Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 3
In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza, alle aspettative della parte, della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
La omessa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione semplice, che è rimessa alla prudenza del giudice, non può essere denunciata in Cassazione.
Nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, ove il dipendente deduca l'illegittimo esercizio dello "ius variandi" in relazione all'art. 2103 cod. civ., con ciò formulando un'eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello "ius variandi" e, tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod. civ. il rifiuto di quest'ultimo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C., premesso che non può definirsi quale inadempimento - ovvero quale adempimento in contrasto con il requisito della buona fede - l'adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, al fine dell'acquisizione di una più ampia professionalità, ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di merito che, sulla base della cennata valutazione complessiva, aveva giudicato sussistente la giusta causa del licenziamento a fronte del rifiuto del lavoratore di espletare comunque le nuove mansioni).
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1. Premessa Nella decisione in commento del 24 gennaio 2013 n. 1693 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che il rifiuto da parte del lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa, ad esempio in caso di demansionamento, può essere legittimo, e di conseguenza non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive (art. 1460 c.c.), sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. In tal caso il rifiuto imporrà una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
: : Aula A 02 94 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 2385/2000 Consigliere Cron. 6196 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Udienza 15 dicembre 2000 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Napolitano, R P presso il cui studio elett.te domicilia in Frosinone piazza A. Paleario n. 7, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AT AUTO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo e 5476 ; ¦ AL PE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Rocca Porena n. 34, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di SS-Sezione Lavoro n. 536/99 del 12 luglio/26 agosto 1999 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 9/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Dario Napolitano e Carlo Boursier Niutta (per delega dell'avv. Raffaele de Luca Tamajo); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ы п Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il sign. TA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di SS la "AT AUTO" s.p.a. esponendo: a) di essere stato inquadrato, quale dipendente della società convenuta, nel "5 livello" del c.c.n.l. di categoria a far data dal 1° settembre 1979 e, successivamente al 6 maggio 1993, di essere stato adibito a mansioni dequalificate rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza;
b) di essere stato 2 licenziato il 7 giugno 1996 a seguito di lettera in data 31 maggio 1996, con la quale la società datrice di lavoro gli aveva contestato, per i giorni 29 e 30 maggio 1996, di "essersi rifiutato di effettuare l'addestramento pratico sul controllo impianto elettrico restando pertanto inoperoso” e, per il periodo precedente, aveva richiamato quattordici provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro comminati tra il 15 gennaio ed il 19 aprile>>. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di: * dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento intimatogli previa declaratoria di illegittimità e revoca dei provvedimenti disciplinari richiamati nella lettera di licenziamento;
* dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli dalla AT-AUTO s.p.a. con lettera in data 7 giugno 1996; * ordinare alla società convenuta di reintegrarlo nel posto di lavoro;
* condannare la società stessa a risarcirgli il danno subito per effetto dell'illegittimo licenziamento, determinandolo in una indennità commisurata alla retribuzione globale del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonchè condannare la stessa convenuta a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
