Sentenza 4 ottobre 1999
Massime • 1
Allorché la procura speciale che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per la parte civile sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/1999, n. 13107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13107 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 4.10.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.816
3.Dott. PIABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N.19236/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT PA n. il 11.08.1940
avverso sentenza del 19.02.1999 PRETORE di FORLÌ visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 19 febbraio 1999, il Pretore di Forlì ha condannato TT PA alla pena di lire 400.000 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale imputato del reato di cui all'art. 674 cod. pen., per aver provocato, nella gestione di uno zuccherificio, emissioni maleodoranti cagionate dallo stoccaggio delle acque reflue all'interno delle vasche di decantazione idonee ad arrecare disturbo ai vicini. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo cinque motivi. Come primo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta violazione di legge, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente respinto la domanda, di oblazione. Si contesta, anzitutto, la fondatezza della ordinanza reiettiva nella parte in cui, seppur con enunciato indiretto, avrebbe fatto riferimento alla tardività della richiesta, giacché, osserva il ricorrente, essendo stata la domanda di oblazione precedentemente presentata e respinta da altro giudice, la stessa poteva essere correttamente riproposta dall'imputato in sede di conclusioni, come era avvenuto, dato che il nuovo giudice non aveva modificato la decisione adottata dal giudice precedentemente designato per la trattazione del procedimento. Nel merito, poi, errato sarebbe il riferimento del Pretore alla impossibilità di accogliere la domanda di oblazione ostandovi, a norma dell'art. 162-bis cod. pen., la reiterazione delle emissioni maleodorantì, non essendovi prova che - per il nuovo periodo a tal proposito preso in considerazione - fosse stata rilasciata una nuova, specifica delega che attribuisse al medesimo imputato le funzioni proprie di chi deve essere responsabile per gli inquinamenti atmosferici.
Come secondo motivo di ricorso si prospetta violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine alla costituzione di parte civile. Si osserva infatti, a tal proposito, che in calce all'atto di costituzione di parte civile vi è una procura conferita al difensore a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. e dallo stesso autenticata. Ebbene, deduce il ricorrente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il potere di autenticare la sottoscrizione da parte del difensore è un potere di carattere eccezionale, che non può estendersi all'atto di costituzione di parte civile. Viziata sarebbe, poi, la motivazione della ordinanza del pretore reiettiva della istanza della difesa dell'imputato di estromettere le parti civili, in quanto la sottoscrizione della procura al difensore non sarebbe avvenuta in udienza.
Si prospetta, come quarto motivo, vizio di motivazione della impugnata sentenza in relazione all'elemento soggettivo ed oggettivo del contestato reato. A parere del ricorrente, infatti, la istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che nel periodo oggetto di contestazione le maleodoranze non avrebbero superato i limiti di normale tollerabilità, sicché sul punto si paleserebbe un evidente travisamento del fatto.
Viene infine dedotto vizio di motivazione della sentenza gravata, in quanto, come emergerebbe da più parti del testo del provvedimento impugnato, il giudice di merito avrebbe riferito al tempo della asserita consumazione della condotta incriminata, fatti, invece verificatisi in epoca successiva ed in alcun modo collegabili a comportamenti dell'imputato, in quanto riferibili a persone diverse già condannate con sentenza dello stesso Pretore di Forlì. Le parti civili hanno depositato memorie nelle quali, diffusamente analizzati i singoli motivi di ricorso, ne hanno dedotto la infondatezza chiedendone il rigetto.
Il ricorso è privo di giuridico fondamento. Ci si duole, infatti, nel primo motivo, del provvedimento reiettivo della istanza di ammissione all'oblazione, sul rilievo che, essendo stata una precedente domanda di oblazione proposta e respinta in limine da altro giudice, la stessa poteva essere "correttamente riproposta dall'imputato in sede di conclusioni", considerato che la prima decisione negativa non era stata ne' annullata ne' modificata dal nuovo giudice. L'assunto è evidentemente fallace. Ferma restando, infatti, la validità del primo provvedimento, nessun rilievo assumendo, a questo riguardo, il mutamento della persona del giudicante, la domanda di oblazione, a norma dell'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., poteva essere riproposta soltanto sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado:
sicché, essendo stata tale domanda nella specie riproposta, come lo stesso ricorrente afferma, "in sede di conclusioni", la relativa tardività traspare all'evidenza, rendendo quindi esente da censure il provvedimento adottato a tal proposito dal giudice del dibattimento. Restano quindi assorbiti gli ulteriori profili di doglianza dedotti sul punto dal ricorrente e tesi a contrastare l'assunto del giudicante secondo il quale la domanda di oblazione doveva comunque essere respinta nel merito, non essendo stata eliminata da parte dell'imputato le emissioni maleodoranti oggetto di imputazione.
