Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa, la mancata costituzione, da parte dell'assemblea, del collegio dei probiviri, cui la questione avrebbe dovuto essere deferita secondo lo statuto, prima di adire l'autorità giudiziaria, non comporta per il socio escluso lesione del diritto di difesa, attuandosi questo mediante il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Peraltro, la mancata costituzione del collegio statutariamente previsto può assumere rilevanza sul piano della individuazione del "dies a quo " per la proposizione dell'opposizione ex art. 2527, terzo comma, cod. civ., purché il socio medesimo ne sia a conoscenza. Tale consapevolezza, per essere idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale di cui alla predetta disposizione codicistica, deve, però, essere effettiva, e non semplicemente ipotetica, non potendo porsi a carico del socio l'onere di sapere che il collegio dei probiviri, cui egli si dovrebbe rivolgere, non è stato costituito, ne' lo sarà nemmeno a seguito del suo ricorso. È, invece, la società che eccepisce la intempestività della opposizione per il decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ., a dover fornire la prova dalla consapevolezza, da parte del socio escluso, della mancata costituzione del collegio, alla stregua del generale precetto di cui all'art. 2697, secondo comma, cod.civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Giuseppe AR BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN RI RO, ER MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato DE BELVIS ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avvocati GOMEZ DIAYALA GIULIO, PISANI MASSAMORMILE ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA ORIONE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1597/94 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/06/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo con l'assorbimento degli atri due motivi del ricorso. IA
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3 novembre 1989 le signore RO De AR e AR RO IA dichiararono:
Che erano socie assegnatarie degli alloggi n. 3 e 4, lotto 8, località Fusaro, compresi nell'immobile costruito dalla cooperativa Orione;
Che con lettera del 26 aprile 1988 il legale della cooperativa aveva loro richiesto il pagamento di una somma relativa a quote sociali;
Che nell'interesse delle assegnatarie l'avv. Gomez d'Ayala, con lettera del 3 maggio 1988, aveva invitato il procuratore della cooperativa a far conoscere gli importi pretesi (mai prima d'allora richiesti) con le relative imputazioni;
Che mai aveva avuto luogo, benché sollecitato nel gennaio e nell'aprile 1989, un incontro promosso col presidente della cooperativa, per gli opportuni chiarimenti;
Che inopinatamente, in data 19 maggio 1989, era stata loro notificata copia della delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa, con la quale si disponeva - ai sensi degli artt. 8 (lett D ed F) e 10 dello statuto -la loro esclusione dalla cooperativa;
Che l'art. 26 dello statuto devolveva al collegio dei probiviri l'impugnazione dell'esclusione e prevedeva che il ricorso dovesse essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto determinativo della controversia;
Che esse avevano presentato il ricorso in data 14 giugno 1989, ma il collegio non aveva emesso alcun provvedimento istruttorio ne' aveva adottato alcuna decisione di merito al riguardo;
Che la delibera di esclusione era da considerare nulla, o comunque da annullare, perché non conteneva alcun addebito circostanziato delle inadempienze contestate, non era adeguatamente motivata, e il socio non era stato convocato nella sede competente a decidere della sua esclusione;
Che i vizi di nullità investivano la stessa clausola compromissoria, in quanto erano prive di efficacia le clausole statutarie prevedenti la scelta degli arbitri affidata ad una sola delle parti (nella specie l'assemblea dei soci), era invalida la clausola che prevedesse un arbitrato irrituale o libero attributivo agli arbitri del potere di agire da amichevoli compositori, non s'era verificata l'essenziale condizione della preventiva costituzione del collegio arbitrale già al momento del ricorso;
Che l'esclusione era del tutto ingiustificata non sussistendo morosità ne' essendo configurabile un grave inadempimento. Su tali premesse le attrici convennero in giudizio davanti al tribunale di Napoli la cooperativa edilizia a r.l. Orione affinché, previa sospensione della delibera impugnata, questa fosse dichiarata nulla o annullabile;
fosse dichiarata la nullità dell'art. 26 dello statuto;
fosse accertata la mancata costituzione del collegio dei probiviri;
le socie escluse fossero reintegrate con effetto retroattivo, con condanna della convenuta al risarcimento del danno e con vittoria di spese giudiziali.
La società cooperativa a r.l. Orione, in via preliminare, eccepì l'inammissibilità della domanda, perché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 2527 c.c., pur essendo nota alle attrici l'inoperatività della clausola compromissoria per la mancata costituzione del collegio dei probiviri.
