Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
C.C.78063 E, art to quinqués N IO Z A R 4.459' T IS G seus UBBLICA ITALIANA E 15184 R A ar C.76 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE LA CORTE SUPREM05607 /03 EN S E SEZNE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI - Presidente R.G.N. 15758/0 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 12323 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Doct. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 25/09/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE he pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 78063 sul ricorso proposto da: DELLE ENTRATE, in MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA persona del Ministro pro tempore, elettivamente PCRTOGHESI 12, presso domiciliato in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR EZ;
- intimato avverso la Sentenza n. 223/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositaza il2002 3325 17/04/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigotto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RT EZ, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio HDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in hase al d.
1. n. 159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. II contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n. 133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in L.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma Ln.449/97, dell'art. 10 l.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in 1.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00,13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Quizuri art.
6.26151840459 Così deciso in Roma il giomo 25 settembre 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. EPENTE LA REGISTRAZION [] Presidente Il cons. rel. Dr. useppe aldon Dr. Enrico Altieri the DEPOSITATO IN CANCELLERIA "чы üolds 18 AFR. 2003 CANCELLIERE 21 Oggi A asan