Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 3302/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 15139/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 7682 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE N Z A sul ricorso proposto da: NO MA, NI AN, HI LV, •Create a Boznati Silvan, IC IN NA, HI AU, UC ' CE IO, LI IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE rappresentati e difesi SUPREMA DI CARLO SCARTABELLI, giusta delega in dall'avvocato atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 5310 tempore, -1- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 304/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 7/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per: estinzione per rinunzia. -2- R.G. 15139/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposte (fra gli altri) da OC CE, RS RA, CH IL, CH UR, AT IL, CH ЕЧ RE, CH RE, CH IO e IV IO per de l periodo di esposizioneottenere la rivalutazione all'amianto, sul rilievo che i lavoratori erano già pensiona- ti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione l'OC e gli altri soggetti suindicati (per AT IL, l'erede BO IC) hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. I ricorrenti (per IV, l'erede RR EA) hanno successivamente depositato "atto di rinuncia all'azione giu- 80, comma 25, della L.diziaria (ai sensi dell'art. 23.12.2000 n. 388″). Motivi della decisione I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- 1. - zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- Feet 1 rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi Deducono, inoltre, che, nel per l'esposizione all'amianto. senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale. - L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito 2. зем dell'atto col quale t ricorrente ha dichiarato di "rinunciare all'azione giudiziaria in corso", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces- sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla 2 domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi 4.388 Feey dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 e com- pensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente ་བཅག་ ག་ Raving Il Consigliere est. Florin lefcilicello IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, -7 MAR. 2002 I IL CANCELLIERE I D , N I O Z O L L I C O P A T S O M P T A D 7 - 3