Nel merito dedusse l'infondatezza dell'azione proposta, sia per l'irrilevanza della prospettata nullità dell'art. 26 dello statuto sociale, sia per la certezza, liquidità ed esigibilità del debito delle attrici che aveva determinato la decisione di escluderle dalla cooperativa.
All'esito dell'istruzione il tribunale adito, con sentenza depositata l'11 luglio 1991, dichiarò inammissibile perché tardiva la domanda delle attrici, a cui carico pose i due terzi delle spese giudiziali (compensando il residuo terzo).
I primi giudici ritennero:
Che lo statuto della cooperativa prevedeva espressamente all'art. 26 la devoluzione al collegio dei probiviri di una serie di controversie, tra cui anche quella relativa alla legittimità dell'esclusione del socio;
Che il predetto collegio, in considerazione delle espressioni usate, andava qualificato come arbitro irrituale;
Che l'organo statutario de quo, peraltro, mai era stato costituito, neppure a seguito del ricorso delle attrici;
Che queste ultime non avevano alcuna possibilità di ottenere la decisione dell'organo, sia pure statutariamente previsto, in quanto il detto organo non esisteva ed esse non avevano a disposizione alcun mezzo giuridico per ovviare all'inerzia dell'organo legittimato a costituirlo;
Che, per conseguenza, esse erano svincolate dall'obbligo statutario di deferire la controversia al collegio dei probiviri (essendo inoperante la clausola statutaria) ed invece obbligate a promuovere l'azione davanti al giudice ordinario, a pena di decadenza, nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 2527 c.c., decorrente dalla comunicazione della delibera di esclusione;
Che le attrici, partecipando normalmente alla vita societaria, come era loro dovere, erano state in grado con un minimo di diligenza di conoscere se era stato costituito il collegio;
Che non era possibile escludere la perentorietà del termine affermando che si trattava di delibera nulla per mancata convocazione del socio escluso, perché la delibera stessa era stata adottata dal consiglio di amministrazione nell'esercizio dei poteri conferitigli dallo statuto e legittimati dal disposto del secondo comma dell'art.2527 c.c. il quale, inoltre, imponeva soltanto l'obbligo di comunicare al socio escluso la relativa delibera e non prevedeva, come presupposto per l'esistenza della stessa, la previa convocazione del socio;
Che, pur essendo preliminare la pronunzia sull'ammissibilità dell'opposizione, andava sottolineato che: 1) la delibera di esclusione era sufficientemente motivata con il preciso riferimento a nonne statutarie violate, concernenti l'inadempimento degli obblighi economici dei soci verso la società; 2) l'inadempimento era di notevole gravità, perché, a fronte del costo complessivo di ciascuno degli appartamenti assegnati ammontante a lire 100 milioni, le attrici avevano versato pro capite soltanto venti milioni. Su gravame di AR RO IA e IO RR (quest'ultimo quale erede testamentario di RO De AR, deceduta il 10 febbraio 1990) la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1597/94 depositata il 16 giugno 1994 (notificata personalmente alla parte appellante il 15 dicembre 1994), rigettò l'impugnazione e condannò gli appellanti al pagamento delle spese del grado, considerando (per quanto qui rileva):
Che, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass., 7 giugno 1985 n. 3392) la mancata costituzione del collegio dei probiviri - competente, a norma dello statuto della cooperativa, a decidere sulla controversia insorta fra società e socio in ordine alla esclusione di quest'ultimo- consente di ricorrere al giudice ordinario nel termine di trenta giorni dalla sicura conoscenza, da parte dell'interessato, dell'inesistenza dell'organo;
Che la IA e la De AR erano certamente a conoscenza della mancata costituzione del collegio dei probiviri (il quale, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, doveva essere nominato dall'assemblea dei soci), in quanto le predette, socie della cooperativa fin dall'inizio, avrebbero dovuto ricevere, in caso di costituzione dell'organo, la comunicazione per partecipare all'assemblea relativa alla nomina dei componenti del collegio medesimo;
Che, pur non ignorando il recente orientamento di questa corte - secondo cui soltanto con la decisione del collegio dei probiviri, investito della controversia, si può dire perfezionato il procedimento espulsivo del socio (sicché, qualora la decisione sia stata sfavorevole confermando la pronuncia del consiglio di amministrazione, il socio escluso può adire l'autorità giudiziaria nel termine previsto dall'art. 2527 c.c., decorrente dalla comunicazione del decisum del collegio dei probiviri) - andava sottolineato come il citato orientamento si riferisse all'ipotesi in cui il collegio era stato costituito e dunque non al caso in esame;
Che tutti gli altri motivi rimanevano assorbiti;
Che, in ogni caso, non aveva fondamento la doglianza relativa alla mancata convocazione dei soci da escludere, non essendo necessario - quanto al procedimento da osservare per la contestazione della causa di esclusione prima della deliberazione della stessa - che il provvedimento fosse preannunciato al socio o che quest'ultimo fosse convocato, sia perché si trattava di una sanzione espressamente prevista per le ipotesi specificamente indicate (art. 2518 n. 8 c.c. ed art. 8 lett. d dello statuto sociale), sia perché la legge non prevedeva alcun obbligo di convocazione ma soltanto una intimazione di pagamento (art. 2524 c.c.) nei confronti del socio inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c. e non per stabilire una condizione procedimentale del provvedimento di esclusione;
Che neppure avevano fondamento le censure relative alla ritenuta sufficienza della motivazione della delibera ed alla gravità dell'inadempimento.
