Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 654
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Sentenza 17 gennaio 2003

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Con riguardo all'istituto della fideiussione "omnibus", l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha efficacia retroattiva, poiché l'interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 654
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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