Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto deve essere adottato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti, previsto per la convocazione e la decisione da parte del direttore o del consiglio di disciplina, ai sensi dell'art. 81, comma quarto, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 44654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44654 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2668
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 42768/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
1) OL FI N. IL 29/05/1954;
avverso l'ordinanza n. 2/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di VERONA, del 21/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 ottobre 2008 il Magistrato di sorveglianza di Verona rigettava il reclamo proposto da IO CI Magistrato avverso le decisioni del Direttore che, in relazione ai rapporti disciplinari in data 21 giugno 2008 e 5 luglio 2008, aveva provveduto al richiamo ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 39, comma 1, n. 1, nonché del Consiglio di disciplina che, con riguardo alla contestazione disciplinare in data 11 luglio 2008, aveva stabilito la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 39 ord. pen., n. 2 e la sospensione dall'attività lavorativa intramuraria. Il Magistrato di sorveglianza osservava che la contestazione degli addebiti era sempre stata effettuata nel rispetto del termine di dieci giorni e che l'omessa osservanza del disposto del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 4, per la convocazione dinanzi al Direttore
e al Consiglio di disciplina era irrilevante, trattandosi di termine meramente ordinatorio.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente IO CI, il quale lamenta violazione di legge in relazione all'omesso rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge non solo per la contestazione degli addebiti, ma anche per la decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La procedura finalizzata all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 38, 39, 40, (c.d. legge di ordinamento penitenziario) e del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt.78 e 81 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Le modalità e i termini per la contestazione dell'addebito all'interessato e per l'eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dalla L. n. 354 del 1975, art. 39, devono essere ispirati al rispetto della dignità della persona e ai principio del contraddittorio e s'inquadrano in un più ampio contesto caratterizzato, da un lato, dalla necessità di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto penitenziario (L. n. 354 del 1975, art. 1, comma 3) e, dall'altro, dall'esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 1, comma 5, legge citata) e al reinserimento sociale del condannato (art. 1, comma 6, L. citata).
Al Direttore dell'istituto penitenziario e al Consiglio di disciplina, quali autorità competenti, L. n. 354 del 1975, ex art.40, a deliberare le sanzioni disciplinari all'esito della procedura delineata, rispettivamente, dell'art. 38 della legge citata e del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81, spetta l'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti nell'espletamento delle suddette attività d'istituto.
2. Tanto premesso, occorre stabilire se, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possa ugualmente affermarsi la perentorietà dei termini indicati dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato (cfr. Cass. Sez. 1^, 18 novembre 2003, n. 48848, rv. 226630; Cass. Sez. 1^, 18 ottobre 2007, n. 40479, rv. 237872; Cass. Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 13685, rv. 239569) ha affermato che il termine previsto dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81, comma 2, per la contestazione degli addebiti disciplinari al detenuto è perentorio, in quanto teso a garantire, innanzitutto, un immediato e concreto esercizio del diritto di difesa mediante una tempestiva conoscenza del fatto contestato e, di conseguenza, un rapido accertamento e, inoltre, ad assicurare il sollecito ripristino dell'ordinato svolgimento di tutte le attività all'interno dell'istituto penitenziario. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei termini disciplinati dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 4, si registrano, invece, diverse opzioni esegetiche.
In base ad un primo orientamento (Cass. Sez. 1^, 18 novembre 2003, n. 48848, rv. 236630), tutti i termini, non solo quelli di cui del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2, ma anche quelli di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione sono perentori, atteso che i termini per l'eventuale irrogazione delle sanzioni specificamente elencate della L. n. 354 del 1975, art. 39, costituiscono l'indefettibile strumento attraverso cui vengono tutelati i diritti del detenuto con specifico riguardo sia alla tempestiva contestazione dell'illecito addebitatogli e dell'accertamento della sua sussistenza che alla sollecita conclusione del procedimento.
Alla stregua di una diversa impostazione (Cass. Sez. 1^, 28 febbraio 2007, n. 14670, rv. 236159; Cass. Sez. 1^, 29 settembre 2007, n. 36246, rv. 237688), invece, il mancato rispetto dei termini fissati dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, commi 2 e 4, assume rilevanza, in quanto espressione dell'assenza dei requisiti di legittimità di una procedura nell'espletamento della quale gli organi dotati di competenza ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare sono tenuti alla complessiva osservanza della legge (L. n. 354 del 1975 e successive modifiche;
D.P.R. n. 230 del 2000).
