Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità.
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- 1. Difesa evitabile non è sempre legittima (Cass. 39977/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 23221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23221 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 559
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 4328/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR ALESSANDRO, N. IL 26/01/1968;
avverso la sentenza n. 3779/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Cassiani LE, che si riporta alle conclusioni scritte rassegnate.
udito il difensore avv. Tagliani Mauro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza dell'8.6.09 la Corte d'Appello di Roma ha ridotto da anni 9 di reclusione ad anni 7 di reclusione la pena inflitta con sentenza del 27.10.08 dal Tribunale di Civitavecchia a GR LE, ritenuto penalmente responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p. (aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di OM UE, da lui colpito con due coltellate, di cui una penetrata nell'emitorace sinistro della vittima all'altezza del cuore, che gli aveva procurato una ferita penetrante con interessamento del ventricolo destro).
2. Il fatto di cui al presente processo è avvenuto intorno alle ore 17 del 25 luglio 2007 nel Comune di Santa Marinella, località Santa Severa, nel bar gestito dall'imputato, il quale aveva avuto un diverbio con la vittima, avendo l'imputato fatto alcune battute salaci nei confronti di una giovane donna, con cui la vittima aveva una relazione sentimentale. Il OM, uscito dal bar, vi aveva fatto inopinatemente rientro dopo pochi minuti;
aveva appoggiato con furia il casco da moticiclista da lui indossato sul bancone, ingaggiando a quel punto una colluttazione con l'imputato nello stretto corridoio ubicato dietro la cassa del bar, nel corso della quale il GR aveva afferrato un coltello, appoggiato sul bancone ed utilizzato per tagliare il ghiaccio, colpendo con esso per due volte, da distanza ravvicinatissima, il OM, attingendolo con uno di tali colpi alla zona paracardiaca, sede di organi vitali.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Roma GR LE propone ricorso per Cassazione per il tramite del suo difensore, fondato esclusivamente sul mancato riconoscimento in suo favore della scriminante della legittima difesa, di cui all'art. 52 c.p. Secondo il ricorrente la vittima era entrata nel bar da lui gestito con atteggiamento aggressivo e minaccioso, utilizzando il casco da motociclista di cui era fornito come un'arma, con la quale aveva cercato di colpirlo, si che esso ricorrente era stato costretto a difendersi con l'unica arma che aveva a sua disposizione in quel momento e cioè con il coltello. La Corte territoriale aveva omesso di valutare la prestanza fisica della vittima e non aveva considerato che esso ricorrente non poteva qualificarsi persona robusta, essendo egli solo obeso, si che la sua reazione era stata proporzionata all'aggressione da lui subita da parte del OM.
Occorreva poi tener conto della modifica dell'art. 52 c.p. intervenuta con L. 13 febbraio 2006, n. 59, secondo cui il titolare di un esercizio commerciale per difendere la propria incolumità poteva utilizzare qualsiasi mezzo idoneo e finanche un'arma legittimamente detenuta, ravvisandosi anche in tale ultima ipotesi la proporzione fra difesa ed offesa.
4. È fondato il ricorso proposto da GR LE.
5. Con esso il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno riconosciuto in suo favore la scriminante della legittima difesa;
lamenta in particolare che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della modifica apportata all'art. 52 c.p. dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 in tema di proporzionalità fra offesa e reazione.
6. Dall'esame della sentenza impugnata va rilevato che effettivamente non risulta che la stessa abbia in qualche modo tenuto conto di tale ultima doglianza, pur ritualmente proposta dall'odierno ricorrente nell'atto di appello (cfr. pag. 8 del medesimo).
7. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio degli atti ad altra sezione della medesima Corte, affinché provveda a motivare in ordine alla modifica legislativa introdotta all'art. 52 c.p. dalla citata L. n. 59 del 2006, tenendo presente la giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo.
8. È invero noto che la scriminante della legittima difesa è prevista dal nostro ordinamento con la finalità di accordare prevalenza all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello di chi si è posto volontariamente contro la legge, con il conseguente venir meno del danno sociale che giustifica l'intervento dello Stato e l'applicazione della sanzione penale, si da rendere lecito un fatto altrimenti vietato in quanto costituente reato. La legittima difesa ruota com'è noto intorno ai due poli dell'aggressione ingiusta e della reazione legittima. L'aggressione è ingiusta quando provoca il pericolo attuale ed involontario della lesione di un diritto;
la reazione è legittima quando essa è necessaria per salvaguardare un bene messo in pericolo, nel senso che il soggetto deve trovarsi nell'impossibilità di agire diversamente, si che l'aggressione si pone come unico modo per salvare un diritto minacciato, ed in tale ambito si colloca l'ulteriore requisito della proporzionalità, che deve sussistere, con giudizio svolto ex ante, non fra i mezzi che l'aggredito ha a sua disposizione e quelli usati, ma fra il bene minacciato dall'aggressore ed il bene leso e cioè fra i beni e gli interessi in conflitto.
9. La modifica normativa del 2006 è stata introdotta con esclusivo riferimento al requisito della proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio ovvero in un luogo ad esso equiparato;
ed è evidente che il bar, nel quale il delitto in esame è stato commesso, ben può qualificarsi come luogo in cui viene esercitata un'attività commerciale, come tale equiparato, ai sensi dell'art. 52 c.p., comma 3, alla privata dimora, rispetto alla quale le L. n. 59 del 2006 è stata prevista;
e la Corte territoriale dovrà riesaminare l'appello proposto dall'odierno ricorrente con riferimento alla novella legislativa anzidetta, accertando se la vittima sia entrato nel bar gestito dal ricorrente contro la volontà di quest'ultimo e tenendo altresì presente che detta novella legislativa non ha innovato l'art. 52 c.p. rispetto ai requisiti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria od altrui incolumità o dei propri beni, richiesti per la sussistenza della legittima difesa (cfr., in termini, Cass. 1, 8.3.07 n. 16677, rv.326502). 10. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio degli altri alla Corte d'Appello di Roma affinché provveda ad esaminare l'appello proposto dal ricorrente anche con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 52 c.p. dalla L. n. 59 del 1996, tenendo presenti i principi di diritto sopra indicati. 11. La liquidazione delle eventuali spese spettanti alla parte civile ritualmente costituitasi sarà disposta dal giudice di rinvio, qualora ritenga di confermare la condanna inflitta all'odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010