Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare al detenuto deve essere adottato entro il termine di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti per la convocazione e la decisione del consiglio disciplina di cui all'art. 81, comma quarto, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 40479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40479 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3344
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 015138/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AI N. IL 14/09/1978;
avverso DECRETO del 13/03/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
OSSERVA
Con decreto emesso in data 13 marzo 2007 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo proposto da EL AI avverso il rapporto disciplinare in data 8 febbraio 2007, in quanto non risultavano dedotti ne' sussistenti vizi di legittimità.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente il condannato rilevando la violazione di legge in quanto la contestazione era avvenuta oltre i termini di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81.
Nel merito, la violazione era insussistente perché il ricorrente aveva fatto uso di generi alimentari appartenenti ad altro detenuto solamente al fine di approntare il pasto per lo stesso e non era ipotizzatole alcun traffico di beni in violazione del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, n. 7.
Si rileva infine la omessa motivazione del provvedimento preso. Il ricorso è fondato: l'art. 81 comma 2 del regolamento all'ordinamento penitenziario approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n.230 prevede che la contestazione dell'addebito all'accusato avvenga
"sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto". La giurisprudenza di legittimità ritiene che si tratti di termine perentorio (Cass. Sez. 1A, 18 novembre 2003 ric. Corso, RV 226630) ovvero di termine la cui inosservanza dia luogo alla illegittimità del provvedimento disciplinare (in tal senso: Cass. Sez. 1A, 28 febbraio 2007 ric. Attanasio, RV 236159): di conseguenza, poiché, secondo quanto rilevato dal ricorrente, la contestazione sarebbe avvenuta oltre il termine indicato, il Magistrato di Sorveglianza dovrà verificare la circostanza e provvedere di conseguenza. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007