Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Con riguardo all'istituto della fideiussione "omnibus", l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha efficacia retroattiva, poiché l'interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA GI - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU TA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA presso l'Avvocato ZEMA DEMETRIO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DE PASQUALE FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1153/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 1991, IT TU in RO, RG TU, GI TU, AR LU CR e GI CR proposero opposizione al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Torino, con il quale si ingiungeva loro, quali fideiussori omnibus di GI RO ed in conseguenza della revoca dell'apertura di credito in conto corrente in favore di quest'ultimo, il pagamento in favore della Cassa di risparmio di Torino della somma di L. 79.163.511. Gli opponenti dedussero che la fideiussione era stata prestata nel gennaio 1987 a garanzia di un finanziamento concesso al RO in quella data, finanziamento estinto per pagamento nel luglio 1989, e che la fideiussione non si riferiva invece al diverso e successivo contratto di apertura di credito stipulato nel 1990, in relazione al quale la Cassa di risparmio aveva agito, e che la clausola omnibus contenuta nei contratti era invalida ed inefficace sia per indeterminatezza dell'oggetto, e sia per avere la Cassa violato la buona fede contrattuale concedendo nuovo credito al RO senza avvertirli.
La Cassa di risparmio, costituitasi, sostenne che la fideiussione si estendeva al successivo finanziamento, e che la clausola omnibus era valida, e negando la contrarietà della propria condotta alla buona fede contrattuale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 4 giugno 1996, ritenne che la fideiussione non fosse limitata al primitivo finanziamento, e che la clausola omnibus fosse valida.
IT TU in RO, RG TU, AR LU CR proposero appello, anche quali eredi GI TU, nel frattempo deceduto, e la Corte d'appello di Torino, con sentenza 2 novembre 1998, lo respinse, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza di appello IT TU, anche quale coerede di GI TU, deceduto, ricorre con un unico mezzo, con atto notificato il 17 dicembre 1999 alla S.p.a. Banca CRT, già Cassa di risparmio di Torino, e successivamente depositato a norma dell'art. 134 disp. att. c.p.c. con presentazione presso l'ufficio postale in data 5 gennaio 2000 (iscrizione a ruolo del 27 gennaio 2000).
La S.p.a. Banca CRT resiste con controricorso, e con altra memoria depositata prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, notificato il 17 dicembre 1999, è stato tempestivamente depositato a norma dell'art. 134 disp. att. c.p.c., con presentazione presso l'ufficio postale in data 5 gennaio 2000. Con l'unico motivo di ricorso, si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Si premette che la Corte torinese aveva negato l'ammissione delle prove orali articolate, vertenti sulla limitazione della garanzia all'originario finanziamento, allegando la loro contrarietà con il contenuto dell'atto scritto;
aveva respinto gli argomenti sulla nullità per indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, sul presupposto che detta nullità non fosse indicata come specifico motivo di impugnazione, e invocando comunque la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di compatibilità della fideiussione omnibus con il disposto dell'art. 1346 c.c.; ed aveva respinto il motivo di appello in punto di malafede della banca ritenendo che non fossero state prospettate specifiche censure alla motivazione addotta dal Tribunale sul punto.
Su questi punti della motivazione, parte formula diverse censure. La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che le prove orali articolate vertevano su elementi di fatto pertinenti (non già alla ricostruzione dell'oggetto del contratto, bensì) alla valutazione del comportamento dell'istituto bancario, con riferimento alla dedotta malafede di esso.
Sul punto si ritiene assorbente, rispetto ad ogni rilievo sulla indeterminatezza del motivo di censura, l'osservazione che la parte non espone il contenuto dei capitoli della prova che assume illegittimamente rifiutata dal giudice di merito, così privando il motivo del requisito dell'autosufficienza, e precludendo alla Corte le necessarie verifiche negli atti del processo, che la natura di error in procedendo del vizio denunciato renderebbero altrimenti consentite anche nel giudizio di legittimità.
Si deduce, inoltre, che la nullità della clausola doveva ritenersi inclusa nel richiamo alle motivazioni già esposte nella memoria conclusionale di primo grado, con espressa doglianza dell'erroneità della decisione sul punto da parte dei giudici di primo grado, e che il tema era stato poi sviluppato nella comparsa conclusionale, sicché sembrava pacifico che il punto fosse oggetto d'impugnazione. Anche in tal caso si rileva che il motivo di appello non è riportato testualmente per esteso, come sarebbe richiesto ai fini dell'autosufficienza del motivo di ricorso. L'inammissibilità di quest'ultimo, peraltro, deriverebbe anche dalla circostanza che è ignorato l'altro argomento, posto nella sentenza impugnata a fondamento della decisione con autonoma ratio decidendi, secondo il quale è ius receptum la fideiussione omnibus, prima della emanazione della Novella n. 154 del 1992, non era in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 1346 c.c.. In ogni caso, quindi, il motivo non sarebbe idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
Con ulteriore censura, che investe il richiamo in sentenza alla giurisprudenza di legittimità, si deduce questa Corte aveva pur riconosciuto l'inefficacia del vincolo fideiussorio, qualora la banca conceda credito al debitore principale in violazione delle regole della correttezza: tale criterio meritava di essere ampliato, e tradotto nell'obbligo della banca di non aggravare il rischio, e di preavvertire il fideiussore del suo aggravamento. Anche questa censura è inammissibile, introducendo nel presente giudizio di legittimità una questione nuova, della quale non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.
Infine, in punto di nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza, si deduce che la sopravvenuta novella della L. n. 154 del 1992, che aveva sostituito gli artt. 1938 e 1956 c.c., era da intendere alla stregua di un'interpretazione autentica, applicabile anche al caso di specie.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che, con riguardo all'istituto della fidejussione "omnibus", l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha natura retroattiva, poiché l'interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori (Cass. 10 aprile 1995 n. 4117; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 19 marzo 1993 n. 3291, Cass. 28 marzo 1994 n. 3003). Nel ricorso non sono addotti nuovi argomenti, che richiedano un rinnovato esame della questione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e gli onorari sono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 2 novembre 1998, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, in favore della parte resistente, ed in euro 260,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003