Contro la suddetta sentenza i signori AR RO IA e IO RR hanno proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 28 luglio 1995), sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. L'intimata cooperativa non ha svolto attività difensiva Motivi della decisione
La sentenza impugnata reca nell'epigrafe l'indicazione della cooperativa a r.l. Orione, in persona del legale rappresentante ing. Alberto Iannone, con domicilio eletto in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi n. 8 presso lo studio del procuratore e difensore dott. proc. Giancarlo Lanna, "giusta mandato a margine comparsa di costituzione e risposta".
Il ricorso per cassazione risulta notificato alla detta cooperativa "elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiatamone n. 27, presso il suo procuratore costituito in giudizio, avv. Giancarlo Lanna", dove l'atto risulta ritualmente consegnato e ricevuto a mani della segretaria addetta allo studio (v. relata).
In effetti, come emerge dagli atti del processo di appello (v., in particolare, la comparsa di costituzione in secondo grado), la cooperativa aveva eletto domicilio presso il procuratore in via Chiatamone n. 27; e il dato, del resto, si evince anche dall'atto di precetto notificato alla parte personalmente con la sentenza di appello il 15 dicembre 1994, atto nella cui intestazione la cooperativa Orione risulta elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 27 "presso lo studio dell'avv. Giancarlo Lanna che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello".
Il domicilio che si legge nell'intestazione della sentenza della Corte napoletana deve quindi considerarsi frutto di un errore materiale, essendo il domicilio elettivo in Napoli alla via Chiatamone n. 27, dove ritualmente è stato notificato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2527 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, e ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'ari 24 Cost., con riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata, pur precisando che, in caso di mancata costituzione del collegio dei probiviri, il termine di trenta giorni (stabilito dall'art. 2527 c.c. per ricorrere al giudice ordinario) inizierebbe a decorrere soltanto dal momento in cui il socio acquisisca sicura conoscenza dell'inesistenza dell'organo, avrebbe respinto l'appello sulla scorta di un evidente errore di motivazione, ritenendo che le signore IA e De AR fossero a conoscenza della mancata costituzione del collegio dei probiviri. Si tratterebbe di motivazione errata e contraddittoria su un punto determinante della lite: invero, la Corte di merito sarebbe giunta alla ricordata affermazione non in base alle risultanze degli atti acquisiti o della valutazione delle prove offerte, bensì in virtù di una deduzione logica, alla stregua della quale le ricorrenti, socie della cooperativa fin dall'inizio, avrebbero dovuto ricevere, in caso di costituzione dell'organo predetto, la comunicazione per partecipare all'assemblea relativa alla nomina dei componenti del collegio.
L'argomento sarebbe del tutto insufficiente e, prima ancora, logicamente viziato, basato su presupposti in parte indimostrati (e indimostrabili), in parte contraddittori, privo della necessaria continuità tra premesse e conclusioni.
