Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
5 34 1 0 1 REPUBBLICA ITALIA POPO O ITALIAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -- SEZIONE SECONDA CIVILE co te to fos - 515454 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: , Presidente R.G.N. 2010/99 Dott. Franco PONTORIERI Dott. UG RIGGIO Consigliere Cron. 11522 Rep. 1919 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Ud. 12/12/00 ○ Consigliere ) Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Dote SERGIO DEL CORS CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: a st IL SOLE 24 ORE SOLARI MATILDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 6000 10 APR. 2001 PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato FORNI FRANCO all'avvocato ROCCA E.. che lo difende unitamente 3000 CANCELLERIA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente L contro 00674358 BERTELLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 00674353 A CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, che lo difende unitamente ---- 2000 all'avvocato GOGIOSO DARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2062 -1- avverso la sentenza n. 879/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica d'ANNIBALE udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico 600) SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ,77 L1500 €9 CANCELLERIA 3549494 €0,77 L.1500 CANCELLENA 1549435 3549489 €0,77 L 1500 J549430 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 1983 il geometra Paolo Ber- tella - premesso che aveva eseguito numerose prestazioni professionali in favore di AT OL e di IG AN PE vedova OL, dalle quali aveva rice- vuto gli incarichi;
che era creditore di costoro di compensi in misura complessiva di £.21.821.602, come dalle otto parcelle "asseverate" dal collegio dei geometri della provincia di Genova;
che, detratti gli acconti ricevuti e fatti i debiti “storni”, residuava un suo credito di £.16.784.887 il cui pagamento era stato inutilmente ri- chiesto alle committenti convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Chiavari, la لله OL e la PE perché fossero solidalmente condannate al pagamento di detta somma, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Costituitesi nel giudizio, le convenute eccepirono la prescrizione presunti- va dei crediti indicati nelle parcelle nn 1. 2 e 3, negarono quelli menzionati nella al- tre parcelle e chiesero, pertanto, il rigetto della domanda. Con sentenza del 9 novembre 1993, all'esito dell'espletamento del mezzo di prova testimoniale e dell'acquisizione documentale, il tribunale adito accolse la domanda per quanto di ragione e condannò la OL al pagamento della minor somma di £.8.707.831, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno da svaluta- zione monetaria. In particolare, quel giudice: ritenne rinunziate la domanda nei confronti della PE e, quanto alla OL, l'eccezione di prescrizione presuntiva perché non riprodotta nelle conclusioni definitive e comunque inutilmente dedotta con l'ammissione di non aver pagato il debito;
accertò i soli crediti indicati nelle parcel- 3 le nn 1,2, 3, 5 e 6 nella misura di £.12.698.391 e gli acconti versati al LA nella misura di £.
3.990.560. Adita con i gravami, principale della OL, ed incidentale del LA (che si era doluto del diniego del credito indicato nella parcella n° 8) la corte d'appello di Genova, con sentenza del 2 dicembre 1997, ha rigettato l'impugnazione princi- pale e, in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza del tribunale ha condannato la OL al pagamento di ulteriori £. 786.306. Preliminarmente la corte territoriale ha rilevato di non dover pronunziare sulla eccezione della OL di prescrizione presuntiva dei crediti indicati nelle par- celle nn 1, 2 e 3 per essere detta eccezione, non riproposta nell'atto di appello, po- sta solamente nella comparsa conclusionale. E Inutilmente la OL si era doluta del non aver il primo giudice riconosciu- to la maggior deduzione di £.
4.194.090 versata in acconto al LA né lo "stor- no" di £.
3.500.000 pagate al professionista dagli obbligati UG SA e AN AN sebbene il LA non fosse presentato a rendere l'interrogatorio for- male su specifici capitoli di prova. L'assenza del LA all'udienza fissata per l'espletamento del mezzo i- struttorio era giustificata da ragioni di salute;
comunque alla mancata risposta all'interrogatorio formale non poteva attribuirsi il valore di una “ficta confessio" ma solo quello di un elemento liberamente valutabile nell'ambito degli altri esiti i- struttori. Quanto all'omessa deduzione del maggior acconto di £.
