Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8675 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Composta dagli all,.mi8.6 755 4/24 ---- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CLE E Oggetto CIVIL SEZIO • violazione. g.ri Magistrati: distanze legali - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 7244/99 Cron19774 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep.3081 Ud.21/03/01Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere CORTE SUPREMA DICAT O ha pronunciato la seguente UFFICIC CODE Richiesta copia studio S E NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3002 sul ricorso proposto da: 25-61U 2001 AI IE, AI ER, domiciliati in ROMA CANCELLENT ---- della CORTE di CASSAZIONE, presso la CANCELLERIA difesi dall'avvocato FRANCIA RENZO, giusta delega in 155 13000 CANCELLERIA atti;
- ricorrenti
contro
OF454300 GI ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BERTOLONI 1\E, presso lo studio MORACCI, difesa dall'avvocato TOLINI ADOLFO, giusta delega in atti;
----
- controricorrente -
- 2001 avverso la sentenza n. 858/98 della Corte d'Appello di 500 GENOVA, depositata il 24/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato | NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE EP, proprietaria di un terreno sito in Fossola di Carrara, а confine con il eretto da DA e RO OL, con fabbricato atto di citazione notificato 1'11 giugno 1984 convenne i OL innanzi al Tribunale di Massa Carrara, esponendo che i convenuti, nell'eseguire la ricostruzione del già distrutto loro fabbricato tra l'altro, per quel che rileva inavevano, questa sede: aperto luci irregolari e vedute а distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905 cod. civ.; realizzato un nuovo vano а piano terra, in appendice al preesistente edificio, che, essendo posto sul confine, violava la distanza minima di tre metri dal confine prescritta dal vigente P. R. G.; sopraelevato il corpo principale del fabbrica di circa mezzo metro verso la proprietà dell'attrice, sempre in violazione delle distanze prescritte dal P.R.G.. Pertanto, l'attrice chiese che fossero le luci eeliminate le vedute, regolarizzate rimosse le violazioni delle distanze connesse con la costruzione del nuovo vano a piano-terra e con la sopraelevazione. I convenuti si costituirono in giudizio per 3 resistere alla domanda. in accoglimento della L'adito Tribunale, dichiarò l'illegittimità di alcune domanda, aperture perché costituenti luci irregolari, disponendo che esse fossero rese conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ.; ordinò l'arretramento fino alla distanza di tre metri dal confine del vano a piano-terra realizzato verso la via Agricola, nonché della sopraelevazione del corpo principale del fabbricato. La decisione del Tribunale, impugnata dai OL, è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza resa in data 24 novembre 1998. In ordine alle luci, ha osservato il giudice d'appello che risultava irrilevante la circostanza che esse fossero state dagli appellanti tamponate con vetrocemento, emergendo dalle fotografie in atti che le aperture costituivano entità distinte dalla restante muratura perimetrale, sicchè non v'era dubbio che costituissero luci irregolari. Quanto al vano realizzato verso la via Agricola, premesso che dalle risultanze documentali e dalle deposizioni testimoniali era risultato che fino agli anni cinquanta nel sito ove poi sarebbe 4 sorto il nuovo vano era esistita solo una tettoia o una baracca poi andata completamente distrutta e avevano provato di aver che i OL non provveduto alla ricostruzione di tale manufatto, la corte di merito ha rilevato che il vano ora realizzato era per caratteristiche strutturali del tutto diverso dal preesistente manufatto, per cui costituiva una nuova opera, assoggettata al rispetto delle distanze prescritte dalle norme vigenti al tempo della sua realizzazione e, comunque, ove anche si fosse dimostrata l'identità tra la nuova opera e quella preesistente fino agli anni cinquanta, il venir meno di quest'ultima in quel tempo fino alla realizzazione della nuova opera aveva determinata l'estinzione per prescrizione della servitù, come eccepito dall'appellata. Da ultimo, relativamente alla eseguita appellantisopraelevazione, che gli stessi riconoscevano di avere realizzato nella misura di quindici cm., il giudice d'appello ha ritenuto di doverla determina in 35 cm. Avverso tale sentenza i OL hanno proposto ricorso, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la EP. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano 1'impugnata sentenza per insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello, pur riconoscendo che l'apertura a piano- terra risulta tamponata in vetro cemento, ha ritenuto che essa costituisca una luce. Ad avviso dei ricorrenti, la considerazione che il vetro-cemento integra la consistenza e la struttura del muro, svolgendo la medesima funzione di delimitazione e riparo del muro, pur consentendo il passaggio della luce, avrebbe dovuto indurre a diversa conclusione. La censura è infondata. Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'apertura de qua costituisca una luce irregolare, facendo puntuale applicazione del condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui vanno considerate luci irregolari quelle parti del muro che per la natura del materiale impiegato, о per la struttura о la conformazione di questo, ○ per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della 6 preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, si da costituire un semplice mezzo ber impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria "(Cass. 14 maggio 1991, n.2707). Alla luce di tale principio, nel caso in esame sufficiente, per escludere lanon poteva essere natura di luce dell'apertura a piano-terra, la circostanza che l'apertura fosse stata chiusa con materiale in vetro-cemento, poiché la discontinuità dell'apertura rispetto al muro in cui risulta praticata ha correttamente indotto la corte di merito, cui la relativa valutazione di fatto era insidacabilmente riservata, ad escludere che l'apertura, così come tamponata, potesse dirsi parte integrante del muro ed а ritenere, per contro, che essa conservasse la funzione di far passare la luce, consentita dal materiale impiegato per la chiusura. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che erroneamente la corte territoriale ha escluso che potesse esser i verificata l'usucapione della servitù relativa alla distanza 7 dal confine del vano aggiunto, pur avendo riconosciuta l'esistenza dei muri perimetrali della preesistente costruzione, confermata, peraltro, dalle risultanze della prova per testi, dai fotografici e dalla consulenza tecnica rilievi d'ufficio. Rilevano, inoltre, i ricorrenti che il Comune di Carrara aveva rilasciata la concessione per la ristrutturazione e che la stessa attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva affermato che l'intero fabbricato, pur "distrutto e sventrato", era esistente. inammissibile, perché, essendo La censura è fondata esclusivamente sull'acquisto per usucapione del diritto a tenere la costruzione a distanza inferiore а quella prescritta dal P.R.G., essa trascura di considerare la ratio decidendi principale ulla quale si regge la statuizione impugnata, ratio costituita dal rilievo che il vano non costituisce una mera ora realizzato preesistente manufatto, bensì ricostruzione del un'opera del tutto nuova per le sue caratteristiche strutturali, dalla corte di merito indicate nel volume, nell'altezza e nella fisionomia architettonica, con la conseguenza che essa era 8 soggetta alla norma del P.R.G., che, per la zona in cui la costruzione sorge, prescrive la distanza minima di tre metri dal confine. Pertanto, ove anche la prospettazione sulla quale la censura si fonda risultasse fondata (al riguardo, non si può non rilevare che, contrariamente a quel che ritengono i ricorrenti, l'impugnata sentenza non riconosce l'esistenza dei muri perimetrali del preesistente manufatto e che l'attrice aveva sempre sostenuto la novità del vano realizzato verso la via Agricola, avendo parlato di ricostruzione solo con riferimento al corpo principale del fabbricato), la statuizione ugualmente in forza censurata resisterebbe dell'altra ratio, di per sé idonea a sorreggerla. Col terzo motivo i ricorrenti, dolendosi di falsa applicazione di norme di diritto, censurano la statuizione relativa alla sopraelevazione del fabbricato, adducendo che, poiché trattasi di sopraelevazione misurabile in 15 cm., si sarebbero dovuti applicare "i margini di tolleranza tecnica, anche tenendo conto del fabbricato dei convenuti è posto su più piani fuori terra fino all'altezza di ml.8,85". La censura è inammissibile, perché non 9 considera, svolgendo i necessari rilievi critici, che l'impugnata sentenza ha determinato in almeno 35 cm. la misura dell'eseguita sopraelevazione ed, inoltre, pur sostenendo apoditticamente che la misura della sopraelevazione è di soli 15 cm., invoca l'applicazione di "margini di tolleranza 60000 tecnica", senza indicare le norme di diritto che 310000 tale applicazione avrebbero importo e che la Corte d'Appello avrebbe violato. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di ( legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna La Corte ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive ₤2165000 di cui מ ן £.
3.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 21 marzo 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Puridente 41 Corrigliere extenson Праваш Grafolutam IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25GIU. 2001 IL CANCELLIERE CI 10