CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16977 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA RM nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni in data 21 marzo 2023 del difensore del ricorrente, avv. OL OS, che, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha replicato alle deduzioni della Procura Generale sull'inammissibilità dello stesso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 novembre 2022, il Tribunale di . Napoli, Sezione Riesame, ha annullato, per assenza di esigenze cautelari, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con LV LA CE, aveva cagionato a RA scs Penale Sent. Sez. 5 Num. 16977 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 De EP contusioni multiple (giudicate guaribili in giorni sette), con l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore, si deduce violazione degli artt. 606, primo comma, lettere b), c), ed e), 121, 127, 282, 292 e 309 c.p.p. in quanto la decisione del Tribunale del Riesame avrebbe annullato l'ordinanza cautelare solo per difetto di esigenze cautelari nonostante fosse emersa, nell'ambito delle indagini, specie a fronte delle dichiarazioni rese dal LA CE in sede di interrogatorio, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati e alle aggravati contestate in capo al DI MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, il ricorso per cassazione contro le decisioni in tema di misure cautelari, siano esse personali o reali, deve essere circoscritto in relazione alle finalità proprie di tali provvedimenti, stante la piena autonomia, peraltro, tra gli esiti della fase cautelare e le determinazioni ai fini del rinvio a giudizio. A questa conclusione è in effetti pervenuta da lungo tempo la stessa Corte Costituzionale sottolineando che differenti sono le regole di giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale, in quanto la prima è fondata sulla valutazione sommaria dei «gravi indizi di colpevolezza», ossia su un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, condotto in via "statica" sulla base degli elementi acquisiti dal pubblico ministero e su quelli eventuali addotti dalla difesa, mentre il secondo su una considerazione di utilità del passaggio alla fase processuale, che si avvale in senso "dinamico" dei dati di conoscenza acquisiti dalle indagini e di quelli prevedibilmente conseguibili nel giudizio quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle partì, sicché il decreto che dispone il giudizio non resta condizionato dalla già compiuta valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, viceversa, la sua emissione non impedisce che in sede di riesame o di appello cautelare possa riconsiderarsi la piattaforma indiziaria (Corte Cost. sentenza n. 71 dei 1996). Nel delineato contesto, occorre altresì considerare che, come per gli altri mezzi di impugnazione, anche il ricorso per cassazione nella materia cautelare deve essere supportato da un interesse concreto ed attuale, interesse che ex se non sussiste - almeno in linea generale - quando detto ricorso sia stato proposto dall'indagato che non sia più sottoposto alla misura coercitiva in quanto annullata dal Tribunale del Riesame in accoglimento delle sue richieste, quali che siano i motivi sottesi a tale provvedimento. Infatti, l'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il 2 conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331 - 01; Sez. 6, n. 46995 del 4/11/2021, Rv. 282392 - 01). Di qui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 9/9/2021, Rv. 282534 - 01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331 - 01). Tale principio opera vieppiù nella fattispecie in esame nella quale alcuna motivazione è stata resa dal provvedimento censurato sulla sussistenza, o no, di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Del resto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009) dell'art. 405, comma 1 -bis, cod. proc. pen. - che imponeva al pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., a meno che non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini - «nessun effetto vincolante e limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti può essere prodotto sul processo principale» dalla pronuncia richiesta a questa Corte in relazione al compendio indiziario, poiché tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale (al punto che anche nel caso in cui il Giudice di legittimità renda, nell'incidente cautelare, una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione - ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - vincola soltanto il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo: cfr. Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018 - dep. 2019, Rv. 276527 - 04). L'unica ipotesi nella quale è ammesso ricorso per cassazione nella materia in esame anche a fronte dell'annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame ove tale decisione sia stata argomentata solo per carenza del periculum è quella in cui l'indagato voglia ottenere così un risultato utile ai fini dell'azione di ingiusta detenzione (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 3 2011, Testini, Rv. 249002). Tale condizione, evidentemente, non sussiste nella fattispecie processuale in esame nella quale il DI MA è stato sottoposto per i fatti cui si procede solo alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vi è dunque che il ricorrente non potrebbe ottenere alcuna concreta utilità dall'accoglimento del ricorso, del quale deve essere conseguentemente dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000):
