Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
Integra il reato di molestie un numero elevato di contatti telefonici indesiderati, effettuati in un circoscritto arco temporale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la natura molesta di 12 contatti telefonici della durata di un secondo ciascuno, spalmati in un arco temporale di sette giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 20200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20200 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 339
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 50862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN AU N. IL 28/03/1971;
avverso la sentenza n. 284/2009 TRIBUNALE di AVELLINO, del 28/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2012 il Tribunale di Avellino ha condannato DE AN IZ, con attenuanti generiche, alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (avere arrecato molestie e disturbo a VI LA, turbandone la tranquillità e la serenità, mediante l'invio di messaggi e telefonate mute all'utenza mobile in suo uso).
2. Il Tribunale ha fondato la penale responsabilità dell'imputato sulle deposizioni rese in dibattimento dalla parte offesa VI LA e dal maresciallo dei carabinieri GIORDANO Francesco, che ha riferito su come si fosse accertato che le telefonate mute e gli sms ricevuti dalla p.o. fossero partiti dall'utenza in uso all'imputato.
3. Avverso detta sentenza propone personalmente ricorso per cassazione DE AN IZ, deducendo violazione di legge e motivazione carente ed illogica, in quanto non era stato preso in considerazione la circostanza che, nella specie, si era trattato di 12 telefonate mute, della durata di 1 secondo ciascuno, effettuate nell'arco di tre giorni;
e l'sms inviato dalla parte offesa, con il quale esso ricorrente era stato invitato a desistere da tali contatti telefonici, aveva avuto luogo dopo l'ultimo contatto, dopo il quale egli aveva cessato di effettuare altri contatti telefonici. Si era pertanto trattato di contatti telefonici che non potevano essere apprezzati come telefonate moleste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È infondato il ricorso proposto dal ricorrente, concernente la sussistenza della natura molesta delle telefonate ascrittegli. Secondo il ricorrente non si sarebbe trattato di vere e proprie telefonate, ma di 12 contatti telefonici della durata di 1 secondo ciascuno, protrattisi in un arco di tempo ricompreso fra il 12 ed il 18 settembre 2007, che sarebbero cessati da parte sua dopo aver ricevuto un sms di protesta dalla p.o., inviatogli dopo il dodicesimo contatto.
2. Va al contrario rilevato che la natura molesta di tali contatti telefonici è pur sempre collegabile al loro elevato numero, essendosi trattato, per ammissione dello stesso ricorrente, di ben 12 contatti telefonici spalmati in un arco di tempo di sette giorni (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7044 del 13/2/1998, Vittorio, Rv. 210723). Inoltre, secondo la sentenza impugnata, l'sms di protesta è stato inviato al ricorrente dalla p.o. subito dopo il primo contatto telefonico e non al termine del dodicesimo;
il che costituisce ulteriore elemento per qualificare come molesti i contatti telefonici subiti dalla p.o., essendo stata quest'ultima pur sempre costretta a subire l'arrogante invadenza e la continua ed inopportuna intromissione del ricorrente nella sua sfera personale.
3.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013