Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di decreto penale, la disposizione di cui all'art. 459 c.p., come modificato dall'art. 37 l. 16/12/1999 n. 479, secondo la quale è consentito al pubblico ministero richiedere l'emissione del decreto di condanna anche per reati perseguibili a querela, purché in questa il querelante non abbia dichiarato di opporvisi, non si applica - in assenza di normativa transitoria ed alla stregua dei principi generali in tema di successione di leggi - ai reati per i quali la querela è stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 24/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere ORDINANZA
2 " MARIO ROTELLA " N. 4513
3 " GENNARO MARASCA " REGISTRO GENERALE
4 " NICOLA COLAIANNI " N. 14206/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore Repubblica Trento, nel proc.to
contro
ZO BI, n. S. Pietro Vernotico 8.11.79;
avverso ordinanza 23.3.2000 GIP stesso Tribunale;
- udita la relazione del consigliere Dr. M. ROTELLA;
- letta la richiesta di annullamento senza rinvio del p.m.;
- letta la memoria del difensore della p.o.;
ritenuto
1 - Il P.M. ha chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti di ZO BI, imputato in concorso del delitto di cui all'art. 582 CP, in danno di HI Eugenio, commesso il 19.6.99, per cui nello stesso giorno era stata proposta querela. Il G.I.P. ha respinto la richiesta per opposizione del querelante ex art. 459/1 CPP nuova formulazione.
Con il ricorso si denuncia violazione di legge, perché l'opposizione non può essere presentata fuori della querela, dal momento che non sussistono norme transitorie che regolino la materia, laddove la decisione di respingere la richiesta di decreto penale implica interpretazione della nuova normativa in malam partem dell'imputato.
2 - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il G.I.P. ha deciso come doveva, motivando tuttavia incongruamente con riferimento all'opposizione proposta dall'offeso. Ciò ha contribuito a confermare l'errore del P.M., che aveva presentato richiesta di decreto penale, in un caso nel quale non gli era consentito e che nel ricorso confonde i principi che regolano specificamente la successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 CP) per quelli generali che si applicano agli atti processuali.
Difatti, l'art 459 CPP, come sostituito dall'art. 37 L. 479/99, dà facoltà al p.m. di chiedere l'emissione di decreto penale di condanna dell'imputato ad una pena pecuniaria anche per i reati perseguibili a querela, purché in questa il querelante non abbia dichiarato di opporvisi. Tale norma non si applica ai reati per i quali la querela è stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, perché ad essa si applica la legge vigente al tempo del compimento dell'atto che implica la perseguibilità del reato, e nessuna norma transitoria è stata introdotta per porre eccezione alla regola generale (art. 11 disposizioni sulla legge in generale) in materia di successione di leggi nel tempo. Pertanto non è necessaria alcuna integrazione della querela da parte del querelante per opporsi alla eventuale richiesta del p.m. di emissione del decreto penale, dal momento che questa facoltà non gli è riconosciuta dalla legge che deve essere applicata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000