* “condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa". 3 : Si costituiva in giudizio la "AT AUTO" s.p.a. che impugnava integralmente la domanda attorea - siccome completamente infondata "in fatto” ed "in diritto" - e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso con ogni relativa conseguenza. Il Pretore di SS rigettava il ricorso del TA compensando le spese di giudizio e, a seguito di appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di SS (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo interrogatorio delle parti ed escussione del teste Ferrera AR (ammesso ex officio) - rigettava l'appello e compensava tra le parti anche le spese di secondo grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: A) le motivazioni della sentenza M impugnata vanno totalmente condivise, anche alla stregua dell'ulteriore istruttoria espletata dal Tribunale>>; B) l'istruttoria espletata dal Pretore, integrata dall'escussione del teste Ferrera AR, hanno .... consentito di verificare che legittimamente la AT dispose il trasferimento temporaneo del TA alla linea di montaggio, onde fornirgli quell'addestramento necessario per la sua destinazione all'audit per l'impianto elettrico, consistente nell'acquisire dimestichezza con i componenti elettrici delle nuove autovetture da poco entrate in produzione>>; C) l'appellante non può lamentare che la sua destinazione all'audit per l'impianto elettrico fosse per lui 4 dequalificante, nè d'altra parte che fosse legittimo il rifiuto - in vista di tale destinazione - di prestare la propria attività lavorativa sulla linea di montaggio, dato che si trattava soltanto di un periodo necessario di addestramento sull'impianto elettrico e sui componenti elettronici delle nuove autovetture, idoneo a permettergli di svolgere adeguatamente le nuove mansioni per il miglioramento della qualità>>. Per la cassazione della sentenza ricorre AL TA adducendo a sostegno tre motivi di annullamento. La "AT AUTO" s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato "memoria difensiva” ex art. 387 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE ZW Iहै I. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa>> addebita al Tribunale di SS di non avere considerato che l'art. 2103 cod. civ., prevedendo il diritto del prestatore di lavoro di essere impiegato nelle mansioni del livello professionale acquisito, garantisce tale diritto in modo assoluto, senza che possa essere consentito all'interprete di valutare la violazione o meno sulla base della definitività o della transitorietà delle diverse (inferiori) mansioni affidate al prestatore stesso>>, per cui ha errato nel giustificare l'assegnazione di mansioni sicuramente inferiori sulla base della ritenuta temporaneità delle stesse>>. Con il secondo motivo di ricorso il TA censura la sentenza del Tribunale di SS per omessa e sicuramente insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia>>, in quanto non è stato affatto valutato "il rilevante aspetto della controversia" costituito dal fatto - risultato della deposizione del teste Ferrera - che la destinazione di un operaio, qualificato e professionalmente idoneo, "possibilmente di 5ª categoria" al gruppo audit, non è più avvenuta, dopo il licenziamento del ricorrente>>. Re Con il terzo motivo prospettato "in modo subordinato ed eventuale" il ricorrente, dopo avere rilevato l'illegittimità di un semplice rinvio per relationem da parte del giudice di appello alla motivazione della sentenza di primo grado>>, ritiene che, “comunque a tutto voler concedere", i giudici del merito avrebbero dovuto considerare legittimo il rifiuto della prestazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1460 cod. civ., della cui interpretazione e applicazione gli stessi giudici hanno mostrato di non aver fatto buon governo, in relazione al diritto assoluto del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della categoria professionale acquisita (art. 2103 cod. civ.)>>; pervenendo, così, alla conclusione che il comportamento, quello tenuto dalla Fiat, che, comparativamente valutato con la 6 : condotta del TA, impedirebbe comunque di ritenere quest'ultima non improntata a buona fede, se non altro perchè non potrebbe certamente invocare la mancanza di buona fede chi, a sua volta e prioritariamente, non ha agito secondo buona fede>>. II/1-. I cennati motivi, che debbono formare oggetto di esame unitario dato la loro logica connessione, si appalesano infondati e, sotto taluni profili, inammissibili. Infatti, a sostegno della sua impugnativa, il ricorrente formula doglianze sulla valutazione operata dal Tribunale di SS in merito alle deposizioni testimoniali (in particolare dei testi Ferrera nell'ambito del primo e del secondo motivo e RI - nell'ambito del- terzo motivo -): censure fattuali che contrastano con il principio a mente del quale il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questi risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti (cfr. Cass. n. 12749/1993). 7 Nella specie, la valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di appello è avvenuta in forza di una motivazione sicuramente adeguata e immune da incongruenze logiche o di errori di diritto, per cui non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, atteso che il Tribunale ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova dei fatti in contestazione. In particolare a conferma dell'inammissibilità della doglianza proposta ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse - ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, 8 secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la ->senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di SS dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) non resta esclusa, nel caso di licenziamento irrogato per il rifiuto del lavoratore di espletare le nuove mansioni