Sentenza 2 aprile 2003
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FATTI DI CAUSA 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 l.r. Lazio n. 12 del 1999, Fabio F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via [omissis] per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, Giuseppina A., aveva fatto …
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FATTO E DIRITTO 1. La sig.ra M. è legittima assegnataria di alloggio ERP nel comune di Cisterna di Latina. Dopo un periodo di assenza dall'Italia, l'immobile veniva abusivamente occupato da altri soggetti. La legittima assegnataria chiedeva dunque all'ATER di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 della l.r. Lazio n. 12 del 1999. L'ATER, dopo un giudizio sul silenzio-rifiuto, rigettava tuttavia l'istanza di intervento liberatorio in quanto l'interessata avrebbe dovuto a tal fine promuovere azione possessoria dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 1168 c.c. Più in particolare, con atto in data 22 novembre 2023 il dirigente dell'area amministrativa dell'ATER …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E IN NON0505 1 / 03 DA OGNI ALTRA TASSABBLICA ITALIANA (Art.19 Legge 6 marzo LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto Separazione SEZIONE PRIMA CIVILE girdizial Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 27214/01 Cron. 11268 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere- Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.20/01/03 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EL GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso l'avvocato GI BONARIGO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO RUGGERI GIAMBATTISTA DI BLASI, giusta procura a margine del ricorso;
· ricorrente
contro
DE CO FL;
- intimata - avverso la sentenza n. 246/01 della Corte d'Appello di 2003 MESSINA, depositata il 03/07/01; 99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/01/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza dell' 8 febbraio 23 maggio 2000 il Tribunale di Messina dichiarava la separazione personale dei coniugi FL De CO e NN EL, rigettando la domanda di addebito al marito, affidava il figlio minore alla madre, poneva a carico del EL l'obbligo di corrispondere un assegno di L. 450.000 mensili, rivalutabili annualmente, per il mantenimento del minore ed escludeva la spettanza dell'assegno per il mantenimento della moglie. Proposto appello dalla De CO, con sentenza dell' 11 giugno - 3 luglio 2001 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma, addebitava la separazione al marito ed elevava a L. 750.000 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma dovuta per il mantenimento del figlio. Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede interessa, che andava attribuito adeguato rilievo probatorio ai fini dell' addebito alle querele proposte dalla De CO nei confronti del marito, apparendo il loro contenuto del tutto veritiero, non solo perchè riferivano episodi di violenza precisi e circostanziati ed erano spesso corredate da referti medici ospedalieri attestanti le lesioni riportate, ma anche perchè era plausibile ritenere che la donna, agente scelto della polizia di Stato, si fosse decisa a sporgere querela soltanto quando la situazione era divenuta per lei e per il bambino intollerabile, ben conoscendo le dannose conseguenze che ne sarebbero derivate alla ہو carriera del marito, in servizio nell' Arma dei carabinieri. 1 Riteneva pertanto non necessario l' espletamento di ulteriori mezzi istruttori ai fini dell' accertamento della responsabilità della crisi del matrimonio. In relazione al contributo per il mantenimento del minore, preso atto che il padre percepiva una retribuzione mensile di poco superiore a quella della madre, osservava che il primo giudice non aveva considerato che quest' ultima aveva dovuto prendere in locazione un idoneo appartamento, al canone di L. 500.000 mensili, ed arredarlo a sue spese, mentre il EL disponeva di un appartamento di proprietà, che la De CO aveva inoltre affrontato ed avrebbe in futuro dovuto affrontare delle spese per la certificata malattia del figlio, che la medesima era stata infine costretta a ricorrere a strutture private per un adeguamento collocamento del piccolo a causa del suo impegno lavorativo. Riteneva pertanto che l' assegno fissato dal Tribunale dovesse essere aumentato nella misura suindicata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EL deducendo due motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 116 c.p.c., omissione 0 apparenza di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nell' attribuire valore di prova alle querele presentate dalla De CO, ha violato la norma richiamata, essendosi riferita in termini generici alle" varie querele ed in modo specifico solo a quella presentata il 23 settembre 1996, senza distinguere i tempi ed i fatti ad esse relativi, e quindi non considerando che le prime due erano state presentate dopo la 2 la separazione di fatto tra i coniugi e la quarta dopo il provvedimento presidenziale di autorizzazione a vivere separati. Si sostiene con riferimento a quest' ultima querela, peraltro rimessa insieme alle altre, che la De CO non ha offerto la necessaria prova testimoniale a riscontro delle circostanze denunziate. Si afferma altresì che, non risultando la veridicità formale dei referti medici, nè essendo state dimostrate le cause delle lesioni in essi indicate, non era possibile neppure ricorrere a presunzioni semplici per addebitare la separazione al EL. Si rileva infine che ogni altra circostanza desumibile dalla natura della controversia e la smentita documentale della frequenza da parte del bambino di una costosa scuola privata non sono stati tenuti in alcun conto nella valutazione del complesso probatorio. Con il secondo motivo, denunciando omissione ed insufficienza di motivazione, si deduce che la circostanza incontestata tra le parti che il EL non ha proprietà immobiliari e percepisce un reddito mensile di L. 1.900.000, a fronte dell' esistenza di un mero indizio circa la locazione di un alloggio da parte della De CO, valgono a dimostrare il vizio di motivazione. Entrambe le censure sono inammissibili. Ed invero esse si risolvono, nonostante il riferimento contenuto nelle relative rubriche ai vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, in mere doglianze in fatto, dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio acquisito ed utilizzato dalla Corte P di Appello ed a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità. E' invero appena il caso di ricordare che spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di 3 individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l' attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, attribuendo prevalenza all' uno o all' altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. per tutte Cass. 2002 n. 3161; 2002 n. 350; 2001 n. 12044; 2001 n. 10484; 2001 n. 6975; 2001 n. 4667; 2001 n. 2948 ). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 20 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DI Jchelle bucci's l Aut POSTÁ E O W A R S n.74) T LL'IM S IS TA G 1987 E DA A R R I arzo LT ESENTE D A , m I O 6 LL N Legge G O O B A (Art.19 D CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Gezione Civilo Domenico XA Depositat in Cancelloria il - 2 APR. 2003/ IL CANCELLERE 4