Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
, O L 4 L 7 .3 O ) B N E E , C 1 E 9 A N S0 13 1 0 /0 1 9 P O 1 I I - Z 1 REPUBBLICA ITALIANA D A 1 - R E 1 T S 2 C I I G L D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 9 R U I 3 A G E D 6 E E A CORTE 4 T .N . N Oggetto T E T contratto di complea T S S E R I ( NE SECONDA CVILE A vendita - risoluzione- * per madeccipimiento del venditore restituzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: anticipo passo Dott. Antonio IANNOTTA -- Presidente R.G.N. 10917/98 - B Consigliere- Cron. 2720 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- Rep. MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Ud. 23/05/00 Dott. Lucio Rel. Consigliere -Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente 493 SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: AV MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ZARDO, difeso dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE delega in atti;
dal Sig. 3000 per diritti L. - ricorrente 3.1 GEN 2001 il IL CANCELLIER.
contro
ZI PE;
CANCELLERIA
- intimato -
avverso la sentenza n. 2/98 del Giudice conciliatore di MALALBERGO, depositata il 13/03/98; CG408187 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1009 udienza del 23/05/00 dal Consigliere Dott. Francesca -1- TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Fulvio UCCELLA l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per 712 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.4.1995 SE OZ conveniva davanti al conciliatore di Malalbergo, IO IT deducendo che il medesimo quale venditore, si era reso inadempiente al contratto di vendita di cui alla scrittura 15.10.89 avente ad oggetto l'immobile sito in Latisana (Udine) via Sabbianera S.n.c. Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma dovuta in ragione ed dell'inadempienza con rivalutazione monetaria FT₂ interessi. Il IT, rimessa all'attore, anteriormente alla prima udienza, la somma di £. 7.559.587 (del cui ricevimento dava atto il procuratore dell'attore) restava in contumace. Il conciliatore, con sentenza 13 marzo 1998, condannava il IT al pagamento in favore dell'attore, della ulteriore somma di £. 18.967.000 oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Afferma il conciliatore che la scrittura 15 ottobre 1989 sottoscritta dalle parti ed acquisita in atti, ha trovato implicita conferma nel comportamento del IT che, versando dopo la 3 notifica della citazione, la somma di £. 7.500.000, ha dato atto del proprio inadempimento e della fondatezza della domanda attrice. economico all'ammontare del dannoQuanto sopportato dal OZ per il mancato conseguimento dell'immobile oggetto del negozio, afferma inil conciliatore che va preso considerazione l'incremento positivo o negativo che il mercato immobiliare ha registrato dalla data della scrittura privata (ottobre 89) alla data di restituzione della somma data in acconto del prezzo FT2 (fine 95); per cui, tenuto conto dell'aumento medio dei valori immobiliari pari al 38,71%, registrato nel periodo anzidetto presso la Camera di Commercio di Udine, il danno economico subito dall'attore deve ritenersi pari alla differenza fra il prezzo originariamente pattuito e l'incremento di valore l'anno 1995,avuto dall'immobile a tutto costituendo tale differenza il mancato incremento patrimoniale di cui il OZ avrebbe beneficiato se il contratto fosse stato adempiuto. Pertanto, considerato che il IT ha restituito il capitale ricevuto di £.
5.000.000 oltre gli interessi di legge per cinque anni, per un totale di £. 7.500.000, egli dovrà ancora versare al OZ la somma di £. 18.967.000 (oltre interessi) pari alla percentuale di un incremento del valore originario, concordemente valutato in £. 49.000.000. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il IT con tre motivi di ricorso. attività difensiva ha svolto ilNessuna OZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli - per avere il FT2 artt. 7, 10, 14, 38 c.p.c. conciliatore erroneamente pronunciato la sentenza eccedendo la propria competenza per valore, limitata a £.
