Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 2
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., qualora, in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità civile automobilistica, la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicuratrice sia formulata per la prima volta in appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
Nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell'impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione è liberamente apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilità del danneggiante sulla base della confessione da lui resa, ed aveva invece rigettato la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, non ritenendo estensibile nei confronti di questi il valore di prova legale della confessione resa dall'assicurato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CALBRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17057/00 proposto da:
EL AN, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Pellegrini, che lo difende unitamente agli avvocati Sandro Gedda e Massimo Burlando, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
LO Adriatico S.p.A., corrente in Trieste, elettivamente domiciliata in Roma, Via Varsavia n. 10, presso lo studio dell'avv. Vittore Piras, che la difende, unitamente all'avv. MA Maggi, giusta delega in atti.
- controricorrente -
nonché
contro
ER MA.
- intimato -
e sul ricorso n. 18193/00 proposto da:
ER MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fischioni, che lo difende unitamente all'avv. Gianstefano Torrigino, giusta delega in atti.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO Adriatico Assicurazione S.p.A., in persona del suo procuratore speciale dott. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliato in Roma, via Varsavia n. 10, presso lo studio dell'avv. Vittore Piras, che lo difende, unitamente all'avv. MA Maggi, giusta delega in atti.
- controricorrente -
nonché
contro
EL AN.
- intimato -
avverso la sentenza n. 11434/99 del Tribunale di Genova, emessa il 23 settembre 1999 e depositata il 29 settembre 1999 (R.G. 5956/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Antonio Pellegrini;
udito l'avv. Giuseppe Fischioni;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER MA convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Genova, EL AN e la S.p.A. LO Adriatico Assicurazioni, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni.
Espose che, trovandosi a bordo del suo motoveicolo, era stato investito dall'autoveicolo del EL, assicurato per la r.c.a. con la indicata compagnia di assicurazione.
EL non si costituì in giudizio, mentre la S.p.A. LO Adriatico resistette alla domanda della quale chiese il rigetto. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore del ER. Contro la sentenza propose appello la S.p.A. LO Adriatico insistendo per il rigetto della domanda.
ER chiese la conferma della sentenza.
EL chiese di essere "in foto manierato e/o garantito dalla compagnia LO Adriatico S.p.A. ... da qualsiasi domanda proposta e/o proponendo nei suoi confronti e da ogni conseguenza dalla stessa dipendente e/o comunque connessa con il sinistro di cui è causa, rimettendosi nel resto a giustizia".
Il Tribunale di Genova, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace:
- respinse le domande proposte dal ER nei confronti della S.p.A. LO Adriatico;
- confermò la condanna al risarcimento pronunciata nei confronti del EL in favore del ER;
- respinse la domanda di manleva proposta dal EL nei confronti della S.p.A. LO Adriatico. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso EL AN.
ER MA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
Ad entrambi i ricorsi ha resistito la S.p.A. LO Adriatico. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
Si deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la implicita ammissione di responsabilità del EL non potesse avere effetto nei confronti dell'assicuratore, litisconsorte necessario ex legge;
invero, la confessione stragiudiziale del EL aveva trovato conferma negli esiti della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia:
Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su aspetti essenziali della controversia ed in particolare, violazione ed errata applicazione degli artt. 1917, 2043, 2733 e 2734 c.c., 102 e 331 c.p.c., artt. 18 e ss. legge n. 990 del 1969.
Si deduce che il Tribunale aveva confermato la sentenza di primo grado relativamente alla condanna del EL in base a due considerazioni:
- che la responsabilità del EL doveva essere ritenuta in base alla sua stessa confessione;
- che la sentenza di primo grado affermativa della responsabilità del EL era passata in giudicato nei confronti del predetto per non essere stata dallo stesso impugnata.
Ora la prima affermazione appariva contraddittoria non potendosi da un lato affermare la esistenza di un fatto e la responsabilità di uno dei coobbligati per poi negarne l'esistenza nei confronti dell'altro coobbligato;
la seconda era giuridicamente errata perché l'impugnazione proposta dall'assicuratore, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, aveva comportato che il giudicato non si fosse formato nei confronti dell'assicurato. Si deduce ancora che la Corte d'appello non avrebbe potuto comunque rigettare la domanda di manleva proposta dal EL con la comparsa di costituzione in appello atteso che, una volta riconosciuta la responsabilità dell'assicurato, l'obbligo di prestare la garanzia da parte dell'assicuratore scattava automaticamente ancorché la responsabilità fosse stata affermata in seguito alla confessione.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo è sufficiente affermare che esso nella sua articolazione si sostanzia nella rappresentazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, mentre nessun vizio attinente alla motivazione, inquadratale nella previsione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è dato rilevare nella sentenza impugnata, poiché il giudice d'appello ha dato ampia, esauriente e logica giustificazione del convincimento al quale è pervenuto.
