Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L L 7 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R REPUBBLICA ITALIANA I 3 A G E LA CORTE S03257/ 0 1 D 6 E E 4 T N . . IN N N T T E T S S I R E ( A DICASSAZION Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7932/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.6720 Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SORA TERESA DI IA UR & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S GIROLAMO EMILIANI 19, presso lo studio dell'avvocato D'APICE FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
- intimato -
IA US;
avverso la sentenza n. 1099/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 31/1/1998, depositata il 09/02/98; 2000 RG. 10842/1997; 1800 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La s.n.c. OR Rosa, con atto di precetto del 23 maggio 1996, chiese a PE AR il pagamento della somma di oltre lire 4 milioni. PE AR, con atto del 13 marzo 1997, propose opposizione al precetto davanti al pretore di Roma, deducendo che aveva estinto in più soluzioni l'obbligazione di pagamento e che alcune voci dell'atto di precetto non erano dovute. Il pretore, con ordinanza, dato atto che il debito- re aveva pagato in parte il debito, dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti davanti al giudice di pace della stessa città per la decisione della controversia relativa alle somme non pagate.
2. La causa, con atto del 13 marzo 1997, è stata riassunta davanti al giudice di pace da PE Ciar- lantini, il quale ha chiesto, per quanto interessa, che sia accertato l'avvenuto pagamento dell'importo indica- to nell'atto di precetto e non dovute taluni importi indicati nell'atto di precetto. 2 3. Il giudice di pace, con sentenza del 9 febbraio 1998, ha rigettato l'opposizione, ha dichiarato che il residuo debito di PE AR ammontava a lire 597.000 e lo ha condannato al pagamento di questo im- porto con gli interessi legali, oltre le spese del giu- dizio liquidate, per un terzo, in lire 940.000. 4 Per la cassazione di questa sentenza la s.n.c. OR ES di Urano AR ha proposto ricorso, affidandone l'accoglimento a due motivi, illustrati con memoria. L'intimato PE AR non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due motivi del ricorso si riferiscono, rispet- tivamente: a) alla compensazione, per due terzi, delle spese del giudizio;
b) alla determinazione delle spese e dei diritti di procuratore per come essi sono indica- ti nell'atto di precetto.
2. La dichiarazione di parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione, censurata con il primo motivo del ricorso, non è sindacabile nel giudi- zio di legittimità. Infatti, il sindacato di questa Corte è ammissibile soltanto quando sia stato violato il divieto, sancito nell'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, 3 le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa : sent. 21 aprile 1999 n. 4347; 3 aprile 1999, n. 3267; 21 febbraio 1998, n. 1887, tra le più recenti. Nel giudizio che si è svolto davanti al giudice di pace di Roma alla s.n.c. OR ES non è stata attri- buita la posizione di parte vittoriosa nel processo. Tanto basta avere accertato per dichiarare non am- missibile la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 1 della legge 13 giugno 1942, n. 794 sugli onorari di avvocato e diritti di procuratore per pre- stazioni giudiziali in materia civile. La sentenza impugnata ha proceduto alla determina- zione delle spese e dei diritti di procuratore indicati nell'atto di precetto con riferimento al valore della causa determinato nella classe da lire 500.000 a 1 mi- lione. La ricorrente si duole del fatto che nella sentenza manca il riconoscimento di talune voci relativamente ad un pignoramento presso terzi da essa eseguito.
3.1. L'art. 17 cod. proc. civ. stabilisce che il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forza- ta si determina dal credito per cui si procede. 4 Davanti al giudice di pace si discuteva di un cre- dito di lire 945.202. Pertanto, la decisione è stata emessa secondo equi- tà, indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia fatto riferimento all'equità: per tutte Cass. 23 settembre 1998 n. 9493,SU.
3.2. Inquadrata la vicenda in questi termini, il ricorrente non può dolersi della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di pace, in quanto la do- glianza investirebbe la regola di equità, di per sé in- sindacabile. Il secondo motivo del ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Conclusivamente l'intero ricorso deve essere ri- gettato. Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio nel quale l'intimato non ha svolto attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della terza sezione civile del- la Corte di cassazione, il 10 novembre 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. & Wees Il PresidentePresidents"Auguro quibanفلام 5 Giovanni Giambattista аму CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, li 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista . R O C 1