Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, può prescrivere al condannato il versamento, a titolo risarcitorio, di una somma di denaro in favore della persona offesa, e valutare, considerate le condizioni economiche, l'osservanza della prescrizione nell'ambito della condotta tenuta dal condannato, ma non può subordinare a tale adempimento l'affidamento in prova o il suo esito, non prevedendo l'art. 47 della legge n. 354 del 1975 tale possibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2004, n. 37049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37049 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 27/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2549
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 040293/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL SS N. IL 04/02/1953;
avverso ORDINANZA del 10/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10 luglio 2003 il tribunale di sorveglianza di Perugia ammetteva NI OS alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, imponendo la prescrizione di versare "entro il termine finale della prova la somma di euro 150.000,00 in favore di MA LV, parte offesa del reato di lesioni personali colpose per il quale è intervenuta la condanna ora in esecuzione".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione lo NI, deducendo: a) la violazione dell'art. 47, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354 in quanto non può essere imposta la prescrizione del risarcimento del danno, ma soltanto quella di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del reato;
b) la mancanza di motivazione in ordine alla dimostrata impossibilità di adempire l'obbligazione, essendo tutti i suoi beni sottoposti a pignoramento.
3.I motivi di ricorso sono infondati.
Al riguardo, premesso che il ricorso è ammissibile anche se concerne la impugnazione di una prescrizione, avendo il ricorrente evidente interesse alla sua esclusione o modificazione (cfr., cass. 7 aprile 1998, n. 2026, RV. 211029), va rilevato che la prescrizione del versamento di una determinata somma non è di per sè illegittima in quanto l'art. 47, comma 7, legge 354/1975 prevede espressamente la possibilità di prescrivere "che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato".
Rientra, infatti, nella finalità dell'istituto la completa emenda del condannato di cui uno degli elementi più importanti è costituito proprio dalla presa di coscienza della illiceità dei propri pregressi comportamenti e dalla volontà di porvi riparo, adoperandosi, anche economicamente, in favore della vittima o delle vittime del reato.
È legittima, pertanto, una prescrizione che imponga, come nella specie, il versamento durante il periodo di prova di una somma di denaro, somma che deve essere necessariamente indicata, in quanto altrimenti non sarebbe più una "prescrizione", ma una generica "raccomandazione", priva di cogenza, alla quale lo stesso affidato non saprebbe come adempiere senza un parametro di riferimento;
prescrizione alla cui inosservanza non è collegata alcuna automatica conseguenza, essendo evidentemente rinviato, come di regola (ed a maggior ragione dopo la sentenza additiva Corte Costituzionale 29 ottobre 1987, n. 343), all'esito della prova ogni giudizio sulla condotta complessivamente tenuta dal condannato e, quindi, anche la valutazione dell'osservanza della prescrizione in esame tenuto conto delle sue effettive possibilità economiche (cfr., cass. 19 giugno 2003, n. 29194, RV. 224900). È illegittimo, invece, ma nella specie il caso non ricorre, subordinare l'affidamento in prova o il suo esito all'integrale risarcimento del danno, non prevedendo l'art. 47 della legge una tale possibilità (cfr. cass. 7 dicembre 1999, n. 6955, RV. 215204; 8 marzo 2001, n. 15098, RV. 218405). Quanto al secondo motivo di ricorso dall'ordinanza impugnata risulta che il tribunale di sorveglianza ha tenuto conto delle possibilità reddituali del ricorrente, titolare di una impresa elettrica omonima con lavori in diverse regioni, per cui la censura di mancanza di motivazione è infondata, anche in riferimento all'affermata esistenza di un pignoramento che, secondo lo stesso ricorrente, riguarda i beni, ma non i redditi prodotti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2004