assegnategli (con il conseguente onere probatorio a carico del datore di lavoro in merito all'equivalenza della ы п “nuove” mansioni rispetto a quelle "precedenti”), l'applicabilità del principio secondo cui il giudice del merito - come risulta (per quanto verrà in prosieguo rimarcato sub "III/2” e “IV”) nella specie avvenuto - può utilizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli elementi probatori comunque acquisiti al processo e da qualunque parte forniti (Cass. n. 1088/1994). II/2 . Sono, pertanto, infondate le censure del ricorrente in merito alla pretesa insufficienza della motivazione, rimarcandosi, altresì, che non 9 può certamente acquisire giuridico valore - dal punto di vista processuale quanto dedotto, sia nel secondo che nel terzo motivo di - ricorso, circa l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del sospetto che il trasferimento del TA alla linea di montaggio fosse utilizzato quale mezzo precostituito dalla AT per pervenire alla decisione di recesso>>. In ogni caso, anche a tale riguardo, l'omessa utilizzazione, ad opera del giudice di merito, di una "presunzione semplice" (al massimo ad essa, facendo ricorso a detta categoria concernente il cd. principio di prova, può equipararsi il cennato cd. "sospetto"), che è rimessa alla prudenza del giudice, non può essere denunziata in sede di legittimità (Cass. n. 10442/1994). IIII . In ordine, inoltre, alle censure del ricorrente in merito a) all'interpretazione dell'art. 2103 cod. civ. - che, prevedendo il diritto 逊 del lavoratore a essere impiegato nelle mansioni del livello professionale acquisito, garantisce tale diritto in modo assoluto, senza che possa essere consentito all'interprete di valutare la violazione o meno di detta norma sulla base della definitività o transitorietà delle diverse(inferiori) mansioni affidate al prestatore medesimo>> e b) al "sospetto" di omesse valutazione e motivazione su punto decisivo per essersi il Tribunale di SS riportato per relationem alla sentenza di primo grado sul punto concernente la 10 mancanza “di buona fede” ex art. 1375 cod. civ. nel comportamento della AT'> [nel senso che la Società non avrebbe comunicato al TA che il trasferimento alla linea di montaggio fosse temporaneo ai fini di addestramento] -, vale precisare, anzitutto, che allorchè l'atto di appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 10690/1999), sicchè il giudice di appello può ribadire a fondamento del proprio giudizio e -come, nella specie, è indubbiamente richiamare per relationem le ragioni della motivazione impugnata (Cass. n. avvenuto - 1129/1998, Cass. n. 9582/1998, Cass. n. 12120/1998). III/2 -. In merito, poi, alla dedotta violazione dell'obbligo di buona fede da parte della AT - che, secondo il ricorrente, non sarebbe stato considerato dal giudice del merito- si deve premettere, in linea generale, che la clausola di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della 11 controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. E', altresì, da rimarcare, sempre in generale, che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum” non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un adempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata, o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto (Cass. n. 4743/1998). In particolare scilicet, nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni modificate dal datore di lavoro in contrasto con quanto statuito dall'art. 2103 cod. civ. in relazione alla qualifica di appartenenza (con ciò formulando sostanzialmente una eccezione di inadempimento nei confronti della controparte) -, l'adito giudice non può limitarsi ad esaminare la sola condotta del lavoratore, ma deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando, quindi, anche la correttezza dell'operato del datore di 12 lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius variandi e del licenziamento correlato al rifiuto del lavoratore di prestarvi acquiescenza (Cass. n. 3039/1996). Nella specie, operando la cennata valutazione "complessiva", non può considerarsi quale inadempimento (ovvero, quale adempimento in contrasto con il requisito della buona fede) il comportamento del datore di lavoro che per un periodo transitorio necessario per l'apprendimento di nuove tecniche lavorative - adibisca il lavoratore a diverse mansioni (seppure non strettamente equivalenti quelle di appartenenza) al fine dell'acquisizione di una più ampia поч professionalità. Infatti, poichè l'art. 2103 cod. civ. tutela in senso sostanziale la professionalità del lavoratore, non è da definirsi contrario a buona fede (secondo i canoni di valutazione ex art. 1460 cod. civ.) l'adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni proprio al fine di fargli acquisire una maggiore professionalità e, di conseguenza, in tale ipotesi non appare possibile parlare di violazione dell'art. 2103 cod. civ.: per cui la reazione del lavoratore, consistente nel rifiuto di espletare comunque le "nuove" mansioni, risulta non proporzionata e non conforme a buona fede, e legittima, in tale caso, il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro. 