La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che la società avrebbe potuto, per errore o per colpa, omettere d'inviare l'avviso di convocazione a tutti o ad alcuni soci;
o avrebbe potuto deliberare la costituzione dell'organo pure in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nell'ordine del giorno o nell'ambito di un altro punto dell'ordine del giorno ritenuto, a torto, comprensivo anche della delibera in argomento. L'insufficienza e la contraddittorietà dell'iter logico seguito nella motivazione della sentenza impugnata risulterebbero ancor più evidenti confrontando le posizioni processuali delle parti ed il differente valore irragionevolmente attribuito dalla Corte territoriale alle dichiarazioni processuali delle stesse. Invero la cooperativa, sulla quale pur sarebbe ricaduto l'onere di provare le proprie affermazioni, avrebbe potuto soltanto dedurre che le signore De AR e IA conoscevano la mancata costituzione del collegio dei probiviri, ma non avrebbe provato ne' tale conoscenza, nè l'effettiva mancata costituzione del detto collegio. Le ricorrenti avrebbero negato la conoscenza della mancata costituzione dell'organo in questione, ma la loro affermazione (tra l'altro confermata proprio dall'avere indirizzato il ricorso al collegio dei probiviri), benché su di esse non gravasse l'onere della prova sul punto non soltanto non sarebbe stata ritenuta sufficiente, ma neppure sarebbe stata considerata equivalente all'affermazione di controparte.
Si sarebbe così imposto alle socie escluse di fornire una prova negativa, consistente nel dimostrare di non aver ricevuto una convocazione per un'assemblea che avrebbe avuto un determinato ordine del giorno. Il che avrebbe alterato le regole del contraddittorio, ledendo il diritto di difesa delle ricorrenti ed incidendo in modo determinante sulla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la sentenza del tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che un socio avesse il dovere di partecipare alla vita della società e, pertanto, non potesse ignorare la mancanza di un organo statutario. Questa tesi sarebbe stata contestata in secondo grado dalle appellanti, in quanto il socio avrebbe la facoltà e non il dovere di partecipare alla vita della società, onde ben potrebbe ignorare l'esistenza di fatti interni al sodalizio. Da tale presupposto si sarebbe desunta l'esigenza che la cooperativa provasse la mancata costituzione del collegio dei probiviri.
La Corte territoriale avrebbe avvertito l'inconsistenza di questo punto della motivazione della sentenza resa in primo grado, ritenendo tuttavia di modificarla nel senso innanzi ricordato. Al socio non sarebbe più imposto il dovere di partecipare alla vita sociale e di conoscere i fatti della società, ma quello di provare la propria non conoscenza di determinate circostanze. In sostanza la Corte di merito sarebbe partita dal presupposto che la sentenza di primo grado fosse esatta, ma che se ne dovesse soltanto modificare la motivazione, trovandone però una ulteriormente errata e fortemente insufficiente.
Con il terzo mezzo di cassazione, poi, le ricorrenti denunziano ancora violazione e falsa applicazione degli arti 2527, 2392 e 2516 c.c., degli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. Premesso che, nel diritto societario moderno, vi sarebbe una evidente tendenza alla valorizzazione delle regole di trasparenza e di correttezza nei comportamenti tra i soci, tra gli organi, tra la società e i terzi, e richiamato il significato delle regole di correttezza e di buona fede, elaborate dalla dottrina civile e commerciale, sostengono che il consiglio di amministrazione di una società non dovrebbe trascurare di agire, nei confronti dell'ente e dei singoli soci, in conformità delle suddette regole. Nel quadro delle accennate premesse andrebbe valutata una particolare circostanza delle fattispecie in esame, trascurata nella motivazione della sentenza impugnata.
Invero le socie De AR e IA, ricevuta la comunicazione della delibera di esclusione, avrebbero esercitato la facoltà (statutariamente prevista) di adire il collegio dei probiviri mediante trasmissione del ricorso, per lettera raccomandata, anche al presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa. Sarebbe stato dunque sufficiente che il presidente, anziché restare in silenzio, avesse dato tempestiva comunicazione della mancata costituzione del collegio dei probiviri per consentire alle socie escluse di tutelarsi, ancora nel termine di legge, con l'impugnazione dinanzi al giudice ordinario.
Si sarebbe trattato di un preciso dovere di correttezza ricadente sul presidente del consiglio di amministrazione, e su tale punto la sentenza impugnata avrebbe trascurato di motivare. Andrebbe quindi affermato il principio in base al quale, in caso di esercizio - da parte del socio escluso - della facoltà di ricorso al collegio dei probiviri, in pendenza del termine di cui all'art. 2527, comma 3^, c.c., qualora il collegio non sia stato costituito la società avrebbe in ogni caso il dovere di avvertire tempestivamente il socio escluso ricorrente di tale mancata costituzione, in guisa da porlo in grado di esercitare l'impugnativa giurisdizionale;
con l'aggiunta che, in mancanza di tale adempimento, il decorso del termine di cui al citato art. 2527 c.c. dovrebbe restare sospeso, rendendo legittima l'impugnazione giurisdizionale proposta pur dopo lo spirare del trentesimo giorno successivo alla comunicazione della delibera di esclusione.
