Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12520 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 2 5 20 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 19431/00 Cron.26402 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Rep. 3322 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 27/03/03 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: F.LLI BA AM & C. DI SAS, in persona del legale rapp.te p.t. RA DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PICCO DEI TRE SIGNORI 21, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MACERATINI, che lo difende unitamente agli avvocati GIORGIO BLANGETTI, VINCENZO GRIVA, giusta delega in atti;
ricorrente 2
contro
PF3 DI ER UI & C. SAS, in persona del legale rapp.te p.t. ER UI, ER FLAVIO, ER 2003 MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 527 162, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MEINERI, -1- + che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 212/99 del Tribunale di CUNEO, こ depositata il 17/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che deposita delega del difensore MEINERI GIOVANNI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per + l'accoglimento 1° motivo e rigetto del 2° motivo e del 3° motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 19.3.1996 la P.F. 3 di ER UI & C. nonché VI, MA e UI ER esponevano di essere proprietari di un fondo con annessi fabbricati in Fossano, nonché di essere proprietari in qualità di soci della P.F. 3 di altro fondo confinante con il primo. Esponevano altresì che detti fondi confinavano a loro volta con la proprietà dei frateLI RA, gravata di servitù di passaggio in favore dei ricorrenti, il cui esercizio era disciplinato dal rogito TO 3.11.70. Narravano che la servitù a loro favore era impedita dall'occupazione – sulla striscia di terreno destinata appunto al passaggio - di rottami e macchinari هر - provenienti dall'attività di riparazione di macchine agricole esercitata dai f.LI RA i quali, nonostante diffida in data 10.11.95, non cessavano la molestia possessoria. Ricorrevano quindi al Pretore di Fossano, affinché, ex art.669 sexies cpc, ordinasse alla F.LI RA di liberare la porzione di terreno gravata da servitù di passaggio. Si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo che sin dal 1974 la striscia di terreno per cui è causa era stata sempre e costantemente occupata con automezzi e rimorchi agricoli, senza che vi fosse mai stata doglianza alcuna da parte dei ricorrenti. Chiedeva quindi la reiezione della domanda. Il Pretore pronunciava sentenza in data 25.5.1998 con cui, in accoglimento del ricorso, ordinava alla società resistente di liberare la porzione di terreno gravata dalla servitù. Avverso detta sentenza proponeva appello la F.LI RA & C. sas, ribadendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ER in qualità di soci della P.F. 3 e, nel merito, contestando la sussistenza della turbativa. Chiedeva dunque che, in totale riforma della sentenza di prime cure, venisse respinta la domanda proposta dai ricorrenti. Si costituivano in giudizio gli appellati evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza in data 8/17.7.99, il Tribunale di Cuneo respingeva l'appello, regolando le spese. Osservava quel Collegio che la proposta azione vedeva come legittimati attivamente coloro che esercitino sulla cosa un potere di fatto, indipendentemente dalla loro qualità di titolari del relativo diritto. Che la società P.F. 3 fosse proprietaria del fondo a favore del quale venne costituita servitù, era circostanza documentata e non contestata, così come non era contestato che i frateLI ER fossero soci della predetta società. Non poteva sostenersi, come l'appellante, che in capo ai ER (soci) non potesse parlarsi di possesso della servitù, dal momento che la striscia di هر terreno gravata dal peso serviva per accedere ai locali della società P.F.3, di cui tutti erano soci. fon Sulla circostanza che vi sia stata effettivamente una turbativa, poi, le risultanze dell'istruttoria di primo grado non lasciavano adito a dubbi, in ragione delle deposizioni dei testi AN, AM, TT e TI, non superate dalle asserzioni del teste Fissore, ritenuto legato per motivi di lavoro ai RA. Poiché poi ad integrare la turbativa era sufficiente una molestia - come quella sussistente nel caso in esame - che impedisca o renda più difficoltoso l'esercizio del potere di fatto, e che di ciò si fosse trattato era di tutta evidenza, in quanto ogni qualvolta i ER dovevano passare sulla striscia di terreno, dovevano richiedere l'intervento dei RA (e talvolta anche aspettare) affinchè rimuovessero quegli ostacoli costituiti oltretutto da oggetti di grandi dimensioni (macchinari da spostare), l'appello era privo di pregio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, la sas F.LI RA DE & c.; resistono con controricorso la P.F. 3 sas di UI ER nonché questi in proprio, nonché VI e MA ER, che hanno altresì presentato memoria. Motivi della decisione La società ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione dell'art.81 cpc, in relazione all'art.360, n.3 stesso codice e difetto di legittimazione M attiva di UI, MA e VI ER. Premesso che si verte in tema di manutenzione nel possesso di servitù, ed esclusa una questione afferente all'effettivo atteggiarsi della prova testimoniale, in quanto ritenuta profilo revocatorio, si sostiene che i ER non potevano vantare l'esplicazione di un possesso tutelabile con l'azione suddetta. Si assume al riguardo che solo la PF3 sas poteva esercitare l'attività di fatto attraverso il proprio organo rappresentativo (l'unico socio accomandatario); mentre i ER tutti, personalmente non potevano essere qualificati quali possessori o detentori non esistendo un titolo atto a qualificarli come tali. Con il secondo motivo (omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art.360, n.5 cpc) si lamenta invece l'insussistenza dei presupposti dell'azione di manutenzione, in quanto le prove raccolte escludevano l'attualità di un possesso da parte della PF3 sas e dei ER in proprio e si evidenzia che la prova di tale possesso era onere dei ricorrenti originari;
