Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
8859190 Aula A REGISTRAZIONE INN. 813/03 REPUBBLICA ITALIANA D.P.R. 26/4/ DA 0 71 N. 131 AM ACOR ESENTE AI SENSI DEL TRIBUT AS PREMA DY CASSAZIONE TERIA A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Papa Enrico Presidente R.G.N.06426/98 Dott. Oddo Massimo Consigliere Dott. Amari Eugenio Consigliere Cron. 17166 Dott. Giuliani Paolo Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 02/10/2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AM RO;
- intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. n. 14 n. 359/14/97 del 1/7/97, depositata il 21 luglio 1997. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .3465 CAMPIONE CIVILE 1 59190 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il controri corrente, l'Avv. Giuseppe Morsillo (con delega) che si riporta alle difese articolate nel controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AM RO, con rogito del 29 giugno 1988, acquistava quale terzo assuntore degli obblighi derivanti dal concordato fallimentare della S.r.l. Agricola Divino Amore, un complesso immobiliare urbano e rurale denominato "La Giostra". Nel rogito veniva indicato il corrispettivo pagato di lire 294.299.259, corrispondente alla somma degli importi pagati dall'assuntore a 13 creditori del fallimento. L'Ufficio del Registro di Roma con avviso di accertamento di valore n. 32352 rettificava il valore finale elevandolo a lire 1.832.000.000. Avverso detto avviso il dr. AM proponeva ricorso deducendo vizio di motivazione e contraddittorietà nella suddivisione e imputazione dei valori. Il 9 ottobre 1990 era stato notificato allo AM 2 avviso di liquidazione INVIM e relativi interessi e sovrattasse per complessive lire 319.900.000. Anche avversO tale avviso il dr. AM produceva ricorso. Durante la pendenza dei due processi veniva notificata allo AM una cartella di pagamento di lire 407.821.240 per INVIM e relativi interessi e penalità, nel presupposto che l'avviso notificato ai fini INVIM anche alla società Divino Amore e al curatore fosse diventato definitivo. Con decisione del 30 settembre 1993 la Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma riuniva i due procedimenti ed annullava "gli atti di cui in motivazione" compresi, pertanto anche la cartella ed il relativo avviso di mora. L'Ufficio proponeva appello. La Commissione di Secondo Grado di Roma confermava la decisione impugnata. Proposto ricorso in Centrale, da parte dell'Ufficio, la sezione XXIV, con decisione 23.5.96 depositata il 12 luglio successivo, annullava la decisione impugnata. La Commissione statuiva che l'assuntore fallimentare rispondesse dell'INVIM non come responsabile solidale ma in luogo del fallito, mentre per la valutazione riteneva che dovessero applicarsi i criteri dell'art. 52 DPR 131/86, rimandando alla Commissione di merito per la quantificazione del valore secondo detti 3 principi. La Commissione Regionale, con decisione del 1 luglio 1997 depositata il successivo 21 luglio, dichiarava applicabile la valutazione automatica in relazione all'immobile adibito ad abitazione, confermando, invece, il valore dichiarato di lire 100.000.000 per i terreni e i fabbricati rurali. Avverso detta sentenza l'Avvocatura generale dello Stato proponeva ricorso per cassazione deducendo la "violazione ed errata applicazione dell'art. 52 del DPR 131/86 e dell'art. 12 L. 13.5.88 n. 154". L'intimato resisteva con controricorso.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ed il ricorso principale va ritenuto inammissibile perché tardivo. E' noto che l'interpretazione dell'art. 38 del d.l. 31 dicembre 1992, n. 546 è stata oggetto di contrasto. Si è ritenuto che la sentenza di appello, in tema di contenzioso tributario, dovesse essere notificata all'Amministrazione presso 1'Avvocatura dello Stato anche quando la stessa non aveva assistito l'ufficio impositore in secondo grado e che fosse nulla la notifica effettuata all'ufficio che aveva partecipato al giudizio di appello;
si è sostenuto, per altro 4 verso, che la notifica potesse essere validamente effettuata all'ufficio suddetto, salvo che esso fosse stato assistito, in secondo grado, dall'Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso nettamente prevalente nel secondo senso: vedi le sentenze Cass. Sez I civ., 3 ottobre 1998 n. 9846, 21 ottobre 1998 n. 10420, 28 aprile 1999 n. 42776. In tema di contenzioso tributario, il ricorso per Cassazione notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del d.l. n. 546/92, la sentenza della Commissione tributaria regionale deve essere notificata all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emesso l'atto impugnato о non ha emanato l'atto richiesto, e non presso 1'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'Amministrazione finanziaria (così la sentenza n. 9846/1998). L'art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha introdotto una interpretazione autentica dell'art. 38 del D.L. n. 546/19992, nel senso che la notifica della 5 sentenza di appello deve sempre essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente. Tale interpretazione autentica è stata dichiarata sentenza 15 illegittima dalla Corte costituzionale con novembre-22 novembre 2000, "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38, comma 2, del d.l. 546/1992". Ritiene questa Corte, sulla scorta della prevalente del giurisprudenza formatisi prima dell'intervento legislatore formalmente interpretativo, ma sostanzialmente modificativo del "diritto vivente" che anteriormente all'entrata in vigore della ridetta legge n. 133/1999 sia valida la notifica della sentenza di. appello effettuata all'ufficio il quale ha partecipato al giudizio e non all'Avvocatura dello Stato. Nella fattispecie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata notificata il 10 dicembre 1997 all'Ufficio Atti Pubblici di Roma. Da tale data, essendo valida la detta notifica, è decorso il termine "breve" di sessanta giorni. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato stato notificato il 2 aprile 1998, dopo oltre tre mesi e quindi è inammissibile. 6 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 2 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Enrico Papa Шами ملدا مشده IL CANCELLIERE Dr. Ennio Amicone CAN TILERIA что DEPOSITA 1.9 MAG. 2003 Oggi IL CANGELBERIC Dr. Ennio Amicone лио