4.914.090 non vi erano altri esiti istruttori valutabili in favore della appellante attese le generiche af- 4 fermazioni del teste AN LI, figlio della OL, il quale aveva riferito che al LA la madre aveva versato somme in acconto senza precisarne l'ammontare. Quanto al diniego dello storno della somma di £.3.500.000, astraendo dal- la genericità del capitolo di prova ( vero che LA ricevette da SA UG e da AN BA SA £.3.500.000) nelle sue difese il LA aveva ammesso che all'esito di un accordo "trilatero" il SA si era obbligato a pagargli un terzo del compenso della prestazione cui questo si riferiva e di averne operato lo "stor- no", il che era documentalmente provato, mentre la OL non aveva fatto acquisi- re la certezza di un diverso accordo. Quanto al motivo di gravame concernente il credito da “rimborso spese" era pur vero che il LA non aveva dato prova degli esborsi pur analiticamente indicati, tuttavia doveva considerarsi che la molteplicità e la complessità degli inca- richi ricevuti, di progettazione di consulenza e di assistenza tecnica in giudizi civili, postulavano la necessità di accesi ad uffici pubblici, viaggi, trasferte, corrisponden- ze e quanto altro necessario all'espletamento delle prestazioni professionali richie- stegli. Doveva aversi riguardo in proposito agli artt. 115 e 116 c.p.c.. La questione concerneva fatti di comune esperienza che non esigono un'adeguata dimostrazione. Inoltre doveva considerarsi il comportamento proces- suale della OL che a fronte di un analitica esposizione degli esborsi si era tradotta non in un'analitica contestazione di quei crediti ma in un globale diniego di dover alcunché a titolo di rimborso spese. 5 Infondatamente la OL si era doluta del riconoscimento del credito di £.
8.000.000 indicate nelle parcelle 2, 3, 4 e 5 concernenti l'attività del LA di consulente tecnico di parte in un giudizio civile dinanzi al tribunale di Genova che aveva liquidato al c.t.u. £.
1.325.000 per onorari e £.670.000 per rimborso spese. Non si è avveduta l'appellante dei diversi parametri dei compensi che pre- siedono all'attività del c.t.u. e l'incarico professionale contrattualmente assunto: i primi desumibili dalle tabelle della legge n° 319 dell'8 luglio 1980 e gli altri da quelle professionali. Senza considerare, poi, che dette parcelle erano assistite dal di congruità espresso dal collegio professionale di appartenenza del LA. parere Per la cassazione di detta pronunzia ricorre la OL sulla base di cinque motivi di doglianza;
resiste con controricorso il LA. مجھے Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la ricorren- te denunzia la violazione dell'art. 2956 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia della mancata deduzione in appello della eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti indicate nelle parcelle nn 1,2 e 3. Contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale - sostiene la So- lari - quell' eccezione era stata riprodotta nell' atto di impugnazione ove in questo si legge testualmente " per tali motivi e richiamando a motivo del presente le argo- mentazioni di tutti gli scritti difensivi di primo grado" e più diffusamente esposta nella comparsa conclusionale. Il motivo di doglianza va disatteso. 6 Se l'eccezione di prescrizione non richiede l'impiego di formule sacramen- tali nondimeno la parte interessata a dedurla deve manifestare in modo chiaro ed non equivoco l'intento di avvalersene indicando le specifiche condizioni richieste dalla legge per la sua operatività, essendo infatti precluso al giudice di rilevarla d'ufficio (art. 2938 c.c.). Il che non è dato nella specie rinvenire nel generico richiamo delle argomentazioni esposte e degli scritti difensivi in primo grado mancando le specifiche ulteriori indicazioni delle condizioni di operatività della prescrizione. Ciò in particolare, nella specie, occorreva nel giudizio di appello avuto ri- guardo al carattere non totalmente devolutivo di questo mezzo di impugnazione ri- E venibile nella formula dell'art. 342 c.p.c., unitamente alla specifica indicazione delle ragioni di censura speculari a quelle dedotte dal primo giudice a sostegno della ri- tenuta rinunzia all'eccezione di prescrizione ed al suo diniego, in ogni caso, fonda- to sul disposto dell'art. 2959 c.c.. Con il secondo motivo del ricorso la OL, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione degli artt. 116, 232 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, di diniego del maggior ac- conto versato al professionista di £.
