Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 9 74 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente - R.G.N. 17889/99 Cron.4854 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere 542 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Ud. 04/12/01 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copiæ SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirit FEB. 2002 AV AO, AV ER, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio ANTONINO SMIROLDO, che li difende dell'avvocato €1,55 L3000 unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOCANDRO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrenti DG723928
contro
NT DO, OR NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P DA PALESTRINA 19, presso lo ---- studio dell'avvocato GIOVANNA ANGELA MASALA DETTORI, 2001 che li difende unitamente all'avvocato AO BERTONI, 1644 giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avversO la sentenza n. 1455/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Antonino SMIROLDO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato NN MASALA DETTORI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 20.4.1989 PA e AT VI convenivano avanti al Pretore di Brescia GU AR e LI RG per ottenerne la condanna al rilascio di un immobile, sito in Brescia, vicolo Orientale n. 12, composto da un vano al piano terra ed individuato al NCEU ก. alla partita 10911, foglio 7. Mappale 907/32, cat. C/2, cl 4, mq 38, RCL 528 immobile che assumevano essere di proprietà di essi attori (per metà ciascuno) ed occupato senza titolo dai convenuti sin dal marzo 1983, epoca della stipula di un atto di compravendita col quale NN MA e AT VI avevano venduto al AR ed alla RG un'ulteriore unità immobiliare, sita in Brescia, via Trieste ed identificata al NCEU al mappale 907/31, cat C/1, cl 8, mq 26, RL 1560. سر Il AR e la RG assumevano di essere i reali proprietari anche della porzione immobiliare identificata al mappale n.907/32, per averla acquistata dai venditori NN MA e AT VI assieme a quella identificata al mappale n.907/31 in forza dell'atto di compravendita per scrittura privata in autentica notaio EN in data 7.3.1983, n.53440 rep;
atto nel quale era stata omessa, per errore del notaio, la completa indicazione dei dati catastali delle unità compravendute (consistenti in un negozio di pescheria, corrispondente al mapp. N.907/31, con relativo retro, corrispondenti al mapp. N.907/32). Ciò premesso, concludevano per rigetto della domanda attrice e per l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di proprietà di essi convenuti sulla porzione immobiliare identificata al mappale n.907/32. Con sentenza depositata in data 13.11.1996, il pretore rigettava la domanda attrice ed accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti, riconoscendoli proprietari della porzione immobiliare identificata al mappale n.907/32, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite Avverso detta sentenza proponevano appello PA e AT VI. Gli appellati si costituivano in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello (previa correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza) con vittoria di spese. Con sentenza in data 21.4/26.5.1999, il Tribunale di Brescia rigettava l'appello, regolando le spese, rilevava al riguardo che il tenore letterale del contratto appariva obbiettivamente ambiguo: l'immobile viene definito, nella sua consistenza, "negozio a piano terra con retro" e risulta ubicato in Brescia, vicolo orientale n.55; i dati catastali dell'immobile richiamati in atto sono però solo quelli relativi al negozio (mappale n.907/31) e non anche سر quelli relativi al retro (mappale n.907/32). La CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva poi consentito di accertare che "... l'immobile mapp.907/31 si affaccia alla via Trieste mentre quello mapp.907/32 trae accesso da un cortile che si affaccia al vicolo Orientale". Posto che sia i dati catastali che i confini dell'immobile, oggetto del contratto, sono elementi che contribuiscono soltanto all'individuazione del bene, ma non sono, da soli, sufficienti ad esplicitare la volontà identificativa delle parti della compravendita immobiliare in quanto diversi, ma altrettanto sicuri connotati possono essere utilizzati per l'individuazione dell'immobile, era da ritenersi provato (sulla scorta