Sentenza 23 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12400 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' " REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D2400 /03 LA CORTE S P Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G. N. 5474/01 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Cron.26282 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere - Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 03/04/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI NT BE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato2003 1990 DE BENEDICTIS ALLEGRA, rappresentata e difesa dagli -1- avvocati CATALDO M. DE BENEDICTIS, ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 31999/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/10/00 R.G.N. 29399/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - t -2- Svolgimento del processo 5 Con sentenza del 27 marzo 1997 il Pretore di Roma condannava l'INPS a pagare, in favore di PA AN MB, residente in [...], la somma di lire 7.228.420, a titolo di differenze maturate sul trattamento pensionistico di reversibilità erogato in regime internazionale e liquidato con decorrenza successiva al 1° gennaio 1991. L'appello dell'Istituto previdenziale, cui resisteva l'assicurata, veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 novembre 1999/18 ottobre 2000. I giudici di secondo grado osservavano che erroneamente l'INPS pretendeva di liquidare la pensione di reversibilità nell'importo "a calcolo" e non in quello integrato al minimo, per la mancata ricorrenza del requisito di un periodo di contribuzione in Italia, richiesto dal primo comma dell'art.
7 - della legge n. 407/90; tale requisito andava riferito, per i giudici di appello, al "de cuius" e non alla superstite, ed a nulla rilevava che la pensione di reversibilità avesse decorrenza successiva all'1.1.1991. Aggiungevano che la pensione di reversibilità spetta nella misura pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al “de cuius”; ma che su tale aspetto della questione non vi era censura da parte dell'INPS. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'assicurata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'INPS denuncia violazione e : falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 3 ! 407;dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; nonché vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata è da cassare nella parte in cui ha ritenuto che l'INPS non avesse censurato la sentenza del Pretore in relazione alla misura della pensione di reversibilità, se pur cristallizzata all' 1.1.1991. Assume che nell'atto di appello, oltre a sostenere che il requisito contributivo in Italia doveva sussistere in capo al superstite, aveva comunque richiamato l'art. 22 della legge n. 903/65. Sostiene che aveva rilevato che "essendo l'appellata titolare di prestazione di reversibilità successiva al 1°.1.92, alla stessa compete una prestazione pari al 60% di quello erogato, o comunque spettante al de cuius al momento del decesso, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti". L'importo della pensione, se pur cristallizzato alla data dell'1.1.1991, doveva essere erogato al coniuge superstite nella misura del 60%. Osserva la Corte che, essendo denunciata, in concreto, violazione dell'art. 112 c.p.c, per non avere il Tribunale pronunciato su un motivo di appello che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, si assume proposto, la Corte deve procedere all'esame diretto e alla relativa interpretazione dell'atto di appello proposto dall'INPS (Cass., 23 maggio 2001 n. 7049). In detto atto si legge: Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto da titolare di pensione di reversibilità in regime di convenzione internazionale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'erogazione della prestazione nell'importo "confermato" erogato, o comunque spettante, al 4 dante causa a far tempo dal 1.2.91 ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 407/90. Il Pretore ha accolto la domanda in considerazione del fatto che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione del dante causa, ritenendo, quindi, che il requisito del minimo contributivo in costanza di rapporto di lavoro in Italia richiesto - dalla legge n. 407/90 per l'integrabilità al trattamento minimo della prestazione - vada riferito al de cuius e non alla superstite. Le premesse di tale motivazione sono esatte, non lo sono le conseguenze che se ne ricavano. La suddetta decisione, infatti, contrasta con le norme vigenti, che si richiamano sinteticamente. L'art. 22 legge n. 903/65 stabilisce che al coniuge superstite di pensionato spetta il 60% del trattamento pensionistico fruito dal de cuius. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 495 del 31.12.93, la pensione di reversibilità deve essere liquidata nella misura del 60% del trattamento pensionistico, comprensivo di integrazione al minimo, spettante al de cuius. Per quanto concerne il cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, l'art. 7, 1° comma, legge n. 407/90 stabilisce che l'integrazione al minimo è dovuta a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno. Il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che, a far tempo dall'1.1.91, "le pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data sopraindicata sulla 5 base di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro in Italia ! inferiore ad un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base". Ciò premesso, essendo l'appellata titolare di prestazione di reversibilità successiva al 1°.1.92, alla stessa compete una prestazione pari al 60% di quello erogato, o comunque spettante al de cuius al momento del decesso, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Non v'è dubbio che il trattamento di reversibilità viene liquidato sulla base delle condizioni di contribuzione e di assicurazione del dante causa;
ma la pensione di reversibilità è un trattamento diverso, con decorrenza diversa, che compete ai superstiti "iure proprio" e non "iure successionis": è un diritto autonomo che i superstiti acquistano per diritto proprio. Tenuto conto, pertanto, che la prestazione di reversibilità di cui trattasi ha decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge n. 407/90, la stessa non è integrabile al minimo per inesistenza del requisito contributivo di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge 407>>. Sulla base di tali considerazioni l'appellante Istituto chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata. Dalla lettura del ricorso in appello emerge che l'Istituto non contestava più la misura della pensione spettante al dante causa della signora PA al momento del decesso, sulla base di requisiti di assicurazione e contribuzione (ivi compreso l'anno di lavoro in Italia) riferibili solo ad esso;
contestava, invece, la (diversa) integrazione al minimo della pensione della superstite, che indicava nella misura del 60% di quella spettante al dante causa, per la 6 ritenuta applicabilità anche a tale pensione, ai fini della integrazione, del disposto di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 407 del 1990. Non possedendo la signora PA il requisito dell'anno di lavoro in Italia, la sua pensione avrebbe dovuto continuare ad essere erogata nella misura del 60% di quella (integrata) spettante al suo dante causa, e non beneficiare di una autonoma integrazione. Tali essendo i motivi di appello, il Tribunale ha errato nel non pronunciarsi sulla fondatezza degli stessi, in particolare sulla (contestata) autonoma integrabilità della pensione ai superstiti, calcolata nella misura del 60% della pensione spettante al dante causa, integrata per l'avve espletamento, da parte di questi, di almeno un anno di lavoro in Italia. Che poi la integrazione spetti o meno ugualmente, come sostiene resistente, in virtù della inesistenza o della irrilevanza di redditi propr questione che sarà affrontata dal giudice del rinvio, cui la causa va rinviata seguito dell'accoglimento del ricorso e della cassazione della sentenza. impugnata, attesa la violazione dell'art. 112 c.p.c. A tale giudice, che si indica nella Corte di Appello di L'Aquila, si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso i Roma il 3 aprile 2003. Il cons. estensore Il Presidente E ll $ LIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 AGO. 2003 Nath CANC 7 CANCELLIERE