Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14696
CASS
Sentenza 5 novembre 1999

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L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 cod.proc.pen., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. Tale limitazione pertanto rimane ferma anche nel caso in cui, nel corso della istruttoria dibattimentale, emerga la diversità del fatto, con conseguente applicazione dell'art 516 cod.proc.pen., che, non comportando regressione del procedimento, non elimina la preclusione sopra indicata. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 265 del 30.6.1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14696
    Data del deposito : 5 novembre 1999

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