13 Al riguardo giova evidenziare a convalida dell'infondatezza - ab imis del ricorso che dalla motivazione della sentenza di primo - grado (confermata per relationem dalla sentenza del giudice di appello) - e tale circostanza può si evince testualmente che è risultato ritenersi processualmente acquisita in relazione, anche, a quanto - che il ricorrente era perfettamente a dinanzi statuito sub II/1 conoscenza della transitorietà del lavoro affidatogli e della finalizzazione dello stesso lavoro all'inserimento in un gruppo professionale nel quale avrebbe potuto esplicare a pieno il suo bagaglio professionale, formato dalle precedenti esperienze come manutentore e come addetto al laboratorio elettronico e poi arricchito in base alle nuove conoscenze che sarebbero dovute arrivare da quella fase di addestramento invece rifiutata dal lavoratore (si vedano, ancora, le deposizioni dei testi RI e EL)>>. Nella sentenza del Tribunale di SS leggesi, altresì, che l'appellante non può lamentare che la sua destinazione all'audit per l'impianto elettrico fosse per lui dequalificante, nè d'altra parte che fosse legittimo il rifiuto - in vista di tale destinazione - di prestare la propria attività lavorativa sulla linea di montaggio, dato che come si è già detto - si trattava soltanto di un periodo necessario di addestramento sull'impianto elettrico e sui componenti elettronici delle nuove autovetture, idoneo a permettergli 14 di svolgere adeguatamente le nuove mansioni per il miglioramento della qualità>>. Lo stesso ricorrente, all'inizio del primo motivo (salvo poi "rivedere” nel prosieguo del ricorso quanto inizialmente asserito) ammette espressamente che è accertato in fatto che il TA, inquadrato nella 5° categoria del c.c.n.l., venne temporaneamente trasferito alla linea di montaggio, onde acquisire l'addestramento necessario per la sua destinazione all'audit per l'impianto elettrico (così testualmente nella motivazione della sentenza impugnata)>>. Conclusivamente vale ribadire che non appare contrario a -buona fede nell""economia" complessiva del rapporto contrattuale in пы esame il comportamento della società datrice di lavoro che ha preventivamente comunicato al lavoratore la transitorietà delle “nuove" diverse mansioni affidategli al fine di fargli acquisire una più ampia professionalità lavorativa - e questo, ovviamente (non essendo stata mossa alcuna contestazione al riguardo), senza una decurtazione del trattamento retributivo - e, di conseguenza, il rifiuto del lavoratore di espletare la prestazione connota un notevole inadempimento dei suoi obblighi lavorativi e legittima il licenziamento irrogato dal datore di lavoro, non potendo il lavoratore avvalersi nella specie dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 cod. civ.. 15 IV -. In ogni caso, si rileva che dai giudici di merito è stato stabilito - con accertamento, anche qui, insindacabile in sede di legittimità - che il TA si è rifiutato di svolgere qualsiasi attività ed anzi è rimasto ostentatamente a braccia conserte in prossimità della postazione di lavoro, come concordemente riferito dai testi escussi>>. Dal comportamento totalmente (ed emblematicamente) inadempiente del ricorrente deriva che, comunque, non può considerarsi legittimo il rifiuto della prestazione da parte del TA (in base alla cd. giustificazione di assegnazione di mansioni non conformi alla qualifica di appartenenza), dato che la sua reazione - come dinanzi concretizzatasi non è risultata proporzionata e conforme "a buona RR fede", atteggiandosi essa in una sorta di "autotutela" certamente inammissibile se non nelle specifiche ipotesi previste dall'ordinamento (e, come si è dinanzi riscontrato, non ricorrenti nella fattispecie): per cui, in definitiva, è da ritenersi che il lavoratore non possa, a seguito di una ritenuta dequalificazione di mansioni, rendersi totalmente inadempiente e sospendere ogni attività lavorativa mentre, nel contempo, il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro), potendo una parte rendersi totalmente inadempiente e invocare l'art. 1460 cod. civ. soltanto se sia totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia solo parziale 16 inadempimento rispetto a una delle obbligazioni facenti capo al datore di lavoro - obbligazione, peraltro, non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore -(Cass. n. 1306/1998, Cass. n. 8939/1996). V -. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente AL TA, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, a favore della società controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna AL TA a pagare, a 3 3 5 0 . 1 N . favore della "AT AUTO" s.p.a., le spese di questo giudizio che T A 3 R S 7 S A - ' A 8 L - T L 1 , E 1 A D liquida in L. 30.000 S I E 'oltre a L.
3.000.000 per onorario. E S P S G N I E G S N E I G L O A A A Così deciso, in Roma, il giorno 15 dicembre 2000. O L D T L T E E I , R D I O D R T S O I G E R Por n Pais le Il Presidente Il Consigliere estensore R. Dua extunione IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancell 1 MAR. 2001 oggi, BORATORE A M CAS E DI CANCELLER! 17