Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 2
E irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui obbliga l'accusato di aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza a sottoporsi alle prove spirometriche, così costringendo il medesimo ad auto incriminarsi, con grave compromissione del diritto di difesa, in quanto solo in presenza di rifiuto di sottoposizione all'esame spirometrico assume rilievo la dedotta eccezione.
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. b dell'art. 186 cod. strada, in presenza di una sola rilevazione del tasso alcolemico - risultante peraltro prossima al limite massimo - attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova per la crisi ematica dell'imputato, determinata dall'eccessiva assunzione di alcolici).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2014, n. 22241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22241 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 369
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 26475/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD IE N. IL 04/06/1986;
avverso la sentenza n. 3494/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 12/5/2011, giudicato DD DA colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico 1,47 g/l), effettuata la riduzione per il rito abbreviato, condannò costui alla pena stimata di giustizia, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fissata in un anno.
2. La Corte d'appello di Milano, investita dall'impugnazione dell'imputato, con sentenza del 19/10/2012, ridotta la pena inflitta, confermò nel resto la sentenza gravata.
3. Avverso quest'ultima statuizione l'DD ricorreva per cassazione.
3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso viene prospettata violazione di legge e vizio motivazionale, ove il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), di cui immediatamente appresso, fosse stato giudicato manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente la norma, costringendo, sotto comminatoria di sanzione penale, il soggetto accusato di aver guidato un veicolo in stato d'ebbrezza alcolica a sottoporsi alle prove spirometriche perciò stesso viola l'art. 24 Cost., in quanto obbliga il medesimo ad "auto - incriminarsi", comprimendone radicalmente il diritto di difesa, in spregio al principio "nemo tenetur se detegere". Ove si fosse data interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunziata, valutando "inutilizzabile l'accertamento tecnico imposto all'imputato ex art. 191 c.p.p., stante "il suo diritto a non fornire elementi in proprio danno" (...) la Corte di Merito, anche in questo caso, avrebbe erroneamente applicato l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), mancandone i presupposti di fatto e di diritto per la configurabilità del reato in quanto senza l'accertamento mediante strumentazione tecnica (etilometro), peraltro a fronte della mancanza di prova specifica sulla corretta funzionalità dell'apparecchio rilevatore, i Giudici di Secondo grado avrebbero dovuto accogliere il motivo di gravame sulla responsabilità dell'imputato e mandarlo assolto perché il fatto non sussiste".
3.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il fatto non costituisce reato. Constava dagli atti che non essere stato possibile procedere alla ripetizione del test, siccome prevede la legge, a cagione delle alterate condizioni psicofisiche dell'DD, in stato confusionale e in preda a conati di vomito. La descritta condizione dell'imputato, ricollegabile al mero fatto del sinistro che lo aveva visto incolpevolmente coinvolto, non poteva in alcun modo considerarsi volontaria. In ogni caso ben sarebbe stato possibile procedere all'esame ematico presso il più vicino presidio ospedaliero.
Nè, per quel che si è detto, il descritto stato psicofisico avrebbe potuto qualificarsi univoca condizione sintomatica della sussistenza di una delle ipotesi penalmente sanzionate, invece che di quella di cui alla lett. a) della norma in esame, punita in via amministrativa.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo si contestano i medesimi vizi in questa sede rilevanti per quanto appresso: escluso che l'imputato avesse dato causa all'incidente che lo vide coinvolto, ragion per cui la sentenza di primo grado era stata sottoposta a riforma, la Corte di merito aveva, errando, omesso di escludere il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, omettendo, in ogni caso, di fornire motivazione di sorta sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La sollevata questione d'illegittimità costituzionale (che, peraltro, nel merito, evoca impropriamente la sentenza n. 21/2005 della Corte Costituzionale, la quale ebbe a dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 126 bis C.d.S., sul ben diverso presupposto che la sanzione ivi prevista per il proprietario dell'autovettura si mostrava irragionevole, in quanto, pur avendo natura personale non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal medesimo) non merita analisi di merito in quanto irrilevante.
Invero, solo in presenza di rifiuto dell'esame spirometrico e, pertanto, in relazione al reato previsto dell'art. 186, comma 7 in discorso, assume rilievo la dedotta eccezione.
Nè, può affermarsi che essendosi l'imputato sottoposto all'esame solo perché spinto dal timore di non incorrere nella sanzione penale prevista per il rifiuto le risultanze dell'esame debbano considerarsi invalidamente acquisite;
l'asserto, invero, si ridurre ad una mera congettura, in assenza di qualsivoglia indicazione di segno univoco che la confermi.
5. Nel merito il ricorso è privo di fondamento.
5.1. La Corte territoriale nell'applicare la disposizione che incrimina il fatto contestato non è incorsa nei vizi ipotizzati. In particolare la prova dello stato d'ebbrezza risulta essere stata acquisita legittimamente in conformità della disposizione di legge, la quale prevede la sottoposizione al test spirometrico, con la conseguenza che il richiamo all'art. 191 c.p.p., non appare pertinente. Inoltre, la irrilevanza della questione di costituzionalità posta esime financo dal prendere in considerazione la prospettata esigenza d'una "interpretazione costituzionalmente orientata" della norma;
interpretazione che, in ogni caso, implicherebbe un effetto demolitorio estraneo anche alla più lata estensione che si voglia dare alla predetta opera esegetica. Quanto al dubbio sulla corretta funzionalità del macchinario basti osservare che trattasi di asserto sommamente generico, financo privo di una qualche allegazione.
5.2. Il secondo motivo a causa della sua evidente infondatezza si pone al limite dell'ammissibilità.
Effettuata la prima prova, la quale ebbe a riscontrare un tasso alcolemico di 1,47 g/l (prossimo al limite massimo dell'ipotesi di reato di cui alla lett. b della norma in questione), non fu possibile procedere al secondo accertamento proprio a cagione delle gravi alterazioni indotte dall'eccessiva assunzione di alcolici, che aveva procurato effetti sintomatici assai rilevanti (crisi emetica). Condivisamente questa Corte ha più volte chiarito (Cass. Sez. 4^, n. 48251 del 29/11/2012, Rv. 255078; n. 48297 del 2008, Rv. 242392; n. 6889 del 2012, Rv. 252728) che lo stato d'ebbrezza ben può ricavarsi da univoci e concreti elementi fattuali, che, se del caso, possono essere idonei a dimostrare anche le ipotesi più gravi, punite penalmente, di cui alle lett. b) e c) del citato art. 186. Nel caso al vaglio, non solo le circostanze fattuali militavano, in eclatante misura, per uno stato di alterazione alcolica ben più grave di quella di cui alla lett. a) (punita solo in via amministrativa), ma un tale convincimento trovava solida conferma nel test effettuato, dal quale si ricava la presenza di un tasso alcolico prossimo al massimo della forbice disegnata alla lett. b).
Peraltro, l'asserto difensivo secondo il quale la circostanza che l'imputato versasse in stato confusionale e in piena crisi emetica fosse da ricollegare al fatto di essere stato incolpevolmente coinvolto in un incidente stradale, piuttosto che alla previa ingestione di sostanze alcoliche (siccome consta invece dal test praticato), in assenza di qualsivoglia elemento fattuale che possa corroborare una tale affermazione (manca l'asserto di riscontro di lesioni pur lievi), deve ritenersi una mera suggestione congetturale.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Non consta dalla sintesi operata dalla Corte territoriale, non fatta oggetto .contestazione, che DD abbia prospettato motivo d'appello sul punto oggi fatto oggetto di ricorso per cassazione di conseguenza la censura di legittimità si appalesa inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014