Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7542
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Si ha domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., qualora, in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità civile automobilistica, la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicuratrice sia formulata per la prima volta in appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

Nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell'impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione è liberamente apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilità del danneggiante sulla base della confessione da lui resa, ed aveva invece rigettato la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, non ritenendo estensibile nei confronti di questi il valore di prova legale della confessione resa dall'assicurato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7542
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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