4.914.090. La corte territoriale - sostiene la ricorrente - nel ritenere liberamente valu- tabile unitamente agli altri esiti istruttori la mancata risposta del LA all'interrogatorio formale su uno specifico capitolo di prova per interrogatorio formale ha ritenuto che non adiuvassero la tesi dell'odierna ricorrente le generiche affermazioni del teste LI 7 In proposito il giudice dell'appello non ha tenuto conto degli altri testi che avevano fatto acquisire le "illegittime pretese" del LA né dell'aver i testi Perel- la e UI affermato di aver l'odierna ricorrente sostenuto le spese delle foto- grafie e delle eliografie riferibili alla progettazione della casa di Rialto. Né quel giudice si è pronunziato sulla richiesta di giuramento suppletorio posta all'udienza del 7 luglio 1995. Il motivo non può essere accolto. Avuto riguardo al principio di “autosufficienza" del ricorso desumibile dal- la formula del n° 3 dell'art. 366 c.p.c. -della sommaria esposizione dei fatti ( so- stanziale e processuali) di causa dalla quale solamente alla Corte trarre una loro 11 sufficienza conoscenza senza dover far ricorso a fonti integrative di conoscenza, il ricorrente che si duole dell'omesso esame, da parte del giudice del merito, di deci- sive risultanze probatorie ha l'onere di riprodurre nell'atto di impugnazione dette risultanze onde non precludere alla Corte la verifica della correttezza della censura. Nella specie, la OL si è doluta dell'aver il giudice del merito vagliato, con esito negativo, la sola deposizione del LI con pretermissione di quanto ri- ferito da altri testi, fra i quali il RE ed il UI, ma non si è data carico di riprodurne le dichiarazioni. Inoltre, non considera la ricorrente che il giuramento suppletorio costitui- sce un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti perché rimesso al pote- re discrezionale del giudice del merito. Costui lo dispone quando abbia ritenuto che i mezzi istruttori assunti ad iniziative delle parti abbiano fornito una “probatio se- 8 miplena"dei fatti controversi e non deve pertanto esporre le ragioni del diniego quando la sua assunzione sia stata sollecitata dalle parti. Con il terzo motivo la ricorrente, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione degli artt. 116, 232 c.p.c. e 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, del mancato “storno” della somma di £.
3.500.000 corrisposte da UG SA. -assume la OL - dopo aver ritenuto liberamente va- La corte di merito lutabile la mancata risposta del LA a specifici capitoli di prova per interrogato- rio formale ed affermato che l'appellante principale non aveva fatto acquisire i termini di un accordo trilatero diverso da quello ammesso dal professionista, non ha valutato la nota del legale di parte avversa del 6 giugno 1983 nella quale era menzione di un versamento di UG SA della somma di £.
2.900.000 che con l'iva raggiunge l'importo in contestazione: l'ammissione dell'esistenza di un accor- do trilatero da parte del professionista avrebbe dovuto indurre il giudice dell'appello a ritenere che il SA avesse già pagato quanto esposto nella parcella così che il pagamento non poteva riferirsi ad altre e diverse prestazioni. Queste censure sono inidonee alla cassazione della sentenza impugnata Esse in parte sono estranee alla “ratio" che sorregge la decisione sul pun- to. Il giudice del merito nell'esercizio del potere istituzionale conferitogli dall'art. 232 c.p.c., incensurabile in questa sede quando come nella specie sia stata resa adeguata ragione, ha ritenuto di non poter accogliere il motivo di doglianza. 9 In proposito detto giudice, dopo aver rilevato che il LA aveva ammes- so che il SA si era obbligato nei confronti suoi e della OL al pagamento di un terzo del compenso cui l'accordo “trilatero" si riferiva e che, avendo ricevuto la corrispondente somma di danaro da quell'obbligato, aveva provveduto al relativo "storno” e non ne aveva fatto domanda alla OL, ha osservato che l'odierna ri- corrente non aveva provato un accordo di contenuto diverso da quello ammesso dal professionista e non, come si denunzia nel ricorso, dell'aver il LA imputa- to ad altro credito quel pagamento. Le residue censure si rivelano improponibili nella misura in cui si risolvono r nell'attesa di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, esorbitante dai compiti istituzionali di questa Corte. Con il quarto motivo la OL, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., denunzia la violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. -La corte territoriale sostiene la ricorrente- ha ritenuto che il credito di rimborso delle spese costituisse in relazione alla complessità ed alla molteplicità degli incarichi conferiti al professionista un fatto corrispondente alla nozione di comune esperienza e che a fronte della analitica esposizione di dette spese l'odierna ricorrente non avrebbe dovuto trincerarsi dietro un totale diniego di dover alcunché a titolo di rimborso. Palesi sono le violazioni degli artt. 115 e 2697 c.c. poichè mentre i fatti che non debbono essere provati sono quelli indubitabili ed incontestabili, quelli co- stitutivi di una pretesa debbono essere rigorosamente provati. 