritenuto costituzionale la pena dell'ergastolo, e subito dopo la questione, eccentrica rispetto a quella proposta, delle sedi deputate alla determinazione della pena ovvero dell'accesso ai benefici penitenziari, valutazioni non coerenti col tema proposto.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. La tematica giuridica che l'impugnazione devolve alla cognizione di questa Corte riguarda la possibilità in sede esecutiva di modificare e sostituire con altra di durata temporanea la pena dell'ergastolo quando inflitta a soggetto che al momento del fatto di reato era maggiore di età, ma che non aveva ancora raggiunto i venticinque anni. Si assume da parte del ricorrente che la parificazione sul piano punitivo di reo che versi in tale condizione soggettiva con responsabile del medesimo reato di età superiore ai venticinque anni viola i precetti costituzionali e le esigenze, riconosciute dall'ordinamento e recepite anche nella Carta costituzionale, di protezione dell'infanzia e della gioventù, alla quale è dedicato un percorso rieducativo differenziato.
1.1 In particolare, viene censurata come stereotipata e carente di efficacia esplicativa, oltre che affetta da violazione di legge, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale non competerebbe al giudice dell'esecuzione rideterminare la pena nei termini richiesti in ragione dell'intangibilità del giudicato, giustificazione immotivata e noncurante dei rilievi sviluppati con la domanda, che si era addentrata ad illustrare il concetto di pena illegale ed il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di rimuoverla ed impedirne l'espiazione.
2. Osserva questo Collegio che in primo luogo l'istanza avanzata dal MI, che in punto di fatto è pacifico avere riportato condanna alla pena dell'ergastolo con due diverse sentenze irrevocabili, emesse dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, per delitti commessi in età inferiore ai venticinque anni, soffre di generica formulazione, riflesso della sua infondatezza. Invero, la pretesa di ottenere la sostituzione della pena perpetua con altra temporanea non si sostanzia nell'indicazione di una specifica sanzione di natura e durata determinate, come tale applicabile dal giudice dell'esecuzione, ne' della fonte normativa che preveda tale trattamento punitivo. Il rilievo è già in sè dirimente, in quanto la prospettazione difensiva rimette al giudice investito della domanda un potere di intervento decisorio creativo della sanzione, non ricavabile dall'ordinamento giuridico, che confligge irrimediabilmente col principio di legalità della fattispecie penale e della pena, in nome del quale non è consentito punire il responsabile di un fatto illecito se il precetto violato e la relativa sanzione non siano definiti e regolati dalla legge.
2.1 Il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25 Cost., comma 2, informa di sè
tutto il sistema penale, sicché la sua operatività non può essere confinata soltanto alla fase di cognizione del processo, riguarda, sia le pene detentive, sia per le pene pecuniarie e vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo estranea alla realizzabile pretesa punitiva dello Stato (V. Sez. 5 sentenza n. 809 del 29/4/1985, Lattanzio, rv. 169333). Per tale ragione è costante nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che abilita il giudice dell'esecuzione ad apportare interventi correttivi del giudicato di condanna a fronte di pena che sia "illegale", per tale intendendosi quella che non sia preventivamente stabilita dalla legge, oppure che non rientri, per specie o quantità, nei limiti di quella astrattamente comminata per il reato in contestazione (Cass. sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, rv. 255197; sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, rv. 256879; sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, rv. 259733).
2.2 Alla luce di tali principi risulta incensurabile per la sua correttezza giuridica l'osservazione della Corte distrettuale, secondo la quale "a fronte di un sistema giuridico vigente che prevede la possibilità di irrogare l'ergastolo a tutti i soggetti che abbiano commesso il delitto in età maggiore, non è consentita al giudice dell'esecuzione la modifica della pena perpetua", che era perfettamente legale al momento della celebrazione dei giudizi all'esito dei quali è stata irrogata ed è rimasta tale anche all'attualità.
2.3 Per smentire la validità di tale assunto non giova richiamare l'interpretazione offerta da questa Corte sulla possibilità di eliminazione della pena illegittima in sede esecutiva, che non soltanto l'ordinanza in verifica non ha negato, ma che va ribadita anche alla luce degli insegnamenti più recenti delle Sezioni Unite:
piuttosto non sussistono i presupposti per poterne fare applicazione al caso di specie.
