Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
Il responsabile di un'associazione privata avente la finalità di promuovere servizi culturali ed iniziative per il tempo libero in favore dei dipendenti della Polizia di Stato e dei loro familiari, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - non essendo configurabile un'attività di formazione o di manifestazione della volontà della P.A. ovvero di esercizio di poteri autoritativi o certificativi - né quella di incaricato di pubblico servizio, dovendosi escludere che tale attività sia oggettivamente di pubblico interesse o che tale natura possa derivare dall'art. 16 d.P.R. 147 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2016, n. 30323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30323 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
30323/ 1 6 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta da: DEL 14/06/2016 GIORGIO FIDELBO Presidente Sent. n. sez. 986/2016 PIERLUIGI DI STEFANO est. REGISTRO GENERALE ANGELO CAPOZZI N.20378/2015 EMILIA ANNA GIORDANO EMANUELE DI SALVO rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 8/10/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato RITENUTO IN FATTO 1. SS SC ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 361, comma 2, cod. pen. perché, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, avendo avuto notizia di appropriazioni di somme di danaro compiute dal collega OM ER, per circa € 30.000, riferibili al conto corrente dell'associazione Police Sportiva, ometteva di farne denuncia all'autorità giudiziaria. La condotta del OM, difatti, integrava il reato di peculato attesa la qualifica di pubblico ufficio o incaricato di pubblico servizio che il predetto rivestiva per il ruolo svolto nell'associazione.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente è stata ritenuta la natura pubblicistica dell'Associazione ricreativa Police Sportiva-TR, senza tener conto che la predetta associazione non presenta alcuno dei connotati che definiscono la natura pubblicistica di un ente;
nessun paragone può istituirsi con le attività espletate dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato. Del resto, all'interno degli spazi della Questura trovano ospitalità numerose altre associazioni di natura privatistica, come quelle sindacali. La natura privatistica dell'associazione Police Sportiva comporta che il reato ravvisabile nel caso di specie era quello di appropriazione indebita, procedibile a querela, onde, a norma dell'art. 361, comma 3 cod. pen., il delitto di omessa denuncia di reato non sussiste.
2.1 Ingiustificatamente, comunque, è stata ritenuta la responsabilità del SS, che era un semplice componente del Consiglio direttivo dell'Associazione soltanto perché egli era dirigente dell'Ufficio anticrimine della Questura di TR dove, oltre ad altre 12 persone, lavorava OM ER, che era il presidente della associazione e che si era reso responsabile delle appropriazioni di danaro in questione. Ragion per cui un eventuale obbligo di denuncia gravava su chi gestiva il conto corrente e quindi sul tesoriere e sul vice presidente dell'associazione, che erano entrambi ufficiali di polizia giudiziaria. Ad ogni modo, in occasione dell'incontro avvenuto nel novembre del 2009, il NI aveva restituito quanto indebitamente sottratto ed era stato invitato a dimettersi dalla carica di presidente, anche per una comprensione umana per una condizione di disagio personale, come quella riferita al comitato direttivo da parte del NI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. La condanna per omessa denuncia è stata disposta sul presupposto che il OM avesse commesso il reato di peculato in quanto pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio per il ruolo rivestito nell'associazione in questione. Correttamente, invece, il ricorso afferma che la associazione non svolgeva un pubblico servizio e, quindi, il OM non era responsabile di un peculato.
1.1 La sentenza impugnata ritiene innanzitutto incontrovertibile la «natura pubblica dell'ente» Police Sportiva TR (pag. 8). Subito dopo (pag. 9), sostiene una diversa natura dell'associazione: «Police Sportiva TR rientra nel novero delle indicate Associazioni, istituite al fine di citatax soddisfare un interesse pubblico che, secondo le previsioni della norma possono essere svolte anche attraverso enti di natura privatistica». La Corte, inoltre, precisa che «dell'associazione possono far parte i dipendenti dell'Amministrazione, i loro familiari, mentre l'eventuale partecipazione di esterni, 2 come soci simpatizzanti, è subordinata ad una delibera del consiglio direttivo»>; poi, che l'associazione è destinataria di contributi pubblici, anche se insufficienti a finanziarne in toto l'attività, che quindi è gestita principalmente attraverso le quote associative e contributi privati.
1.2 La ricostruzione della Corte è completata con i richiami della sentenza di primo grado : pur essendo "Police Sportiva TR" un'associazione privata, svolgeva una pubblica attività in considerazione della fonte normativa, pubblica, da cui traeva la sua legittimazione, nonché delle regole del suo esercizio. In effetti, era "di fonte pubblica l'atto costitutivo... provenienza pubblica una parte dei finanziamenti... pubblico l'interesse perseguito, anche agli occhi degli sponsor" i cui contributi costituivano "la fonte principale di finanziamento" dell' associazione». «La "Police Sportiva TR" era infatti nata con il fine "di istituire servizi ricreativi, culturali, ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti della. Polizia di Stato (pur aperta anche verso non appartenenti al Corpo)", obiettivi che l'Amministrazione dell'Interno perseguiva direttamente o, come previsto dall'art. 16 del DPR 5 giugno 1990, n. 147, espressamente richiamato nell'atto costitutivo dell'associazione, "affidava ad enti dalla stessa riconosciuti, approvati e controllati». L'Associazione, pur di natura privata, esercitava «un servizio di pubblico interesse, per giunta... finanziato anche con fondi pubblici, che perseguiva altresì fini pubblici", pertanto i suoi rappresentanti, esercitando in concreto un' attività di pubblico interesse, rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio».
