Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
La parte che solleva eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione ha l'onere di provare sia la pendenza attuale dell'altro procedimento nella medesima fase, sia il titolo del reato o dei reati, sia la connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lettere b) e c) del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2006, n. 19579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19579 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 21/04/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 412
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 3899/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IE SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 17 ottobre 2005;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo Carla;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza della Corte di Appello di Catania in data 17 ottobre 2005, confermativa di quella pronunciata il 26 febbraio 2004 dal Tribunale della stessa città, RA IE SE è stato ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata, per essersi procurato un ingiusto profitto, consistente nella ricezione di un assegno dell'importo di 224.000 dollari statunitensi, a titolo di rimborso spese, nel corso di trattative per la cessione alla società CORJCOS s. r. l. di un contratto di appalto per la costruzione di una clinica privata nell'Emirato dell'Oman, tacendo di avere stipulato analogo contratto con la società Tamgram di Genova: fatto, contestato commesso il 9 luglio 1998.
L'imputato, condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 500,00 Euro di multa, oltre che al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita, ha proposto ricorso, per eccepire la violazione degli artt. 12, 16, 21 e 23 c.p.p., e quindi l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catania, per ragioni di connessione, rilevando che all'epoca del primo giudizio era pendente, davanti al Tribunale di Genova, altro procedimento penale nei suoi confronti, per i reati di truffa e di appropriazione indebita in danno della società Tamgram s.p.a..
Ha negato che il delitto più grave fosse stato commesso in Catania, a causa della contestazione della circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Ha precisato altresì che l'eccezione di incompetenza era stata proposta nel corso delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado - e quindi, tempestivamente - censurando le motivazioni esposte nella decisione di secondo grado, circa una pretesa, mancata prova, all'epoca, della contemporanea pendenza di altro processo in Genova, emersa comunque nel corso del giudizio.
Ha aggiunto che il Giudice, una volta investito della questione, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio, anche di ufficio, a norma dell'art. 23 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Vero è, particolarmente, in astratto, che un reato di truffa, aggravato a norma dell'art. 61 c.p., n. 7, non è da ritenersi più grave rispetto a due reati, di truffa e di appropriazione indebita semplici, a norma dell'art. 4 c.p.p., secondo cui non si tiene conto delle aggravanti comuni, ne' della continuazione, nel computo della pena ai fini della determinazione della competenza: principio, alla stregua del quale i delitti pendenti - secondo le deduzioni difensive - davanti alle diverse autorità giudiziarie, di Genova e di Catania, erano di pari gravità, così che la competenza per connessione avrebbe operato nella specie in favore del Tribunale di Genova, che procedeva per delitti anteriormente commessi (art. 16 c.p.p., comma 1, ultima parte). È da ritenere, tuttavia, che chi solleva un'eccezione di incompetenza territoriale, a norma del citato art. 16, ha l'onere di provare sia la pendenza attuale dell'altro procedimento, nella medesima fase, sia il titolo del reato o dei reati, sì a la connessione qualificata, di cui all'art. 12 c.p.p., lett. b) e c). Nel caso, i Giudici di merito hanno precisato come detti oneri probatori non fossero stati assolti dalla parte, nel momento della tempestiva eccezione davanti al Tribunale di Catania e della decisione sul punto, pronunciata "in limine" dallo stesso Tribunale (cfr., in tema, Cass. 17.12.1998, Riv. 212457; Cass. 13.4.1999, Riv. 213985).
In tali condizioni, corretta risulta la soluzione accolta dalla Corte di Appello, secondo cui le emergenze successive, sui presupposti della competenza territoriale per connessione di altra autorità giudiziaria, non rivestono rilevanza ai fini della modifica di una competenza già radicatasi (Cass. 20.10.1995, Riv. 203101; Cass. 5.5.2003, Riv. 226402; Cass. 5.5.2004, Riv. 226931).
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006