la stessa non era stata fornita in relazione alle circostanze accertate che erroneamente i giudici avevano interpretato in senso atto a dimostrare il possesso o comunque il potere di fatto sulla cosa. Il terzo mezzo (violazione dell'art. 1170 c.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360, nn.3 e 5 cpc) ricalca la rilevata carenza probatoria circa il possesso, con apposizione dell'accento sulla durata dello stesso (oltre un anno, continuo e non interrotto), e sulla sussistenza di atti di mera tolleranza da parte della odierna ricorrente. In ordine al primo motivo, vertendosi in materia possessoria, va evidenziato che non riveste rilevanza decisiva la titolarità o meno del diritto di proprietà sul fondo dominante, essendo sufficiente, come è noto, l'esercizio di un potere di fatto tutelabile. Nella fattispecie in esame, risulta dagli atti e dai documenti prodotti che la società “PF3 sas di ER UI & C.” è proprietaria di un terreno a cui favore esiste servitù di passaggio in base ad un titolo, costituito dall'atto rogito notaio TO 3.11.1970, ed è altresì F y pacifica in causa – in quanto la relativa affermazione, contenuta nel ricorso - introduttivo, non risulta mai contestata dalla odierna ricorrente - la qualità di soci della predetta società di persone dei ER. Del resto, la affermazione dei testimoni escussi secondo cui il passaggio veniva esercitato “dai ER", dunque con riferimento indifferenziato ai ER in proprio e a ER quale legale rappresentante della sas, dimostra l'utilizzazione del diritto reale vantato indifferentemente dal legale rappresentante della Società proprietaria del fondo dominante come dai soci. Ben può affermarsi quindi che anche i frateLI ER, in quanto possessori del relativo diritto di servitù di passaggio, da essi in concreto esercitato per accedere, quali soci della "PF3 sas", ai locali di proprietà della società, fossero legittimati a sostenere in giudizio la presente azione di manutenzione nel possesso, e ciò prescindendo naturalmente dalla ultronea considerazione della loro veste di titolari in proprio del diritto di proprietà sul fondo. Diversamente argomentando si finirebbe con il confondere la titolarità del diritto con la legittimazione processuale che, segnatamente in materia possessoria ben può non coincidere, tanto più ove titolare del diritto reale sia una persona giuridica, come nella specie. Il secondo ed il terzo motivo, seppure con profili argomentativi non del tutto coincidenti, possono essere trattati congiuntamente, atteso che tendono a svilire le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale di Cuneo è pervenuto ad affermare la sussistenza della molestia. La tesi secondo cui la società oggi ricorrente avrebbe essa e solo essa esercitato in via esclusiva il possesso sulla striscia di terreno su cui doveva attuarsi la servitù di passo convenzionalmente pattuita, si basa sulla constatazione della sussistenza, su di essa, di materiali della F.LI RA sas. Va infatti evidenziato che nella fattispecie in esame non si discute del му possesso di un'area, ma di una servitù, tra l'altro discontinua, come quella di passaggio. Ciò premesso, la accertata circostanza secondo cui l'esercizio di tale passaggio veniva reso quanto meno difficoltoso ad opera dei titolari del fondo servente mediante una restrizione dell'area a tanto destinata, ed anche costringendo ♣ possessori a preavvisarli della loro intenzione di avvalersi del passaggio per ottenere da loro lo sgombero dell'area, non può dimostrare che i predetti possessori avessero con ciò in nessun modo abdicato al loro legittimo possessoi stante che non si è dimostrato da parte della società convenuta che si fosse invece instaurato a tutti gli effetti un possesso esclusivo da parte sua. Ciò posto i descritti comportamenti dei soci della società ricorrente sono invece assolutamente idonei a dimostrare i ripetuti atti di molestia lamentati. Ora, alla luce delle risultanze di causa non contestabili in questa sede, non deve escludersi che si possa sostenere fondatamente che vi sia stata perdita definitiva del possesso da parte dei resistenti. La tesi che attribuisce a pretesi atti di "tolleranza" il comportamento tenuto, pretendendo con ciò di elidere la valenza dell'esercizio del possesso della servitù da parte dei resistenti, non può essere condivisa perchè l'invece principio consolidato in giurisprudenza che chi ha acquistato il possesso "animo et corpore” può anche conservarlo “solo animo” purchè permanga a suo favore la possibilità di agire sulla cosa e di ristabilire il contatto materiale con la stessa (cfr. Cass.n.10642/93; 7674/94). Quanto poi al requisito temporale della proposizione dell'azione entro l'anno dalle turbative, è sufficiente richiamare come il primo giudice avesse all'uopo ricordato episodio dell'incarico al geometra TO di delimitare § l'area del passaggio mediante apposizione del paletto in ferro. Questi ha infatti riferito che a gennaio del 1994, allorchè venne apposto il paletto, l'area verso la proprietà RA non era completamente sgombra, ry mentre quando ritorno dopo un circa un mese, l'area era libera. Risulta pertanto che, dopo le precedenti turbative, seguite dall'intervento del professionista, era stata ripristinata per un certo periodo la situazione di regolare esercizio della servitù. A ciò fece seguito evidentemente la nuova turbativa che diede luogo al ricorso possessorio. Tale nuova turbativa si concretò nell'asportazione del paletto apposto dal professionista e sulla sostituzione di esso con pezzi di macchinari. Poiché una diversa ricostruzione di tali eventi non può avere valenza in questa sede di legittimità, attesa la correttezza logica e giuridica effettuata nell'ambito della loro discrezionalità dei giudici del merito, anche tali motivi devono essere respinti. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 136.50 euro oltre a 1.500,00 euro per onorari nonché agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 27.3.2003 Il Presidente Mnbert efolats in Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Lalezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 ieteric CORTE SUPREMA C GAZIONE Si atlete la registratione e 11.20.1.04. presso l'Agenziad elle Entr di serie 4 al n. Versate € 149.72 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. no 115 del 30/5/2002) for rame 7