Quanto al secondo motivo si osserva che la censura relativa all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove è stato ritenuto che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti del EL nella parte in cui egli era stato ritenuto responsabile del sinistro, non investe un punto decisivo atteso che, in ogni caso, il giudice d'appello ha compiuto un'autonoma valutazione degli elementi di prova raccolti, giungendo alla conclusione che la dichiarazione rilasciata dal EL avesse natura confessoria e quindi costituisse fonte di prova legale contro di lui in ordine alla sua responsabilità.
La censura relativa al rigetto della domanda di manleva proposta dal EL non può trovare accoglimento.
Il giudice d'appello ha rigettato la domanda per la ragione che non era stata dimostrata nei confronti della compagnia di assicurazione l'autenticità del sinistro.
Osserva la Corte che il giudice d'appello avrebbe dovuto invece dichiarare inammissibile la domanda, ed il rilievo può essere fatto d'ufficio in questa sede (Cassazione civile, sez. 3^, 21 gennaio 1989 n. 355), atteso che essa non era stata proposta in primo grado, essendo il EL rimasto contumace in quel grado di giudizio, ma solo nell'arto di costituzione in appello.
Alla proposizione della domanda di garanzia per la prima volta in appello ostava, infatti, il disposto dell'art. 345 c.p.c.. Resta da esaminare l'ultimo profilo di censura svolto con il secondo motivo.
Deve premettersi che il ricorrente non contesta, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto il profilo soggettivo, il valore di confessione stragiudiziale della dichiarazione da lui rilasciata, con la quale si era assunta la responsabilità dell'incidente, ma contesta soltanto che tale dichiarazione valga soltanto nei suoi confronti e non nei confronti della compagnia assicuratrice. In questa ottica la censura è infondata.
Occorre in proposito sottolineare che per effetto del disposto dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, laddove è fatto obbligo al danneggiato, che agisca con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, di chiamare in giudizio anche quest'ultimo, si instaura tra le parti un litisconsorzio di natura processuale e non sostanziale;
la chiamata in causa del responsabile del danno è imposta al solo fine di rendere opponibile all'assicurato la sentenza emessa nei confronti dell'assicuratore e si sostanzia in una forma di garanzia processuale per l'assicuratore il quale è dalla legge stessa (art. 18) esposto all'azione diretta di un soggetto estraneo al rapporto assicurativo e cioè del danneggiato.
Detto litisconsorzio processuale ha tra l'altro la caratteristica di essere unilaterale, nel senso che solo la proposizione della domanda diretta nei confronti dell'assicuratore impone la chiamata in causa del responsabile del danno, mentre se l'azione è proposta soltanto nei confronti di quest'ultimo non v'è necessità di chiamare in giudizio l'assicuratore. Inoltre, responsabile del danno che deve essere chiamato nel giudizio è solo il proprietario del veicolo che ha cagionato l'incidente, ma non il conducente del veicolo stesso. L'art. 23 costituisce pertanto una deroga solo parziale al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali con la conseguenza, sottolineata da questa Corte con sentenza n. 2047 del 2000, che "la giustificazione di detta deroga va rinvenuta nell'esigenza di assicurare la partecipazione al giudizio di entrambe le parti del rapporto assicurativo allo scopo di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto (ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 legge citata) e non nell'esigenza di evitare la proliferazione dei giudizi e la difformità dei giudicati, anche in relazione ad azioni spettanti all'assicuratore nei confronti di soggetti estranei al rapporto assicurativo (si pensi in particolare alle ipotesi di azioni di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del conducente - art. 1, comma terzo della legge in questione - e di surrogazione nei confronti dei responsabili civili non assicurati - art. 1916 cod. civ. - citate dalla suddetta sentenza n. 7130/92)".
Trovano giustificazione, essendo questa la ratto del litisconsorzio previsto dall'art. 23 della legge n. 990 del 1969, tutte quelle decisioni le quali, sia pure da diversi angoli visuali e in fattispecie non identiche, hanno ritenuto che la confessione resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti tra di loro, non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna nei confronti dell'assicuratore, nei confronti del quale può essere liberamente apprezzata (v. Sez. 3^, n. 1471 del 1998;
Sez. 3^, n. 3462 del 1998; Sez. 3^, n. 6857 del 2000; Sez. 3^, n. 5973 del 2001;
Sez. 3^, n. 9548 del 2002). Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi pertanto corretta sotto il profilo giuridico la decisione del giudice di appello che ha affermato la responsabilità del EL in base alla confessione da lui resa, ed ha invece rigettato la domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, non ritenendo a questo estensibile il valore di prova legale della confessione resa dall'assicurato.
Il ricorso principale deve essere rigettato.
Per le stesse ragioni sin qui esposte deve essere anche rigettato il ricorso incidentale il quale nei suoi due motivi, ripropone sostanzialmente le stesse censure mosse dal ricorrente principale, alla sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti che hanno svolto attività in questo grado le spese del processo di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003