3. Ciò posto, ad avviso del Collegio, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini fissati dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori e l'art. 173 c.p.p., stabilisca che i termini previsti a pena di decadenza sono soltanto quelli previsti dalla legge, non si può da tali norme dedurre che, se manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine. Occorre, infatti, verificare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato e sia, quindi, perentorio. In altre parole, accanto alla perentorietà del termine, perché espressamente previsto dalla legge, può ravvisarsi una perentorietà che discende dal sistema e dalla coerenza logica dello stesso (Cass. Sez. Un. civ., 23 dicembre 2004, n. 23832, rv. 578370; Cass. civ., Sez. 3^, 5 marzo 2004, n. 4530, rv. 570809). Dall'interpretazione letterale e logico sistematica della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, e successive modifiche (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure di sicurezza e limitative della libertà personale) e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 1, 2, 3, 4, 5, (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure di sicurezza e limitative della libertà personale) è possibile desumere che le perentorie scansioni temporali del procedimento disciplinare a carico di una persona detenuta trovano il loro fondamento sistematico e traggono la loro giustificazione logica in una molteplicità di principi e di finalità, che s'inquadrano a loro volta in un'articolata trama costituzionale (artt. 27, 24, 111 Cost.): a) la funzione rieducativa della pena, tesa al reinserimento sociale dell'individuo e alla promozione di un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale;
b) la garanzia che il trattamento sia conforme a umanità e assicuri il rispetto della dignità della persona;
c) l'imparzialità del trattamento;
d) la necessità di mantenere all'interno degli istituti penitenziari l'ordine e la disciplina, quali presupposti della sicurezza, costituente, a sua volta, la pre - condizione per la realizzazione delle finalità trattamentali;
e) l'esigenza di assicurare un corretto rapporto di proporzione tra le ragioni sottese alla disciplina e le correlative restrizioni nello svolgimento della vita penitenziaria.
In questo articolato contesto, l'osservanza del termine perentorio di dieci giorni dalla data della contestazione dell'addebito disciplinare per la convocazione dinanzi al Direttore o al Consiglio di disciplina, chiamati rispettivamente a valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della relativa sanzione, assolve alla ineludibile funzione di garantire al detenuto il pieno ed effettivo esercizio dei diritti di difesa entro il termine predeterminato dalla legge per offrire elementi a propria discolpa, di assicurare la tempestività e l'efficacia dell'eventuale sanzione disciplinare nell'ambito di un procedimento il cui svolgimento entro termini ragionevoli è strettamente correlato alla individualizzazione del trattamento, all'osservazione della personalità e alla fruizione dei benefici penitenziari, di rispondere alla fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici che si assumono violati attraverso la definitività delle pronunce disciplinari, di ristabilire l'osservanza delle regole infrante, il cui rispetto è imprescindibile non solo per il complessivo svolgimento della vita all'interno dell'istituto, ma anche per l'effettiva realizzazione dei singoli progetti trattamentali.
Si può, pertanto, conclusivamente affermare che il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare al detenuto deve essere adottato entro il termine di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti, previsto dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 4, per la convocazione e la decisione da parte del Direttore o del Consiglio di disciplina.
4. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte deve essere annullato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Verona che, il 21 ottobre 2008, ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto IO CI avverso le decisioni del Direttore che, in relazione ai rapporti disciplinari in data 21 giugno 2008 e 5 luglio 2008, ha provveduto al richiamo ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 39, comma 1, n. 1, nonché contro la decisione del
Consiglio di disciplina che, con riguardo alla contestazione disciplinare in data 11 luglio 2008, ha stabilito la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 39 ord. pen., n. 2 e la sospensione dall'attività lavorativa intramuraria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia delle sanzioni disciplinari inflitte a seguito dei rapporti disciplinari del 21 giugno 2008, 5 luglio 2008, 11 luglio 2008.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009