di quanto è pacifico fra le parti e dalle risultanze della istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado) che: con contratto con decorrenza 16.10.1963 l'allora proprietario GO VI concesse in locazione a LU AR il " ... negozio sito al piano terra 2 con relativo retro, avente accesso principale da via Trieste ed altro accesso da vicolo Orientale"; da tale epoca il AR e la RG avevano sempre occupato entrambe le unità immobiliari oggetto del presente giudizio (ossia il negozio ed il relativo retro, circostanza pacifica); a far data dal 7.3.1983 (data dell'atto di compravendita) il AR non aveva più versato alcun canone di locazione;
nel periodo compreso tra il marzo 1983 ed il 1989 NN MA e AT VI prima e PA VI e AT VI poi non avevano mai lamentato la illegittima occupazione, da parte del AR e della RG, dell'unità immobiliare che assumono essere di loro proprietà; il AR e la RG avevano sempre provveduto al pagamento degli oneri condominiali relativi ad entrambe le unità immobiliari (deposizione y del Pecoraro). AT VI, nella propria denuncia dei redditi relativa all'anno 1983 ha dichiarato un periodo di possesso per entrambe le unità immobiliari oggetto del presente giudizio di 65 giorni, precisando che "... dette due unità immobiliari sono state vendute in data 7.3.1983 ai sigg. AR GU e RG LI in AR con atto n.53440/11036 di rep notaio EN " (si tratta delle due unità immobiliari indicate ai punti nn. 8 e 9 della denuncia, che corrispondono chiaramente al negozio ed al retro per cui è causa In tale contesto andava condivisa la conclusione cui era pervenuto il pretore, che ha ritenuto che l'immobile di cui è causa si dovesse considerare ricompreso nell'oggetto della pattuizione intercorsa tra le parti e, in particolare che lo stesso fosse stato dai contraenti qualificato "retro" e con tale qualificazione fosse entrato a far parte dell'oggetto del contratto di compravendita. 3 Conclusione che si imponeva sulla scorta del tenore letterale del contratto di compravendita (che definisce la consistenza dell'immobile come "negozio a piano terra con retro, in vicolo Orientale") interpretato, come correttamente ritenuto dal pretore, alla luce del contegno tenuto dai contraenti, sia prima che dopo la stipula del contratto di compravendita" e dello stretto collegamento funzionale tra i due locali (negozio e retro). Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso basato su cinque motiv PA e AT VI;
resistono con controricorso GU e LI AR Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione delle norme relative alla trascrizione di cui all'art.2643 e ss. c.c., in particolare all'art. 2659 stesso codice, in relazione all'art. 360, n.3 cpc, nonche omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art 360, n.5 cpc. Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 922 c c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc. Ci si duole ancora (terzo motivo) di violazione e falsa applicazione degli artt 161 e 102 cpc, nonché di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc;
di violazione dell'art. 115 cpc, in relazione agli artt.61 e 191 cpc, nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc (quarto motive); e di violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1364 c.c. nonche di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc (quinto motivo). t Il primo motivo di ricorso concerne una questione del tutto nuova, in quanto nel corso del giudizio di merito non si era mai parlato di trascrizione;
tanto sarebbe sufficiente a rendere inammissibile la doglianza, che è peraltro altresi infondata, in quanto la controversia non attiene ad un profilo siffatto bensi alla tematica della identificazione dell'oggetto del contratto che, come tale. prescinde totalmente dalla dedotta questione della trascrizione. Il motivo in esame deve essere pertanto rigettato. Anche il secondo motivo è privo di pregio;
