Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
È illegittima, e ne va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata. (Conf. sez. I, 25 novembre 2009 n. 47130, De Stasio, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 47126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47126 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 3014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 22622/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RI, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 25.3.2009 del Tribunale di sorveglianza di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da RI AT, condannato per bancarotta fraudolenta commessa nel 1990, per la pena residua di un anno e quattro mesi. Nell'ambito delle prescrizioni contestualmente dettate il Tribunale imponeva, tra l'altro, all'affidato di "risarcire il danno nei confronti dei creditori del fallimento ... di cui al prospetto analitico trasmesso dal curatore ... agli atti del procedimento e di cui l'affidato dovrà fornirsi di copia e di cui dovrà rispettare la graduatoria quanto ai creditori privilegiati e ai creditori ammessi, fornendo la prova dell'avvenuto versamento all'UE ..., avvisando quindi l'imputato che in caso di violazione la prova sarebbe stata sospesa o revocata".
2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Edoardo Anelli, che chiede l'annullamento della prescrizione con la quale era stato imposto all'affidato di risarcire il danno soddisfacendo interamente i crediti quantificati dal curatore (in 1.016.839,79 Euro), pena la revoca della misura, denunziando l'abnormità di tale imposizione, non condizionata alle concrete possibilità dell'interessato e non prevista dall'art. 47 ord. pen., e violazione di legge.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
La L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 7, prevede che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", quindi anche risarcendo il danno. Come la lettera della legge rende evidente, l'attività risarcitoria è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p., u.c.), ove peraltro il risarcimento - salvo comprovata impossibilità - è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria. Altrettanto evidente è che la clausola "in quanto possibile" codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità- rimproverabilità, di cui è espressione il broccardo ad impossibilia nemo tenetur, che costituisce uno dei cardini cui ex art. 27 Cost. deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione.
Come ha già osservato sez. 1, Sez. 1, n. 6955 del 7/12/1999, Nanocchio in caso affatto simile al presente, la prescrizione di risarcire il danno da reato non può dunque essere formulata in maniera incondizionata e tanto meno può in anticipo prevedersi che l'inosservanza sarà in ogni caso sanzionata con la revoca della prova o con la pronuncia sfavorevole sul suo esito (in senso sostanzialmente conforme: Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Zampolini). Entrambe tali conseguenze costituiscono difatti oggetto di una distinta, successiva ed autonoma decisione giurisdizionale, soggetta soltanto alla legge e non vincolabile dal Giudice che ammette alla prova, chiamato ad effettuare una valutazione prognostica che non investe il definitivo apprezzamento del suo esito.
È d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (v. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante;
Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio;
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani;
Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti;
Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi). Ne discende l'annullamento con rinvio al medesimo Tribunale dell'ordinanza impugnata, l'annullamento non potendo essere limitato alla prescrizione illegittima giacché la stessa appare, nel contesto della giustificazione, coessenziale alla decisione. Il giudice del rinvio dovrà quindi riformulare - nel rispetto dei criteri legali - il quadro delle prescrizioni che possono essere imposte al condannato e il correlato giudizio prognostico di ammissibilità alla misura ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 2, nel rispetto del principio che il mancato o non integrale risarcimento del danno non è di per sè di ostacolo alla concessione ed al positivo svolgimento dell'affidamento in prova e che le prescrizioni impartibili in proposito devono essere compatibili con le concrete possibilità del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009