Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2007, n. 36941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36941 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/06/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1093
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 042581/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD US, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 03.11.2006 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il procedimento;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del Dr. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di RD US, operato nella flagranza del reato di cui agli art. 56, 624 e 625 c.p. in quanto sorpreso nell'abitacolo di un auto in sosta dopo averne rotto il vetro e mentre rovistava all'interno, in possesso di due carte di credito verosimilmente di provenienza furtiva. Rilevato che l'arrestato in sede di interrogatorio aveva reso giustificazioni incompatibili con quanto accertato dagli operanti;
ritenuta la sussistenza di gravi indizi ed il pericolo di recidiva specifica ex art. 274 c.p.p., lett. c), per le modalità e circostanze del fatto, nonché in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, il Giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore dello RD deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b); 2) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutizzabilità, di inammissibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c). Rileva che era stato omesso l'avviso da parte degli agenti della facoltà dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia e, a seguito dell'esercizio di tale facoltà, di avvertire il difensore dell'intervenuto arresto del proprio assistito, risultando dal verbale unicamente la circostanza che "alle ore 23,40 veniva contattato il call-center dell'Ordine degli Avvocati di Roma" mentre l'arrestato aveva dichiarato nel corso dell'udienza di convalida di eleggere domicilio presso il difensore nominato;
che tale violazione del diritto della difesa comportava nullità ex art. 178 c.p.p., lettera c).
3. A sostegno delle conclusioni assunte, il Procuratore Generale osserva che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore ex art. 386 c.p.p. non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto, non essendo sanzionata sul piano processuale;
che ne' dal verbale di arresto, ne' dagli altri atti di polizia giudiziaria, risultava che la nomina del difensore di fiducia fosse stata effettuata prima dell'udienza di convalida.
4 - Il ricorso è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto manifestamente infondato.
Quanto all'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, l'inosservanza di tale obbligo da parte della polizia giudiziaria non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto, non essendo sanzionato sul piano processuale (Cassazione penale, sez. 1^, 30 gennaio 1992, Lucariello). Non è prevista alcuna nullità per l'ipotesi di inosservanza della disposizione di cui all'art. 386 c.p.p., comma 2, la quale stabilisce unicamente che dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97, ne' può dedursi tale conseguenza dalla norma di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), non afferendo detto obbligo di informazione in modo diretto l'assistenza dell'imputato (Cassazione penale, sez. 5, 10 settembre 1991, Greco). Nel caso specifico non risulta, inoltre, che la nomina del difensore sia avvenuta prima dell'udienza di convalida, limitandosi il ricorrente a dedurla dal riferimento fatto in sede di udienza di convalida, senza peraltro indicare alcun atto specifico anteriore idoneo a comprovarla.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somma, determinata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non consentendo le risultanze processuali di escludere la colpa ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007