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 Il Consigliere Estensore ìt, 1' side y
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni in data 21 marzo 2023 del difensore del ricorrente, avv. OL OS, che, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha replicato alle deduzioni della Procura Generale sull'inammissibilità dello stesso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 novembre 2022, il Tribunale di . Napoli, Sezione Riesame, ha annullato, per assenza di esigenze cautelari, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con LV LA CE, aveva cagionato a RA scs Penale Sent. Sez. 5 Num. 16977 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 06/04/2023 De EP contusioni multiple (giudicate guaribili in giorni sette), con l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore, si deduce violazione degli artt. 606, primo comma, lettere b), c), ed e), 121, 127, 282, 292 e 309 c.p.p. in quanto la decisione del Tribunale del Riesame avrebbe annullato l'ordinanza cautelare solo per difetto di esigenze cautelari nonostante fosse emersa, nell'ambito delle indagini, specie a fronte delle dichiarazioni rese dal LA CE in sede di interrogatorio, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati e alle aggravati contestate in capo al DI MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, il ricorso per cassazione contro le decisioni in tema di misure cautelari, siano esse personali o reali, deve essere circoscritto in relazione alle finalità proprie di tali provvedimenti, stante la piena autonomia, peraltro, tra gli esiti della fase cautelare e le determinazioni ai fini del rinvio a giudizio. A questa conclusione è in effetti pervenuta da lungo tempo la stessa Corte Costituzionale sottolineando che differenti sono le regole di giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale, in quanto la prima è fondata sulla valutazione sommaria dei «gravi indizi di colpevolezza», ossia su un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, condotto in via "statica" sulla base degli elementi acquisiti dal pubblico ministero e su quelli eventuali addotti dalla difesa, mentre il secondo su una considerazione di utilità del passaggio alla fase processuale, che si avvale in senso "dinamico" dei dati di conoscenza acquisiti dalle indagini e di quelli prevedibilmente conseguibili nel giudizio quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle partì, sicché il decreto che dispone il giudizio non resta condizionato dalla già compiuta valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, viceversa, la sua emissione non impedisce che in sede di riesame o di appello cautelare possa riconsiderarsi la piattaforma indiziaria (Corte Cost. sentenza n. 71 dei 1996). Nel delineato contesto, occorre altresì considerare che, come per gli altri mezzi di impugnazione, anche il ricorso per cassazione nella materia cautelare deve essere supportato da un interesse concreto ed attuale, interesse che ex se non sussiste - almeno in linea generale - quando detto ricorso sia stato proposto dall'indagato che non sia più sottoposto alla misura coercitiva in quanto annullata dal Tribunale del Riesame in accoglimento delle sue richieste, quali che siano i motivi sottesi a tale provvedimento. Infatti, l'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il 2 conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331 - 01; Sez. 6, n. 46995 del 4/11/2021, Rv. 282392 - 01). Di qui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 9/9/2021, Rv. 282534 - 01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331 - 01). Tale principio opera vieppiù nella fattispecie in esame nella quale alcuna motivazione è stata resa dal provvedimento censurato sulla sussistenza, o no, di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Del resto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009) dell'art. 405, comma 1 -bis, cod. proc. pen. - che imponeva al pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., a meno che non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini - «nessun effetto vincolante e limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti può essere prodotto sul processo principale» dalla pronuncia richiesta a questa Corte in relazione al compendio indiziario, poiché tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale (al punto che anche nel caso in cui il Giudice di legittimità renda, nell'incidente cautelare, una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione - ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - vincola soltanto il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo: cfr. Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018 - dep. 2019, Rv. 276527 - 04). L'unica ipotesi nella quale è ammesso ricorso per cassazione nella materia in esame anche a fronte dell'annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame ove tale decisione sia stata argomentata solo per carenza del periculum è quella in cui l'indagato voglia ottenere così un risultato utile ai fini dell'azione di ingiusta detenzione (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 3 2011, Testini, Rv. 249002). Tale condizione, evidentemente, non sussiste nella fattispecie processuale in esame nella quale il DI MA è stato sottoposto per i fatti cui si procede solo alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vi è dunque che il ricorrente non potrebbe ottenere alcuna concreta utilità dall'accoglimento del ricorso, del quale deve essere conseguentemente dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000):
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 Il Consigliere Estensore ìt, 1' side y