2. Tale ricostruzione è erronea. Innanzitutto la lettura complessiva della sentenza dimostra che l'assegnare all'ente la natura di ente pubblico (pag. 8) è stata una imprecisione, in quanto da altre parti della decisione ben si comprende (e non poteva essere diversamente) che si tratta di una associazione privata (non risultando neanche che fosse «di fonte pubblica l'atto costitutivo», come sostenuto, senza spiegazioni, dai giudici di merito). La funzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dei responsabili della associazione, quindi, andava ricavata solo dal concreto esercizio del pubblico ufficio o servizio non essendovi il dato non determinante ma comunque significativo- in una valutazione globale - della natura pubblica dell'ente.
2.1 Escluso, poi, che si possa ritenere i responsabili della associazione dei pubblici ufficiali (nessuna attività di formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o esercizio di poteri autoritativi o certificativi è stata anche solo 3 : prospettata), doveva quindi individuarsi il «servizio di pubblico interesse» che avrebbe comportato la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Secondo i giudici di merito tale servizio consisteva nel fine dell'associazione di istituire «servizi culturali ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti della Polizia di Stato (pur aperta anche verso non appartenenti al corpo)». Va innanzitutto escluso che sia l'attività in sé di pubblico interesse (altrimenti lo sarebbe anche l'attività della associazione di dipendenti di un'azienda privata che porti i propri figli al mare); i giudici di merito hanno invece ritenuto che questa investitura di una associazione privata dell'esercizio dell'attività di pubblico interesse (perché investitura vi deve essere non bastando l'esercizio di fatto di un'attività in sé neutra) sia stata fatta dall'art. 16 del D.P.R. 147/1990 che assegnerebbe espressamente la qualità di pubblico servizio alle attività ludiche/culturali/sportive di una particolare categoria di lavoratori (Polizia di Stato) e dei loro familiari.
2.2 Ma la norma richiamata non assegna affatto un ruolo pubblico alle associazioni private. Al primo comma si legge che «l'Amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti». La genericità dei compiti non consente di individuare il pubblico servizio ma consente di individuare una tipologia di enti pubblici che è definita nel secondo comma «La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti». Si tratta quindi di enti che devono essere gestiti da (una maggioranza di) rappresentanti dell'amministrazione. E la Police Sportiva TR non lo è affatto.
3. Chiaro, allora, che i primi due commi della norma non attribuiscono alcuna gestione di pubblico servizio alla associazione in questione che non rientra negli organismi ivi citati. Le associazioni private compaiono solo nel terzo comma: «Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni». Questa disposizione autorizza solo l'assegnazione di spazi gratuiti all'interno dei locali dell'amministrazione ad associazioni cui non delega alcunché e sulle quali non esercita alcun controllo. Quindi, a prescindere dalla considerazione della specifica attività svolta (attività ludico/culturale/sportiva degli associati e loro familiari, ma anche "esterni"), né si è in presenza di un ente pubblico né di un ente privato cui sia delegato un pubblico servizio.
3.1 E' quindi escluso che il fatto di appropriazione commesso da OM fosse un peculato, procedibile di ufficio, con il conseguente obbligo per il ricorrente, nella sua qualità, di denunciarlo. In assenza della qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, il fatto integrava il reato comune di cui all'art. 646 cod. pen.. 4. Va allora considerato se la appropriazione indebita realizzata dal OM fosse reato punibile a querela, come sostiene la difesa, così essendo escluso l'obbligo di denuncia, ovvero ricorresse una delle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 646 cod. pen. che rendono il reato procedibile di ufficio. Invero va considerato che può certamente ipotizzarsi che ricorra l'abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera di cui all'art.61 n. 11 cod. pen.. Per stabilirlo, però, è necessaria una valutazione di merito che non può essere fatta in questa sede per due ragioni.
4.1 Innanzitutto, per quanto la interpretazione della citata aggravante preveda una ampia nozione del rapporto di prestazione d'opera e del ruolo dello stesso per consentire la commissione del reato, vi è indiscutibilmente necessità di accertare il rapporto effettivo del OM nell'associazione, fatto che non è stato considerato avendo i giudici di merito fatto riferimento alla diversa nozione di disponibilità della cosa da parte del pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio dell'art. 314 cod. pen.. Un tale accertamento ovviamente non può essere effettuato in questa sede.
4.2 Poi, va considerato che la diversa valutazione della natura del reato presupposto rende necessario consentire alla parte una specifica difesa sulla 5 sussistenza o meno della aggravante che rendeva il reato procedibile di ufficio. Certamente lo stesso ricorrente ha prospettato che la condotta del OM integrasse una appropriazione indebita ma solo quale reato procedibile a querela. Una eventuale riqualificazione in questa sede della notizia di) reato presupposto ritenendolo procedibile di ufficio per la sussistenza di condizioni di fatto tale da integrare l'aggravante in questione, non consentirebbe al ricorrente alcuna difesa su tali condizioni (l'esistenza della relazione di prestazione d'opera).
5. Va pertanto disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio nel quale, al fine della decisione sulla responsabilità del SS, sulla premessa che il reato commesso dal OM integrava il reato comune di appropriazione indebita, dovrà essere accertato se il rapporto di OM con la associazione integrasse il rapporto di prestazione d'opera e se il reato sia stato commesso con abuso di tale relazione, traendone le conseguenze in ordine alla procedibilità dell'appropriazione indebita ed all'obbligo di denuncia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di TR per nuovo giudizio. Roma così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2016 il Presidente il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Pierluig Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 15 LUG 2016 D E R P IL CANCELLIERE Dott. Stefano Gelfiori