Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 cod.proc.pen., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. Tale limitazione pertanto rimane ferma anche nel caso in cui, nel corso della istruttoria dibattimentale, emerga la diversità del fatto, con conseguente applicazione dell'art 516 cod.proc.pen., che, non comportando regressione del procedimento, non elimina la preclusione sopra indicata. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 265 del 30.6.1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14696 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 05.11.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2 " Nunzio Cicchetti " N.1936
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.40498/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GA PI nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Roma del 18.05.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Rossella Cicchetti di Roma.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Roma, che in data 14.04.1994 aveva condannato il GA per furto, assolvendolo da quello di ricettazione che aveva determinato la competenza territoriale, laddove il reato di furto aggravato d'auto era stato consumato in Bologna.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Incompetenza del Pretore di Roma e violazione dell'art. 21 c.p.p. nonché falsa applicazione dell'art. 491 c.p.p. 3) Mancanza di motivazione 2) Illogicità manifesta di motivazione in ordine alla responsabilità.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Quanto alla questione di competenza territoriale, che aveva già formato oggetto di analogo motivo di appello, la corte di merito ne ha affermato la tardività, poiché non sollevata nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., a prescindere dal momento in cui la questione diviene in concreto proponibile.
La massima, citata nell'impugnata sentenza (Cass. 19.03.1992 n. 915, Santarello), cui lo stesso ricorrente si riferisce per darne una interpretazione diversa (sulla base dell'ultima frase non ricordata dalla corte romana), afferma un principio cardine che va ribadito. L'incompetenza territoriale deve essere dedotta subito dopo l'accertamento - per la prima volta - della regolare costituzione delle parti, per c.d. "in limine litis" (art. 491 co. 1 c.p.p.), indipendentemente dal momento in cui diviene deducibile. In sostanza la preclusione rimane anche nel caso in cui, emerso il fatto diverso durante l'istruzione dibattimentale, debba applicarsi l'art. 516 c.p.p. L'art. 516 c.p.p. non comporta alcuna "regressione" del procedimento, ma solo un "modus procedendi" diverso che, se da un canto consente all'imputato di avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il fatto nuovo (Corte Cost.30.06.1994 n. 265), non elimina la preclusione ex art. 491 co. 1 c.p.p.
Un aggancio testuale a tale interpretazione è rappresentato dalla possibilità di uno spostamento di competenza solo in favore di un "giudice superiore" (cioè di incompetenza per materia, art. 21 cc. 1 c.p.p.). Pertanto, la corte di merito ha correttamente applicato l'art. 491 c.p.p. Occorre, ancora, precisare che nella specie ricorre una circostanza del tutto particolare, cioè l'originaria contestazione "alternativa" (ricettazione/furto), che rende ancora più problematica la pretesa caduta della preclusione disposta dall'art. 491 co. 1 c.p.p. Il secondo motivo è inammissibile perché propone palesemente una censura fattuale, con il riferimento al contrasto della pronuncia con la "realtà processuale".
Il ricorso, pertanto, va globalmente rigettato. Consegue la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999