1.000.000 ex art. 7 c.p.c. (vecchio testo); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 292 c.p.c. - per avere il conciliatore, erroneamente interpretando la portata della domanda proposta: A) deciso, con vizio di ultra o extrapetizione, una domanda di risarcimento danni mai proposta, su essendosi l'attore limitato a chiedere la promittente restituzione della somma versata al anche le venditore, precisando in tal senso 5 conclusioni;
B) omesso, comunque, di notificare la suddetta domanda di danni, al convenuto contumace, ove la stessa sia ritenuta proposta in prima udienza, sulla base della dichiarazione fatta dall'avvocato dell'attore, che affermava di trattenere la somma di £. 7.500.000, restituita dal IT, in acconto del maggior danno;
3) la violazione о falsa applicazione degli artt. 115, 191, 171 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 1223 e 1224 C. civ. - per avere il conciliatore FT2 erroneamente: A) ritenuto inadempiente il IT sulla base della sola contumacia e della corresponsione della somma di £. 7.500.000, pari alla somma ricevuta dal OZ, maggiorata degli interessi;
B) quantificato il danno economico sulla base di un procedimento ingiusto ed errato, fondato su un incremento dei valori immobiliari registrato dalla camera di commercio di Udine non risultante da documenti ufficiali e pari al 38,71%, in un periodo che, dal '91 ad oggi segna una progressiva e sensibile diminuzione dei valori immobiliari;
C) liquidato il maggior danno ex art. 1224 C.C., senza che ne fosse stata fornita la prova. 6 L'eccezione di incompetenza per valore, di cui al primo motivo di ricorso, va disattesa perché sollevata tardivamente ai sensi dell'art. 38 c.p.c. nel testo previgente alla riforma. Premesso, invero, che ai sensi dell'art. 49 della L. 374/91, come sostituito, da ultimo, dall'art. 13 D.L. 571/94, convertito nella L. n. 673/94, a decorrere dall'1.5.95 è stato soppresso il giudice conciliatore, restando, tuttavia, ferma com'è per le cause pendenti davanti a tale organo, quella di specie, l'applicazione della disciplina FT₂ processuale previgente;
che, inoltre, l'art. 38 c.p.c., nella nuova formulazione, non trova applicazione ai giudizi pendenti al 30.4.95; nella presente controversia l'eccezione di incompetenza per valore poteva essere rilevata in ogni momento del giudizio di primo grado e non oltre. Conseguentemente tale preclusione, estensibile anche alla parte contumace in primo grado, qual'è il IT, costituitosi solo in questa sede, gli impedisce di far valere l'eccezione sollevata. Sussiste il vizio di extrapetizione censurato con il secondo motivo di ricorso. Infatti, come questa corte ha potuto verificare, attraverso l'esame e l'interpretazione diretta degli atti di causa (trattandosi della denuncia di un error in procedendo), il giudice conciliatore, condannando il IT al pagamento di £. 18.967.000 a titolo di danno economico causato al OZ, dall'inadempimento del contratto di vendita addebitato al convenuto, ha accolto una domanda di risarcimento danni mai proposta dal OZ, limitatosi a chiedere la restituzione della somma versata in acconto del prezzo, oltre interessi e rivalutazione, FTz restituzione che non inerisce ad una obbligazione di carattere risarcitorio, ma consegue all'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento del contratto, e, quindi, al venir meno della causa delle reciproche obbligazioni (v. sent. 8793/99). l'assorbimento del profils tests B) del motivo in esame, seque All'accoglimento del profilo sub A) dello stesso motivo, nonché del terzo motivo di ricorso, relative alla domanda non trattandosi di censure proposta. La sentenza impugnata, pertanto, nulla nella parte in cui ha omesso la pronuncia di condanna del IT al pagamento di £. 18.967.000, pronuncia viziata di extrapetizione, va annullata senza rinvio. L'intimato, soccombente, Va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo. FT2
P.Q.M.
La Corte rigetta il 1° motivo;
accoglie il 2° motivo;
assorbito il 3°; cassa in relazione, senza rinvio, la sentenza impugnata, come da motivazione;
condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del IT, spese liquidate in £. 57600 57600 , oltre £.
1.500.000 per onorari. Francesca TR est. Youn Così deciso in Roma il 23 maggio 2000. IL CANCELLIEREC1 LO IC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rome 3 OGEN. 2001 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 IL CANCELLIERE OF (IST.NE GIUDICE DI PACE) Lalazico