Del pari infondato è il secondo motivo, teso a contestare la validità della costituzione delle parti civili e delle considerazioni poste a fondamento della ordinanza con la quale il giudice a quo ebbe a disattendere le eccezioni e la richiesta di estromissione formulate dal ricorrente. Questa Corte, infatti, nella sua più autorevole composizione, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie in cui era stata rilasciata di difensore, che aveva provveduto anche all'autentica della autografia del sottoscrittore, la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto - diverso, peraltro, da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 cod. proc. pen. - con quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa, ha avuto modo di puntualizzare che il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono tale potere (art. 102, comma 2, cod. proc. pen.;
art 39 disp. att. cod.. proc. pen.; art. 83 cod. proc. civ.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Da ciò si è tratto il corollario che, dovendo la costituzione di parte civile essere effettuata a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della anzidetta procura speciale (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, Depaoli). Tale orientamento è stato di recente ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte con una ulteriore, significativa, precisazione. Si è infatti rilevato che l'assenza di un generalizzato potere di autenticazione della sottoscrizione degli atti (asseritamente desumibile dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che esso andrebbe esteso anche alla procura speciale di cui all'art. 76 cod. proc. pen.) è dimostrata proprio dalla norma che regola l'autenticazione del mandato ad litem, giacché non avrebbe avuto ragione d'essere la previsione del secondo comma dell'art. 100 cod. proc. pen. ove la certificazione della sottoscrizione della procura fosse stata considerata rientrante nella sfera ordinaria dei poteri del difensore.
L'art. 100, difatti, - dopo aver disposto, al primo comma, che "la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio coi ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata", - nel secondo aggiunge - in modo di certo non pleonastico - che alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione è abilitato il difensore (così come peraltro avviene nell'art. 83, comma 3, c.p.c.), quando la procura sia posta in calce o a margine degli atti di costituzione in giudizio (decreto di citazione, dichiarazione di costituzione, etc.)(Cass., Sez. Un., 19 maggio 1999, citazione, dichiarazione Pediconi). Pertanto, ove, come nella specie, la procura sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore, escludendo così in radice la fondatezza della eccezione a tal proposito dedotta dall'odierno ricorrente. In tale quadro di riferimento finisce quindi per risultare irrilevante l'erroneo richiamo fatto dal Giudice a quo alla comparizione in udienza delle parti, una delle quali poteva ritenersi aver "effettuato di persona" la costituzione di parte civile. Contrariamente all'assunto del primo Giudice, sul quale lo stesso ricorrente mostra implicitamente di convenire, e di quanto a tal proposito ritenuto dalle stesse Sezioni unite nella citata sentenza Depaoli, deve infatti escludersi che il nuovo codice consenta, e differenzia dall'abrogato, la costituzione personale della parte. Mentre, infatti, l'art. 93 del codice di rito del 1930 espressamente stabiliva che chi avesse inteso costituirsi parte civile doveva "farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale", il nuovo codice ha escluso la possibilità della dichiarazione personale di costituzione di Parte civile, configurando la dichiarazione stessa come atto di procuratore (art. 78) nel dichiarato intento di escludere per la parte civile il potere di stare in giudizio di persona ed armonizzare, quindi, le formalità attraverso le quali viene esercitata l'azione civile in sede penale a quella prevista dal codice di rito civile per la formulazione della domanda in sede propria (v., a tal proposito, la Relazione al Progetto preliminare).
Parimenti da disattendere sono anche i restanti motivi di ricorso, in quanto per un verso fondati su deduzioni in fatto non suscettibili di delibazione nella presente sede e, sotto altro profilo, volti a suggerire una mera lettura alternativa in chiave difensiva delle risultanze probatorie che il Giudice a quo ha, invece, più che congruamente scandagliato, offrendo, al riguardo, un tessuto motivazionale del tutto congruo ed esente da rilievi sul piano logico-argomentativo. Deve qui ribadirsi, infatti, che il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori dell'ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del decisum, correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa dell'evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (sia questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consonì a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi - prevalentemente teorica e che certo non ricorre nella specie - in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (Cass., Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo). Resta conseguentemente esclusa la possibilità di una verifica in sede di legittimità della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni probatorie o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. I, 11 marzo 1998, Marrazzo). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999