Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di successione nel processo, se a seguito della morte di una parte viene contestata, dal soggetto costituitosi in giudizio in luogo della prima, non già la sua dichiarata qualità di erede del "de cuius" ma, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, la sua qualità di unico erede, spetta alla parte che propone l'eccezione di dare la relativa prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE BI, BE NE, BE RA HI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li difende unitamente all'avvocato RICCARDO CINTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COOP GAIVI SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12355/00 proposto da:
COOP GAIVI A RL, in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore NT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BE BI, BE NE, BE RA HI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li difende unitamente all'avvocato RICCARDO CINTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 194/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato GIGLI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1484/95, il tribunale di Verona condannava la Coop. VI s.r.l. al pagamento agli eredi dell'imprenditore ZO BE della somma di lire 98.000.000 (oltre accessori), a titolo di risarcimento dei danni da costui subiti in dipendenza della fornitura di tubi in polietilene espanso ad alta densità, effettuata dalla predetta cooperativa, che, posti in opera, si erano rivelati difettosi.
Proposto appello dalla Coop. VI, la corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 7 febbraio 2000, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato prescritta l'azione ex art. 1497 c.c, esercitata dall'acquirente BE, ha rigettato le ulteriori domande proposte dall'appellante Coop.VI, ha confermato la statuizione sulle spese di primo grado, ha condannato UR HI, IM e AB BE, quali eredi di ZO BE, al pagamento della metà delle spese di lite in favore della stessa appellante, compensando l'altra metà, ed ha condannato, altresì, la coop. VI al pagamento delle spese di lite alla soc. Idrotherm 2000 s.r.l., chiamata in causa dalla convenuta.
Il giudice di appello è pervenuto a tale decisione, dopo avere premesso che l'appello era "infondato" e "andava respinto" con riferimento ai seguenti punti dedotti con i motivi di gravame:
a) contrariamente a quanto affermato, peraltro genericamente, dall'appellante coop. VI, circa la pretesa esistenza di altri eredi, oltre ai tre fratelli BE AB, BE NE e BE UR HI, che si erano costituiti nel corso del giudizio di primo grado alla morte dell'attore BE ZO, per cui sarebbe stato necessario, sempre a detta dell'appellante, integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri presunti eredi, non incombeva sui predetti BE l'onere di provare che erano gli unici eredi del de cuius e che non ve ne erano altri.
b) Dagli atti di causa e dalle deposizioni dei testi SO e NT è risultato che il BE aveva ordinato alla VI tubi ad alta densità (AD), mentre erano stati forniti dalla venditrice tubi con caratteristiche e resistenza inferiori a quelle AD, e precisamente tubi a BD;
e ciò aveva determinato la rottura dei tubi dopo poche ore dalla loro posa in opera. Fatto, questo, contestato con lettera alla VI fin dal 6-9-1985 e poi successivamente con lettera del 29-4-1986.
c) È risultato che il BE aveva ordinato proprio i tubi AD e che la diversa caratteristica di quelli che gli erano stati forniti non era riconoscibile "a vista".
d) In conclusione, l'inadempienza della VI è consistita nell'avere fornito materiale diverso da quello richiesto, privo dei requisiti previsti per i tubi AD e risultato inidoneo all'uso cui era destinato;
e, pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia agito ai sensi dell'art. 1497 c.c. (vendita di cosa priva delle qualità promesse) per ottenere il risarcimento dei danni.
e) L'esame delle eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. - cui rinvia l'art. 1497 c.c. -, ritualmente sollevate dalla VI in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. vecchia formulazione, porta a ritenere la prima infondata, essendo risultato che la denuncia dei vizi è stata tempestiva e che, pertanto, la decadenza non si è verificata;
ed a concludere, invece, quanto alla seconda, che è maturato il termine di prescrizione, posto che l'atto di citazione introduttivo del, giudizio è stato notificato il 29.5.1987, vale a dire oltre un anno dall'ultimo atto interruttivo, che è costituito dalla lettera 29-4/30-4-1986, a nulla rilevando, nella concreta fattispecie ed ai fini che qui interessano, il ricorso per accertamento tecnico preventivo del 24-7-1986. Ne consegue, per la corte di appello, che "l'azione ex art. 1497 c.c. intentata dall'acquirente BE alla venditrice VI" è prescritta.
Ricorrono per la cassazione della sentenza BE AB, BE NE e BE UR HI, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la coop. GAIVI s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante, che propone anche ricorso incidentale per un unico motivo, cui replicano i ricorrenti principali con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi ex art. 335 c.p.c. Con i primi tre motivi i ricorrenti principali, denunciando violazioni di norme (artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c, artt. 2697 c.c., e 112-115 c.p.c, artt. 2943 e 2945 c.c.) e vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, criticano la statuizione con la quale il giudice di appello ha dichiarato "prescritta l'azione ex art. 1497 c.c. intentata dall'acquirente BE alla venditrice VI" sotto molteplici profili. Denunciano, in particolare, con il primo motivo che la corte territoriale, in violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c, ha rilevato d'ufficio e dichiarato la prescrizione dell'azione esercitata dall'attore nei confronti della convenuta, senza che questa l'avesse mai opposta, ne' nel giudizio di primo grado ne' in quello di appello, essendosi soltanto limitata in quest'ultimo a sollevare la "nuova" eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c, nella quale non può certamente essere ricompresa per implicito anche quella di prescrizione.
Con il secondo motivo si dolgono per il fatto che per pervenire alla declaratoria di prescrizione, la stessa corte ha valorizzato, poi, una circostanza di fatto (cioè il decorso di un anno tra l'ultima denuncia e la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) mai dedotta dalle parti, atteso che la Coop.