10 Né ha considerato il giudice dell'appello che la prova degli esborsi deve essere fornita dal geometra secondo quanto dispone la legge n° 144 del 1948 la quale regola i compensi ed il rimborso spese per i geometri in relazione al tempo impiegato ed agli esborsi sopportati. Anche queste doglianze si rivelano inidonee alla cassazione della sentenza impugnata. Rammenta in proposito la Corte che nelle ipotesi in cui il giudice del meri- to abbia fondato la decisione su una pluralità di autonome ragioni, ciascuna astrat- tamente idonea a sorreggerla, l'omessa impugnazione, con il ricorso per cassazio- ne, anche di una sola di esse determina l'inammissibilità delle doglianze esposte in r quanto la loro eventuale fondatezza non inciderebbe sulla “ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa ( in proposito vedasi “ex multis” la pronunzia di questa corte n°9057/99). Nella specie, il giudice del merito ha esposto due autonome "rationes deci- dendi", ciascuna idonea a sorregge la decisione in punto di accertamento del credi- to del professionista di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento degli in- carichi. La prima “ratio" concerne l'acquisita certezza, riferita al disposto dell'art. 115 c.p.c., di quel credito avuto riguardo alla molteplicità ed alla complessità degli incarichi commessi al professionista, tali da rendere certe, sulla base della "comune esperienza", la necessità e la congruità degli esborsi indicati nella parcella. 11 La seconda “ratio" concerne la fonte del convincimento dell'esistenza e della misura del credito desunto dal comportamento processuale delle parti: questa ulteriore ragione, fornita con l'espressa menzione del II comma dell'art. 116 c.p.c., non è oggetto di specifica doglianza. Con il quinto motivo in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. la OL denunzia la violazione della legge 8 luglio 1890 n° 319 ed il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, del riconoscimento del credito di £.
8.000.000 per l'attività prestata dal LA come consulente tecnico di parte nel giudizio civile dinanzi al tribunale di Genova. -in proposito ha affidato la La corte territoriale osserva la ricorrente G motivazione a due proposizioni: la prima concernente la diversità dei parametri le- gali che presiedono al compenso del c.t.u., nominato dal giudice, ed il professioni- sta incaricato dalla parte della propria difesa tecnica;
la seconda, relativa ad un ri- tenuta congruità della spettanza asseverata dal parere del collegio dei geometri. Non ha considerato il giudice dell'appello che la stessa legge regola en- trambe le prestazioni nè che il parere di organo professionale è solamente vincolan- te per il giudice del procedimento monitorio. Queste censure vanno disattese. Quanto alla prima, va rilevato che la ricorrente, non osservando l'onere della specificità dei motivi di doglianza imposto dal n° 4 dell'art. 366 c.p.c., denun- zia genericamente la violazione della legge n° 319 del 1980 senza indicare il come il giudice, nell'aver ritenuto che detta disciplina riguardasse i soli compensi per le 12 operazioni compiute da esperti su incarico dell'autorità giudiziaria, si sarebbe di- scostato dall'obiettività giuridica di detta normativa. Quanto alla seconda censura, contrariamente a quanto denunzia la OL, il giudice del merito non ha attribuito efficacia vincolante all"" asseverazione" forni- ta alla parcella dal “collegio professionale” di appartenenza del LA, ma, come finisce con l'ammettere la ricorrente stessa nell'esposizione della doglianza, ha e- spresso una valutazione di attendibilità concernente la congruenza delle “voci" e- sposte nella parcella a quelle della tariffa professionale. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente condanna della ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legit- timità (art. 385, I comma, c.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in £ 125800 oltre £.
1.500.000 per onorari. Roma, il 12 dicembre 2000. Il Presidente (dr France Pontorieri) Il Consigliere estensore (dr EnricoSpagna Musso) IL CANCELLITRE C1 Paolo Tatarico Talezics DEPOSITAT ION C LA Roma 10 APR. 2001 IL CANCELLEDE Lelezio 13 80000 330000 M O 2001 R 0 TE $330,00 A G. TR кой EN LU E н 7 D вчи 1 IO C ь in FFI valuate ale $14.237 a Registrate re U сет A ente INI) и irig ang CHCH в D M сно (lire AC issa p. F. M. H (C (D }