2.3.1 Innestandosi su un percorso interpretativo già intrapreso da precedenti decisioni (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, rv. 258650; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, rv. 232610), le Sezioni Unite con la sentenza n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697, hanno affermato che in linea di principio la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all'accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell'ordinamento processuale il suo valore a garanzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di accertamento giudiziale e della libertà individuale, non perseguibile per lo stesso fatto illecito quando sia pronunciata condanna irrevocabile, ciò nonostante non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell'esecuzione di operare interventi integrativi o modificativi delle statuizioni già divenute definitive, primo fra tutti la possibilità di revoca della sentenza di condanna di cui all'art. 673 cod. proc. pen.. Il tema è stato specificamente affrontato in riferimento a disposizione normativa, riguardante soltanto la pena irrogabile, espunta dall'ordinamento a seguito di pronuncia di incostituzionalità; a tal fine si è evidenziata la distinzione ontologica tra declaratoria di contrarietà della norma penale alla Costituzione ed ordinario intervento legislativo abrogativo, giustificato da mutata considerazione delle finalità da perseguire con le disposizioni penali: nel primo caso la pronuncia di illegittimità costituzionale travolge sin all'origine la norma scrutinata secondo un fenomeno diverso da quello dell'abrogazione, che, invece, limita l'efficacia della sua applicazione a fatti verificatisi sino ad un certo limite temporale, potendo dar luogo ad un fenomeno di successione di leggi nel tempo in relazione alla diversa regolamentazione della stessa materia introdotta. Pertanto, nella prima situazione, poiché la norma incostituzionale viene "espunta dall'ordinamento proprio perché affetta da invalidità originaria" sorge l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme dichiarate incostituzionali di non applicarle, obbligo vincolante anche quando il contrasto con i valori costituzionali sia riscontrato in disposizione di legge penale sostanziale, diversa da quella incriminatrice perché incidente soltanto sulla pena, così divenuta illegale nella sua misura, sebbene irrogata a punizione di un fatto di immodificata illiceità penale. Ne discende che "tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati". In tal modo, in aderenza al disposto della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, secondo il quale, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali, si è precisato, da un lato che l'omesso inserimento nel testo dell'art. 673 cod. proc. pen. del caso di declaratoria di incostituzionalità
di norma penale relativa al solo trattamento sanzionatorio non impedisce l'esercizio dei poteri del giudice dell'esecuzione, dall'altro che la rilevanza della pronunzia di incostituzionalità della disposizione sulla pena incontra il limite dell'esaurimento del rapporto esecutivo.
2.3.2 Tali principi d'indiscutibile validità non si adattano alla fattispecie, dal momento che la facoltà di irrogare l'ergastolo a chi abbia compiuto il delitto in età infraventicinquenne è conferita dal sistema penale sostanziale e la relativa previsione non è mai stata abrogata dal legislatore e nemmeno dichiarata incostituzionale.
2.4 Nè al risultato sperato dal ricorrente può pervenirsi in via interpretativa sulla scorta della recente disciplina introdotta dal D.L. n. 92 del 2014, convertito nella L. n. 117 del 2014. 2.4.1 In primo luogo va ricordato che la previsione dell'ergastolo per coloro che siano maggiorenni e quindi considerati "adulti" dall'ordinamento giuridico è stata già valutata come coerente con l'art. 31 Cost., che tutela l'infanzia e la gioventù, e con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia su questo tema. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 1994, richiamata nell'ordinanza impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. nella parte in cui non esclude la applicabilità dell'ergastolo al minore imputabile in età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni;
nella conduzione di tale scrutinio la Consulta ha ravvisato l'illegittimità costituzionale della norma soltanto in riferimento a quella delimitata condizione anagrafica dell'imputato, perché trovatosi a delinquere in una fase della vita caratterizzata da immaturità e dall'incompiutezza del processo di crescita, sicché la pena nei suoi confronti deve assolvere ad una funzione educativa, più che rieducativa. Non si è però esteso la decisione a chi sia per legge già adulto e titolare di diritti e doveri, nonché di piena e generalizzata capacità di agire con riferimento al compimento di tutti gli atti per i quali non sia richiesta un'età più elevata, cui corrisponde analoga ampiezza di responsabilità, ancorché non abbia superato la soglia dei ventuno o dei venticinque anni. Inoltre, non è superfluo ricordare che le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'ergastolo e l'isolamento diurno nei confronti di coloro che siano maggiorenni sono state sempre dichiarate manifestamente infondate, in quanto le finalità di prevenzione e di difesa sociale, al pari del recupero del condannato, giustificano la pena perpetua inasprita dal regime di isolamento, che, per la funzione svolta e le limitazioni cui è soggetta, non costituisce trattamento contrario al senso di umanità (Cass. sez. 1, n. 7337 del 18/1/2006, Ouahid, rv. 233712; sez. 1, n. 7301 dell'8/7/1991, Lavazza ed altri, rv. 187750). Tali linee interpretative hanno del resto ricevuto autorevole avallo anche dalla Corte Costituzionale, la quale non ha mancato di rilevare come la disciplina introdotta con la legge di ordinamento penitenziario abbia privato in concreto l'ergastolo della sua natura di pena perpetua e ciò anche nei riguardi dei soggetti maggiorenni, sicché la sua irrogazione non si pone in contrasto, ne' col senso di umanità, ne' con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.. 