VI si era limitata ad avanzare dubbi sulla tempestività della prima denuncia, ponendo quindi l'attenzione esclusivamente sul lasso di tempo intercorso tra la consegna (22-2-1985) e la prima lettera di contestazione (6-7/9/1985).
Con il terzo motivo criticano la statuizione della corte, con la quale è stata esclusa l'efficacia interruttiva della prescrizione in conseguenza dell'accertamento tecnico preventivo del 24-7-1986 promosso dal BE, laddove, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale determinano, ai sensi dell'art. 2943 c.c, l'interruzione della prescrizione fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente tecnico rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, infine, erroneità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1476 e 1497 c.c. nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, per avere la corte di appello ricondotto l'azione esercitata dal BE all'art. 1497 c.c, cioè ad un'ipotesi di mancanza di qualità delle cosa venduta;
mentre, avendo l'attore chiesto il risarcimento dei danni per inadempimento della convenuta, in conseguenza della consegna di un bene privo delle caratteristiche pattuite, doveva ritenersi compresa nella domanda sia l'ipotesi di cui all'art. 1495 c.c. (mancanza di qualità) sia quella dell'avvenuta consegna di aliud pro alio, in violazione dell'art. 1476 c.c, per cui non si rendevano applicabili i termini di decadenza e di prescrizione di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. La ricorrente incidentale denuncia, a sua volta, violazione dell'art. 2565 c.c, in relazione agli artt. 110 e 372 c.p.c (inammissibilità del ricorso), con riferimento alla ritenuta legittimazione degli odierni ricorrenti, che, stante la contestazione, da parte della VI, della loro qualità di eredi dell'attore BE ZO, avrebbe dovuto essere dimostrata a mezzo di idonea documentazione comprovante il decesso del de cuius e la legittimazione processuale dei successori.
Preliminare è l'esame del ricorso incidentale, con cui la Coop. VI s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale degli attuali ricorrenti, i quali non avrebbero provato di essere gli unici eredi di BE ZO, deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
La censura è priva di pregio.
A prescindere, invero, dal fatto che il ricorso è stato proposto da soggetti che già nei precedenti gradi del giudizio erano stati presenti ed avevano agito quali unici eredi del defunto BE ZO, derivando la loro legittimazione, quindi, proprio da siffatta qualità, si rileva, ad ogni buon conto, che questa Suprema Corte ha enunciato il principio, ormai consolidato, che, quando a seguito della morte di una parte viene contestata del soggetto costituitosi in giudizio in luogo della prima non già la sua dichiarata qualità di erede del de cuius, ma, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, la sua qualità di unico erede, spetta alla parte che propone l'eccezione di dare la relativa prova (sent. n. 2274/97). Ora, nel caso in esame, risulta che l'odierna ricorrente incidentale abbia sollevato, nel giudizio di appello, proprio un'eccezione di tal genere, che correttamente la corte territoriale, uniformandosi al principio di cui sopra, ha ritenuto infondata. Mentre, se con il proposto gravame ha inteso contestare semplicemente, come sembra, la qualità di eredi del defunto BE ZO degli attuali ricorrenti, la proposta eccezione è infondata anche sotto tale dedotto profilo, risultando provata dall'esame degli atti prodotti nel procedimento d'appello (certificato di morte del de cuius, denuncia di successione, atto notorio) - esame consentito in questo caso al giudice di legittimità (ved. sent. n. 7083/95 e n. 10968/94) - siffatta qualità, con conseguente loro legittimazione a stare nel giudizio originariamente instaurato dal predetto dante causa BE ZO ed a proporre impugnazioni. È fondato, invece, e va pertanto accolto il primo motivo del ricorso principale.
La corte territoriale, dopo avere premesso che "l'appello (della Coop. GAIVI s.r.l.) appare infondato e va respinto", ha accolto, alla fine, "l'eccezione di prescrizione" e, in parziale accoglimento dell'appello, ha dichiarato "prescritta l'azione ex art. 1497 c.c. intentata dall'acquirente BE alla venditrice VI". Tale statuizione è errata, in quanto, non risultando, dalla stessa sentenza impugnata, che l'appellante abbia eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dal BE essendosi limitata ad opporre soltanto l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c, sicché su questa si è svolto il contraddittorio tra le parti - il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la prescrizione, ostandovi il divieto di cui all'art. 2938 c.c, in relazione anche al disposto dell'art. 112 c.p.c. Nè a diversa conclusione potrebbe condurre l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l'accertamento in ordine alla ritualità della proposizione dell'eccezione di prescrizione costituisce oggetto di una indagine di fatto del giudice di merito, non soggetto a sindacato di legittimità, tranne che per vizi di motivazione (sent. n. 2412/95), atteso che nel caso che ne occupa non si fa questione di ritualità o genericità dell'eccezione di prescrizione, ma, come si è detto, di mancanza assoluta, risultante dalla stessa sentenza del giudice di appello, di opposizione della prescrizione medesima da parte dell'appellante VI.
Non ha pregio, invece, la censura di cui al secondo motivo, posto che, una volta acquisiti al processo i dati temporali con riferimento ai quali vanno esaminate, una volta proposte, le eccezioni di decadenza e di prescrizione, il giudice, nello statuire su tali eccezioni, ben può prendere in considerazione i dedotti elementi di fatto - e, tra questi, quello costituito, nel caso di opposizione della prescrizione ai sensi dell'art. 2938 c.c, dal termine della consegna ex art. 1495, comma 3, c.p.c, quale dies a quo per l'esercizio entro l'anno dell'azione (neppure contestato, peraltro, nella fattispecie) - al fine di verificare la fondatezza delle eccezioni medesime o dell'una o dell'altra, senza incorrere nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. Il motivo va pertanto respinto.
Rimangono assorbiti il terzo ed il quarto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivai accolto, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003