Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il contrasto sulla misura della pena tra dispositivo della sentenza e verbale di udienza nel quale è consacrato l'accordo, non comporta alcuna nullità: tale divergenza va eliminata con la procedura della correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2004, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/01/2004
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 180
3. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 020819/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
contro la sentenza 23 gennaio 2003 del Tribunale di Trento nei confronti di:
HI FE;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la correzione del dispositivo della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il P.M. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, dolendosi che con essa sia stata applicata a HI FE una pena diversa da quella patteggiata (mesi due e giorni due di reclusione, anziché i concordati mesi due e giorni venti).
2. Il ricorso è peraltro inammissibile.
Come giustamente rileva il P.G., secondo la giurisprudenza di questa Corte (5^ sez. 28.3.96, n. 5197), la divergenza tra dispositivo della sentenza di patteggiamento e verbale di udienza in cui è consacrato l'accordo, quando riguardi solo la misura della pena non comporta nullità e quindi vizio deducibile in questa Sede, ma costituisce errore materiale da eliminarsi con la relativa procedura. E poiché questa Corte non è stata dunque adita da un valido atto introduttivo del giudizio, il procedimento di correzione dovrà svolgersi dinanzi al giudice che la sentenza ha pronunziato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004