invero la sentenza impugnata, come era stato esattamente affermato dai giudici del merito, ha natura di accertamento in quanto l'oggetto del giudizio era quello di determinare la portata dei titoli, non già quello di costituire una proprietà al di là e al di ہر fuori dei titoli stessi, quali dedotti in giudizio. Devesi sottolineare al riguardo che la determinazione dell'esatto contenuto dei titoli è tipico provvedimento di accertamento, in quanto discende proprio dall'esame della situazione giuridica venutasi a determinare in forza del contratto, senza minimamente attingere a creare situazioni ulteriori o diverse da quelle regolate pattiziamente. Il terzo motivo, una volta respinto il secondo, parrebbe assorbito, in quanto è dalla natura asseritamente costitutiva della sentenza impugnata che si fa discendere la sussistenza, nella specie, di un litisconsorzio necessario nei confronti della alienante NN MA. Ad ogni modo, anche per tener conto di alcune espressioni non del tutto chiarite in ricorso, va rilevato che lo stesso è altresì infondato, atteso che certamente la MA non è liticosorte necessaria né per la domanda principale né per quella riconvenzionale. In effetti, la controversia non è sorta, né si è sviluppata tra le parti originarie del contratto, ma verte piuttosto e sostanzialmente tra soggetti diversi, 5 donde la carenza dei presupposti sostanziali, prima che processuali, per riconoscere la sussistenza del litisconsorzio necessario. Ove a ciò si aggiunga che, medio tempore, la MA avrebbe comunque alienato il bene al VI, deve escludersi la sussistenza di una sua necessaria partecipazione a questo processo. Il quarto motivo è infondato, il giudice del merito non ha affatto violato Part 115 cpc. atteso che non è compito del CTU quello di esprimersi in ordine alla questione che concerne la essenza del processo, bensì quello di fornire al giudice gli elementi tecnici necessari per pervenire alla sua decisione. Nella specie, il CTU è andato certamente oltre quello che era il suo compito, up esprimendosi su di un profilo che, oltre ai rilevamenti tecnici, ne comportava altri e diversi;
solo sulla compiuta disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo poteva pervenirsi ad una soluzione compiuta e tanto ha correttamente fatto il giudice del merito, che ha valutato anche altri elementi correttamente enunciati e considerati, prescindendo pertanto da affermazioni del CTU chiaramente esorbitanti dal suo compito. Né è a dirsi che il giudice del merito abbia ignorato la consulenza;
al contrario, ne ha tenuto conto nei limiti in cui tanto ha ritenuto necessario. E giurisprudenza consolidata quella secondo cui il giudice del merito non è obbligato a discutere tutti i singoli elementi probatori, potendo scegliere quelli ritenuti. anche implicitamente, più attendibili, né il mancato esame di alcuni di essi, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce il vizio di omesso errore di punto decisivo (v. Cass. 10896 del 1998, 4777 del 1998, ed altre). Se a tanto si aggiunge che le considerazioni critiche nei confronti della relazione peritale sono generiche, ne risulta evidente l'inconsistenza del motive in esame. 6 Il quinto motivo, cosi come articolato, ed alla luce anche delle note di udienza in replica depositate dal difensore dei ricorrenti, pone una questione che non risulta dibattuta precedentemente;
si sostiene che il "retro" sarebbe costituito non gia dal mappale 907/32, bensì da un piccolo vano contiguo, compreso nel mappale 907/31. L'esame delle posizioni processuali delle parti quali desunte dalla sentenza impugnata (la questione sollevata è sostanziale e non processuale) e dagli altri atti successivi non lascia affatto ritenere che di tanto si sia discusso nelle fasi di merito, essendosi invece dibattuto della possibile (e ritenuta) omissione del notaio nel non menzionare il mappale 907/32. Trattasi quindi di questione nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità, atteso che investe un profilo che comporterebbe accertamenti di fatto, incompatibili con la presente sede. E appena il caso di aggiungere che, con apprezzamento di fatto, non censurabile siccome adeguatamente e logicamente motivato, il giudice del merito ha adottato la sua decisione con espresso e reiterato riferimento al mappale 907:32, utilizzando argomenti chiaramente riferibili a tale porzione 100 129.111 di immobile ed utili al fine di ritenerlo compreso nella vendita. 20,66 Il ricorso deve essere pertanto respinto. 14977
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 27 3,72 oltre a euro 2.400,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, il 4.12.2001 Il Presidente Scorona Il Consigliere estensore N IL CANCELLIERE C1 Pacio Ta c co DEPOSITATO IN CANCELLERK 12 FEB. 2002 7 Roma IL CANCELLIERE CD ☑