Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'intervallo di almeno cinque minuti previsto dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada per l'effettuazione delle misurazioni necessarie all'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate.
Commentario • 1
- 1. Le indagini alcoolmetricheVergottini Sergio · https://www.diritto.it/ · 8 gennaio 2019
Breve commento a Cassazione penale 57936/2018 L'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede questo: “1. l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”. I tempi e le modalità delle indagini Una recente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 18791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18791 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
18 79 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 05/17405 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE GABRIELLA CAPPELLO Dott. N. 5476/2017 Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NE N. IL 08/05/1973 avverso la sentenza n. 148/2016 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 28/09/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Commine Stabile che ha concluso per l'incumminilità telinfilite el ricors, Dato alto che elam, difensore è comforce, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. са RITENUTO IN FATTO 1. ON SO, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 28 settembre 2016 con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti, in data 10 febbraio 2015, dal Tribunale di Pordenone in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lettera b), Codice della Strada, commesso in Brugnera il 16 aprile 2012. 2. L'esponente affida il suo ricorso a tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo, lamentando violazione di legge, egli si duole del fatto che fra le due rilevazioni alcolimetriche non sarebbe decorso con certezza il lasso temporale minimo di cinque minuti (pari a 300 secondi) di cui all'art. 379, Reg. Cod. Strada. Poiché infatti le due misurazioni risultano eseguite la prima alle ore 12,35 (conclusasi alle 12,36) e la seconda alle ore 12,41, non é dato conoscere a quale esatto secondo si sia conclusa la prima e quando sarebbe iniziata la seconda.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'esponente lamenta violazione di legge processuale in relazione all'inversione dell'onere della prova circa l'avvenuta revisione annuale dello strumento di rilevazione: di detta revisione (che é cosa diversa dall'omologazione) manca in atti la prova documentale, né é stata raggiunta quella testimoniale, e non incombeva all'imputato l'onere di dimostrare l'avvenuta revisione, non potendo egli ottenere il relativo certificato da un organo di polizia senza che a ciò provveda l'autorità giudiziaria.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, pur essendo state le stesse sollecitate con i motivi d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola.
1.1. Quanto al primo, correttamente la Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 50607 del 05/04/2013, Facchinetto) che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto «del tutto logica la argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale secondo la quale l'intervallo di tempo di almeno 5 tra le due misurazioni minuti può ritenersi rispettato atteso che la prima é iniziata alle 12:54 terminando alle 12:56 e la seconda é iniziata alle 13:00 e terminata alle 13:01. A ben vedere, infatti, l'art. 186 C.d.S., comma 2 2, non prescrive che la decorrenza dell'intervallo "de quo" debba conteggiarsi dal termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della ว legge, é logico ritenere per ovvie ragioni di coerenza che suddetto intervallo debba calcolarsi considerando il momento di inizio della prima misurazione e della seconda ovvero il termine di dette misurazioni».
1.2. Ma, anche laddove si volesse prescindere da tali considerazioni, sarebbe comunque nella specie del tutto irrilevante l'asserita violazione di quanto disposto dall'art. 379 Reg. Cod. Strada in ordine all'intervallo minimo fra le due misurazioni, atteso che, analogamente al caso in cui sia stata validamente eseguita una singola misurazione (cfr. Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012, Grandi, Rv. 253598; Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, Do Nascimento, Rv. 255870; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222), i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli elementi sintomatici eventualmente disponibili e condurre, su tali premesse, all'affermazione di penale responsabilità del conducente. E, nella specie, l'impugnata sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato d'ebbrezza (alito vinoso, mancanza di lucidità) osservate sul SO dal teste operante m.llo Bianchini.
1.3. Quanto al secondo motivo di doglianza, la giurisprudenza di legittimità é pacifica nell'affermare il principio in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione; e al riguardo non assume alcuna rilevanza il fatto, dedotto dall'imputato, che l'apparecchio usato per la rilevazione eseguita su di lui non sarebbe stato sottoposto a revisione periodica (in tal senso vds. Sez. 4, n. 25704 del 20/05/2016, Zecca, n.m.). A tutto voler concedere, potrebbe ulteriormente richiamarsi il principio, anch'esso affermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale nell'ordinamento processuale penale é previsto a carico dell'imputato un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato medesimo é tenuto a fornire all'ufficio le concrete indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657); ed é di palese evidenza che nel caso di specie tale onere non risulta assolto dall'odierno ricorrente, per tale non potendosi certamente qualificare la mera evocazione, in termini esplorativi, della semplice ipotesi di un'irregolarità nella revisione dell'etilometro.
1.4. Deve soggiungersi che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter 3 essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (principio affermato ex multis da Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324).
1.5. E', infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei gravi e ripetuti precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, così uniformandosi alla pacifica giurisprudenza formatasi al riguardo (cfr. ex multis Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017. Il Consigliere, estensoreConsigliere estensore Il Presidente (Rocco M. Blaiotta) (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria 18 APR. 2017 Oggi. M CAS E Il Funzionario Giudiziario R P Patrizia Corra W O N s t4