I due motivi di ricorso - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - sono fondati per quanto di ragione.
Il parametro normativo di riferimento, dal quale occorre prendere le mosse, è costituito dall'art. 2527 c.c., regolante l'esclusione del socio delle cooperative. Il terzo comma di tale norma dispone che contro la delibera di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale.
Nel quadro di tale norma la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la validità di clausole statutarie le quali accordino al socio escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un sistema di tutela definita endosocietaria (Cass., 12 agosto 1997, n. 7529; 27 maggio 1995 n. 5919; 19 marzo 1991, n. 2943; 13 giugno 1990, n. 5767). Nel solco di tale orientamento (richiamato anche nella sentenza impugnata) si è precisato che, qualora il socio si avvalga della suddetta facoltà, il procedimento di esclusione si perfeziona non con la sola delibera societaria ma con la successiva determinazione dei probiviri, conseguendone che il termine per l'opposizione ex art. 2527 c.c. resti sospeso fino alla conclusione dell'apposito procedimento ed inizi a decorrere soltanto dalla comunicazione al socio dell'atto conclusivo di questo (v., da ult., Cass. N. 7529 del 1997, cit.). Rispetto alla linearità di questo schema la fattispecie in esame presenta un'anomalia, costituita dal fatto che il collegio dei probiviri, ancorché espressamente previsto dall'art. 26 dello statuto della cooperativa, mai era stato costituito, neppure a seguito del ricorso delle socie escluse.
In una situazione di tal genere questa corte ha affermato ( e la pronuncia è puntualmente richiamata nella sentenza impugnata) che il principio, secondo cui l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria della deliberazione di esclusione del socio di una società è soggetta al termine previsto dall'art. 2527 c.c., non è escluso per effetto di una clausola dello statuto che devolva la controversia ad collegio di probiviri, anche quando il socio escluso abbia preventivamente adito tale collegio con istanza irricevibile a causa della sua mancata costituzione, qualora tale mancata costituzione, sia prima che dopo l'insorgere della controversia, risulti in concreto a conoscenza di detto socio, privo peraltro della possibilità di promuovere direttamente la formazione del collegio dei probiviri, sicché il socio medesimo debba considerarsi consapevole dell'inoperatività dell'indicata clausola statutaria e della tutelabilità delle proprie ragioni soltanto con l'azione giudiziaria (Cass., 7 giugno 1985 n. 3392). In sostanza, quindi, in base a tale principio (che il collegio condivide ed al quale la stessa sentenza impugnata mostra d'ispirarsi: v. pag. 12), la mancata costituzione del collegio dei probiviri (ancorché statutariamente previsto), pur non privando il socio del diritto di difesa attivabile con l'adizione della giurisdizione ordinaria, può assumere rilevanza sul piano dell'individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione ex art. 2527, 3^ comma, c.c., purché il socio medesimo ne sia a conoscenza (v.Cass., 5 agosto 1994, n. 7308; 12 agosto 1997, n. 7529, entrambe in motivazione). Ed è questo, in effetti, il thema decidendi della fattispecie.
La Corte territoriale, infatti, ha statuito che la IA e la De AR erano certamente a conoscenza della mancata costituzione del collegio dei probiviri, che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, doveva essere nominato dall'assemblea dei soci, dal momento che le predette, socie della cooperativa sin dall'inizio, avrebbero dovuto ricevere, in caso di costituzione dell'organo predetto, la comunicazione per partecipare all'assemblea relativa alla nomina dei componenti del suddetto collegio". Da ciò ha desunto l'intempestività dell'opposizione, evidentemente considerando irrilevante il ricorso avanzato dalle socie escluse all'organo statutario (mai costituito).
Questo percorso argomentativo, però, presenta indubbie carenze e non si sottrae, dunque, alle censure delle ricorrenti, sopra riassunte. Esso è imperniato su un unico elemento che, assunto come un'inferenza logica, è in realtà un dato congetturale, vale a dire che le socie dovessero conoscere la mancata costituzione del collegio dei probiviri perché, in caso di costituzione dell'organo predetto, avrebbero dovuto ricevere la comunicazione per partecipare all'assemblea relativa alla nomina dei componenti del suddetto collegio.
