Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).
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La massima Sì. La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 36783). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata dall'imputato C.L., con la quale costui era stato …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 11679) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2011, n. 17463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 24/03/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 556
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 42172/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE RE N. IL 14/08/1977;
avverso la sentenza n. 2300/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito il P.G. in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RI EA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, lo ha ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 186 C.d.S., valorizzando il fatto che lo stesso era stato sottoposto a controllo alcolemico mediante apparecchiatura "regolarmente omologata e revisionata" e che la insufficienza del volume non inficiava in alcun modo la prova, testimoniando solo il tentativo del RI di sottrarsi all'accertamento (il fatto è del 4 settembre 2006).
Con il primo motivo, di carattere processuale, si sostiene la nullità assoluta della sentenza impugnata sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello ed i successivi rinvii non erano mai stati comunicati al codifensore di fiducia. Con il secondo motivo si reitera la doglianza afferente l'inutilizzabilità delle prove acquisite mediante strumentazione inattendibile in quanto non risulta che l'etilometro fosse stato sottoposto a verifiche e si lamenta il mancato rispetto delle garanzie difensive (omesso avvertimento della possibilità di farsi assistere da un legale).
Si lamenta altresì la violazione dell'art. 379 reg. C.d.S., comma 2, in quanto, la seconda prova, a causa del volume insufficiente, non si era svolta correttamente.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Sezioni unite (v. Sezioni unite 16 luglio 2009, n. 30960, Aprea, rv. 244187), la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, come nel caso in esame, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice: non risulta che tale onere sia stato adempiuto nella fattispecie de qua.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'asserita inutilizzabilità delle prove acquisite asseritamente mediante strumentazione inattendibile, si osserva che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (v. in tal senso Sez. 4^, 16 gennaio 2008, n. 8591, Letteriello, non massimata). A ciò aggiungasi che del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379, commi 6, 7 e 8, (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (v. Sez. 4^, 21 settembre 2010, n. 44833, Di Mauro, non massimata). L'applicazione di tali principi al caso in esame in cui il ricorrente si è limitato ad affermare la carenza di omologazione dell'apparecchio rende evidente la manifesta infondatezza della censura.
Manifestamente infondata è anche la doglianza afferente l'asserita violazione delle garanzie difensive perché non risulta che la doglianza sia stata prospettata al giudice dell'appello. Manifestamente infondata è anche la censura afferente l'asserita irregolarità della prova alcolimetrica per insufficienza del volume. Sul punto è sufficiente osservare che dalla sentenza di primo grado emerge un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l nella prima prova ed a 1,24 g/l nella seconda e che nel certificato relativo alla prima prova veniva annotata la frase "volume insufficiente". L'insufficienza del volume è stata correttamente valutata dal primo giudice circostanza che è andata a vantaggio dell'imputato, impedendo, a causa della poca aria immessa nell'apparecchio di raggiungere un tasso ancora maggiore.
Trattasi di valutazione non manifestamente illogica e, pertanto, incensurabile in questa sede.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011