Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
Deve essere annullato il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare al detenuto qualora la relativa contestazione degli addebiti sia intervenuta in violazione del termine, da ritenersi perentorio, di cui all'art. 81, comma secondo, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2008, n. 13685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13685 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 14/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 800
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025560/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AF N. IL 14/03/1966;
avverso ORDINANZA del 07/06/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 7/6/2007 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto da LE RO avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Direttore della C.C. di Viterbo, rilevando che il superamento del termine di cui al D.P.R. n.230 del 2000, art. 81, comma 2 - da ritenersi ordinatorio e non perentorio - non costituiva causa di nullità e che il fatto commesso, contrariamente a quanto sostenuto dal detenuto, era disciplinarmente rilevante.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il RO, contestando la correttezza dell'interpretazione data alla norma nell'ordinanza impugnata ed altresì contestando la responsabilità del fatto addebitatogli dal Direttore dell'Istituto penitenziario. Il ricorso merita accoglimento.
Seppure non sia possibile assimilare in toto le infrazioni disciplinari alle fattispecie di reato, deve, ai fini della questione posta con la prima censura, tenersi conto che anche in relazione alle prime trovano applicazione quei principi fondamentali di garanzia per i quali il detenuto può essere sottoposto a sanzione solo per infrazioni espressamente previste ed a conclusione del regolamentato procedimento disciplinare (L. n. 354 del 1975, ex artt. 38 e 39 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 77 e segg.). E dunque, tenuto conto che modalità e termini di contestazione dell'addebito e di applicazione della sanzione sono strumenti per la concreta attuazione di quei principi di garanzia che presiedono alla regolamentazione della procedura disciplinare (ispirata al rispetto della dignità della persona e del principio del contraddittorio ed altresì tesa al mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'Istituto penitenziario nonché al reinserimento sociale del condannato), siffatti modalità e termini non possono essere pretermessi e la loro inosservanza, negativamente riflettendosi sull'intero procedimento, rende illegittima la decisione adottata a conclusione del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 14670/2007, nonché, seppure con diversa valutazione della "natura" dei termini di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, sent. n. 48848/2003).
Pertanto, poiché nella specie la contestazione dell'addebito da parte del Direttore dell'Istituto penitenziario è intervenuta senza il rispetto del termine - da ritenersi perentorio - di giorni dieci previsto dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2, deve, in accoglimento del primo motivo di ricorso, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, il provvedimento disciplinare adottato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento disciplinare della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo in data 20/3/2007.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008