Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
WALLDEV 0 0 9 0 6/ 0 1 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA D249921 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Chaumenta di bufarents SEZIONE SECONDA CIVILE ANCELLERIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 16750/98 00508317 1866 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. Rep. 289 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere ANCELLERIA Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 04/10/00 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere UFFICIO O PE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L. DOD 23 GEN 2001 sul ricorso proposto da: 11 IL CANCELLIERE SCARPA LORETO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato NOSCHESE dall'avvocato FRASCA RAFFAELE, giusta difesoG. delega in atti;
B - ricorrente
contro
DI FEO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia esecutiva dal Sig. DAVRA MARMO G., difesa dagli avvocati D'AURIA MASSIMO, GORGA per diritti L. 24,000+6. ANNAMARIA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 260/98 della Corte d'Appello di 1569 -1- SALERNO, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30.9.1987, IM Di EO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, RE CA perché vi fosse condanna- to all'adempimento dell'obbligo, di cui alla scrittura privata del 25 settembre 1978, con cui aveva promesso di acquistare a sue spese e di intestarle un appartamento di tre vani ed accessori in comune di Salerno, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire. Il convenuto RE CA si costituiva e resiste- va alla domanda, eccependo la nullità dell'obbligazione assunta perché priva di causa. Con sentenza del 30.12.1993/25.10.1994, il Tribuna- le di Salerno, ritenendo che la scrittura privata in questione contenesse una promessa di pagamento con facoltà alternativa per il promittente di liberarsi dall'obbligo mediante l'acquisto di un appartamento dello stesso valore della prestazione promessa, e rilevando il difetto di prova incombente sul convenuto- dell'inesistenza dell'inefficacia del rapporto sottostante, condan- nava lo CA al pagamento della somma di cinquan- ta milioni di lire, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale. 3 Entrambi le parti interponevano gravame: in via principale, lo CA, e, in via incidentale, la Di EO. Con sentenza 30.4./4.6.1998, la Corte d'appello di inSalerno rigettava l'appello principale e, accoglimento di quello incidentale, riformava in parte la sentenza impugnata, riconoscendo sulla sorte capitale di lire 50.000.000, oltre agli interessi legali liquidati, anche l'eventuale differenza -su base annua- tra il saggio di questi interessi ed il tasso di svalutazione monetaria secondo indici Istat, a far data dal 30.9.1987. Per la cassazione di tale sentenza, RE CA ha proposto ricorso in forza di tre motivi. IM Di EO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione о falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1325, 1443, 1987 e 1988 c.C., nonché vizi di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia reso la sentenza impugnata sull'erroneo presupposto del difetto di prova della inesistenza ○ dell'inefficacia del rapporto sotto- stante alla promessa di pagamento in questione. Sostiene il ricorrente che, cosi operando, la Corte 4 territoriale ha trascurato di considerare le prove acquisite in giudizio, le quali evidenziavano nella convivenza tra le parti il rapporto sottostante а quella promessa di pagamento, e, quindi, l'invalidità del negozio giuridico per difetto di causa idonea. Tale inopinata omissione, precisa il ricorrente, si è tradotta in vizi di incongruità ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente censura la Corte di merito per aver deciso, al pari del giudice di primo grado, oltre ed al di fuori dei limiti della domanda proposta dalla controparte: i giudici di merito -precisa- non hanno statuito sulla domanda attorea, così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, ma hanno arbitrariamente alterato il tema della causa, ipotizzando in difformità delle prospettazioni di parte la confi- gurazione di una promessa unilaterale di pagamento. Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 83 e 156, comma 2°, c.p.c., il ricor- rente assume specificamente che 'come risulta dagli atti del processo l'atto introduttivo di lite ed ogni altro atto successivo è nullo perché privo di 5 valido mandato litia con la conseguenza che è nullo ed inesistente ogni atto mancante dei requi- siti formali ed indispensabili per il raggiungimen- to dello scopo". prioritàI motivi esposti, da esaminarsi per giuridica in ordine inverso a quello indicato in ricorso, sono tutti inammissibili. Ed invero, il terzo motivo si presenta inammissibi- le siccome generico. Il ricorrente, infatti, al di là di quanto innanzi virgolettato, null'altro ha esposto sulla pretesa invalidità del mandato alla lite, che, peraltro, neppure prospetta di aver eccepito nel giudizio di merito. Il ricorrente non precisa il contenuto di quel mandato e ne afferma apoditticamente l'invalidità, senza precisare le ragioni giuridiche di tale assunto, così che sulla base del ricorso non consentita la stessa individuazione, immediata e pronta, delle questioni effettivamente poste all'esame di questa Corte. Il secondo motivo, poi, è anch'esso generico. Ed in effetti, il ricorrente si limitato a denunciare il vizio di ultra ed extra petizione, nei termini esposti, senza alcuna precisazione del 6 contenuto della domanda avversaria, supposto come effettivo, e senza alcuna specifica critica delle ragioni, che pure la Corte di merito ha diffusamen- te espresso in sentenza nel rigettare l'analoga denuncia che dido ricorrente, allora appellante, aveva formulato con riguardo alla decisione di primo grado, in parte qua confermata da quella Corte. Il primo motivo, infine, è inammissibile perché i ricorrenti hanno segnatamente mancato di indicare in ricorso il contenuto specifico delle prove, che assumono trascurate dalla Corte di merito con conseguenti vizi di motivazione della sentenza e violazioni di legge: quelle prove, appunto, non meglio precisate anche nella loro stessa identità, la cui valutazione -ipotizzano- avrebbe comportato una decisione diversa da quella adottata. Per orientamento costante di questa Corte, infatti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente in ricorso il contenuto delle prove, che assume essere state trascurate dal giudice del merito, così da consentirne il dovuto controllo di decisi- vità, che, giusta principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettua- to sulla sola base delle deduzioni contenute in 구 tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa supplirsi con indagini integra- tive o con elementi ricavati aliunde (v. ex pluri- mis sent. 1988/98, n. 5742/95, n. 3233/95, n. 40000 629/95, n. 9928/94). 290000 Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono poste а carico del ricorrente, soccombente, e vengono liquidate in favore della controparte, come da dispositivo. . 4 ) O P
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te RE CA al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricor rente IM Di EO, liquidate in lire 800.000 oltre lire 2.000.000 per onorari. UFFICIO Così deciso il 4.10.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. PI1Ilcons. est. Il presidente Vincenzo Baldanare Mucetu IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 28 CEN 2001 8 Ciお о С