Così ragionando, tuttavia, la Corte di merito ha trascurato di valutare : a) che la società avrebbe potuto dar vita al collegio probivirale in un'assemblea magari irritualmente costituita per omessa o errata convocazione di qualche socio;
b) che le attuali ricorrenti avevano la facoltà ma non il dovere giuridico di seguire ogni passaggio dell'attività del sodalizio attraverso lo studio delle convocazioni assembleari;
c) che la consapevolezza nel socio della inoperatività della clausola statutaria deve essere effettiva e non semplicemente ipotetica, per far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 2527, terzo comma, c.c.; d) che, in mancanza di dati certi circa tale consapevolezza, poiché il socio legittimamente fa affidamento sul rispetto delle clausole statutarie e quindi sulla realizzazione della struttura organizzativa prevista dallo statuto, è plausibile che egli ignori la mancata costituzione di un organo pur da questo contemplato;
e) che, peraltro, l'inoltro del ricorso al collegio dei probiviri non appariva coerente con l'asserita conoscenza da parte delle istanti della mancata costituzione di tale organo;
f) che neppure poteva essere esclusa la costituzione a seguito della presentazione del ricorso, salve le possibili implicazioni in punto di validità della relativa deliberazione (sul punto v. Cass., n. 3392 del 1985, in motivazione). Le circostanze ora richiamate riscontrano la proposizione dianzi posta, secondo cui la sentenza impugnata ha ritenuto la consapevolezza delle attuali ricorrenti in ordine alla mancata costituzione del collegio dei probiviri non partendo da un elemento di certezza bensì sulla base di un dato soltanto congetturale, equivoco e, come tale, logicamente insufficiente a dar conto del convincimento espresso. E il rilievo acquista maggior spessore se si considera che sarebbe spettato alla cooperativa, la quale aveva eccepito l'intempestività dell'opposizione, fornire la prova del dato fattuale che avrebbe determinato il decorso del relativo termine.
Come questa corte ha già posto in luce (Cass., n. 3392 del 1985 cit., in motivazione), è infatti da ritenere che non possa porsi a carico del socio, qualunque sia la sua posizione in seno alla società, l'onere di sapere che non è stato costituito il collegio dei probiviri cui pure egli si dovrebbe rivolgere, ne' gli si può far carico di sapere che il collegio non sarebbe stato costituito nemmeno a seguito del suo ricorso. E, se non pare ipotizzabile - pur nell'ambito della normativa di correttezza - un dovere giuridico della società (in persona di chi la rappresenta) di rendere nota al socio la mancata costituzione del collegio probivirale dopo la presentazione del detto ricorso, deve invece aversi per certo che quando la società (rimasta inerte dopo la presentazione medesima) eccepisce l'intempestività dell'azione giudiziaria sostenendo che il socio fosse a conoscenza dell'inoperatività della clausola per mancata costituzione dell'organo, debba poi fornire la prova di tale circostanza, essendo ciò conforme al generale precetto di cui all'art. 2697 comma secondo c.c.; con la conseguenza che, in difetto di questa prova, l'opposizione ex art. 2527 comma terzo c.p.c. (quando in precedenza sia stato tempestivamente presentato il ricorso al collegio dei probiviri) deve ritenersi tempestiva, non essendo dimostrato il dies a quo di decorrenza del relativo termine. Alla stregua delle considerazioi e dei principi che precedono, cui la sentenza impugnata non si è attenuta, questa deve essere cassata, restando assorbiti (ed affidati al giudice di rinvio) il secondo e il quarto motivo del ricorso, relativi, rispettivamente, alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2527 e 2418 c.c. anche in relazione agli artt. 2343, 2344 c.c. (art. 360, c.1, n. 3, c.p.c.) per la mancata preventiva audizione delle socie e per la mancata contestazione ad esse degli addebiti, nonché ancora alla violazione e falsa applicazione dell'art.2527 c.c. ed a vizio di motivazione, in ordine alla carenza di specificità degli addebiti, alla valutazione di gravità dell'inadempimento e quindi alla congruità di motivazione della delibera di esclusione.
Si tratta, infatti, di questioni da esaminare una volta risolto il punto preliminare concernente la tempestività dell'opposizione. Conclusivamente, in accoglimento (per quanto di ragione) del primo e del terzo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con assorbimento del secondo e del quarto motivo, e la causa va rinviata per nuovo esame - nel quadro delle considerazioni e dei principi sopra enunciati - ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999