2.4.2 Secondo quanto osservato da questa Corte in fattispecie similare (Cass. Sez. 1, n. 13051 del 10/02/2015, Nicolosi, rv. 262830), le considerazioni esposte conservano validità anche per i c.d. "giovani adulti", ossia per le persone che abbiano superato la soglia della maggiore età nel periodo di vita compreso i diciotto ed i ventuno anni, sebbene a tale categoria di persone sia riservata una disciplina diversa e più favorevole, sia quanto ai presupposti di accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen., comma 3, sia in relazione alla permanenza nell'istituto penale minorile, qualora condannati come minorenni. Tali previsioni, inserite nella più ampia regolamentazione della fase esecutiva della pena e volte ad assicurarne la funzione rieducativa, non interferiscono con la previsione generale che fissa a diciotto anni la maggiore età, utilizzando un parametro sicuro e non discutibile, che presuppone il riconoscimento dell'evoluzione psico-fisica della persona ed il raggiungimento della maturità, salva la dimostrazione nel caso specifico di deficit incidenti sulla capacità d'intendere e volere.
2.4.3 L'ordinanza impugnata, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non ha affatto ignorato gli orientamenti sopra richiamati, nè gli elementi di valutazione sul tema apportati dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 117, il quale all'art. 5 ha modificato nel D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 24, comma 1, l'indicazione del "ventunesimo anno di età" con quella del
"venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative". La disposizione novellata prevede dunque che "Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni": tale previsione di favore è stata dunque estesa a tutti i soggetti che nel corso dell'esecuzione abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo, ad eccezione che nei loro riguardi non si pongano esigenze specifiche di prevenzione e tutela della sicurezza.
Ebbene, la novellazione incide esclusivamente sulla fase dell'esecuzione della pena, parificando minorenni e "giovani adulti" nei termini anagrafici sopra indicati quanto alle sole modalità di realizzazione della limitazione della libertà personale, sul presupposto che i rientranti nella seconda categoria abbiano commesso il reato da minori e che per essi si ponga la stessa necessità di adeguamento degli istituti del codice di procedura penale alla personalità del soggetto ed alle sue esigenze educative, secondo quanto enunciato in via programmatica dall'art. 1 del D.P.R. nr. 448 del 1988. Non si vede però in base a quale argomento, testuale o logico-sistematico, dalla riforma citata possa desumersi la sottrazione dei "giovani adulti" alla punizione mediante ergastolo per reati commessi da maggiori di età, sebbene inferiore al limite di venticinque anni.
2.4.4 Risulta poi pertinente il rilievo, operato dalla Corte di merito, circa la attuazione delle finalità, costituzionalmente garantite, di tutela dell'infanzia e della gioventù mediante applicazione dei già esistenti benefici penitenziari quale strumento per assegnare il giusto risalto alle condizioni personali del reo anche sotto il profilo della giovane età, che, in ogni caso, se incidente sui processi decisionali antecedenti i delitti commessi e sui motivi dell'agire criminoso, avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in considerazione nei giudizi di cognizione con lo strumento delle circostanze attenuanti generiche. Deve dunque ribadirsi l'indirizzo già espresso da questa sezione e confermarsi la manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 72 cod. pen.: la previsione della pena perpetua per tutti coloro che abbiano superato la soglia della maggiore età non si pone in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela della gioventù e con la finalità di recupero e rieducazione della pena, come stabiliti dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. Resta soltanto da aggiungere la non pertinenza al caso dei principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza del 16/7/2009 Sulejmanovic c/ Italia, che riguarda soltanto le condizioni di detenzione in istituto penitenziario, sanzionate nel caso specifico come integranti un trattamento disumano o degradante per l'insufficienza dello spazio personale nella cella di detenzione, senza alcun accertamento della fattispecie condotto in riferimento alla giovane età del condannato. Piuttosto, va ricordato che la questione della compatibilità della pena dell'ergastolo con i principi di cui all'art. 3 CEDU è stata positivamente riscontrata dalla Corte sovranazionale in tutti i casi in cui al soggetto adulto la legislazione nazionale consenta la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter c/ Regno Unito;
sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia), così come avviene nell'ordinamento italiano per effetto di quegli istituti che sono stati richiamati nel provvedimento impugnato.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015