Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile. (Fattispecie relativa al sequestro del corpo del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2017, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
08207-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2017 GRAZIA LAPALORCIA -· Presidente - Sent. n. sez. 1434/2017 Rel. Consigliere - CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.32181/2017 LUCA PISTORELLI BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XU AN nato il [...] a [...]( CINA) avverso l'ordinanza del 05/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA とこ visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori avv.ti Cristiano Conte e Francesco Simone, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Xu AN ricorre avverso l'ordinanza del 5 aprile 2017 con la quale il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta dal Xu avverso il decreto del Procuratore della Repubblica in sede del 25 febbraio 2017, dispositivo della perquisizione e del sequestro dei locali della Xin Chang Cheng s.r.l.. Il provvedimento ablativo era adottato nel procedimento a carico di XI ZH e Mo CH per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., e portava al sequestro di 8.544 calzature in quanto in quanto riproduttive di modelli registrati Adidas, e pertanto corpo del reato di cui sopra. L'istanza di riesame era ritenuta inammissibile in quanto proposta dal Xu quale indagato, come tale privo di interesse ad impugnare il sequestro di beni di proprietà della società Xin Chang Cheng e dei quali non avrebbe titolo ad ottenere la restituzione, e comunque presentata da difensori privi di procura speciale rilasciata dal Xu quale legale rappresentante della società.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta carenza di interesse all'impugnazione, rilevando che il Xu, oltre ad essere indagato, è legale rappresentante della Xin Chang Cheng ed in quanto tale destinatario del provvedimento di sequestro, ed osservando come in tema di sequestro probatorio, quale è quello di cui si discute, l'interesse a proporre la richiesta di riesame prescinda dalla possibilità di ottenere la restituzione dei beni, secondo principi giurisprudenziali diversi da quelli relativi al sequestro preventivo citati nel provvedimento impugnato, che comunque ammettono anche in quel caso l'interesse ad impugnare dell'indagato che vi abbia concreto interesse.
3. Con la memoria depositata il ricorrente allega precedenti giudiziari relativi a ordinanze pronunciate dal Tribunale di Roma, nei confronti dello stesso 2 07 ricorrente, su istanze di riesame aventi analogo oggetto e non ritenute carenti di interesse ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La carenza di interesse al riesame del Xu, quale indagato, era ritenuta nel provvedimento impugnato in base alla considerazione per la quale tale interesse presuppone la possibilità di ottenere la restituzione in proprio favore dei beni sequestrati, nella specie esclusa per il fatto che le calzature in sequestro appartenevano ad un soggetto, vale a dire la Xin Chang Cheng s.r.l., e solo quest'ultima pertanto poteva essere beneficiaria della restituzione e pertanto interessata alla stessa. Come correttamente rammentato dal ricorrente, questa Corte Suprema ha però in altra occasione affermato il principio per il quale l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dalla possibilità di ottenere la restituzione della cosa sequestrata, in quanto al soggetto indagato deve essere riconosciuto diritto di chiedere la rimozione degli effetti del provvedimento ablativo anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile a suo carico (Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). l'esistenza dell'orientamento,Non va naturalmente trascurata successivamente formatosi, per il quale la richiesta di riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il bene in sequestro sia stato restituito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251; Sez. 2, n. 32881 del 05/07/2007, Sandalj, Rv. 237763). I casi trattati in questa linea giurisprudenziale riguardano, tuttavia, il sequestro di cose pertinenti al reato, in relazione ai quali veniva posta la questione della tutela della loro disponibilità patrimoniale, e non della posizione dell'indagato rispetto alla loro funzione probatoria;
nessuno di tali casi avendo in particolare ad oggetto il sequestro di cose costituenti, come nella situazione in esame, il corpo del reato per il quale si procede. Relativamente a questo aspetto, assume invece rilevanza, per l'indagato, la possibilità di far valere l'illegittimità del provvedimento acquisitivo di un elemento di prova a suo carico;
tanto dando luogo ad un diritto di difesa che non può trovare espressione procedimentale se non nell'impugnazione del provvedimento di sequestro, alla quale pertanto 3 l'indagato, secondo il principio enunciato nella citata sentenza Galletti, ha indubbio interesse. Nella specie, il Xu aveva pertanto interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro nella sua posizione di indagato, rimanendo superate le questioni sulla legittimazione del predetto ad impugnare in nome della società proprietaria dei beni sequestrati. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna, Sezione del riesame.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna, Sezione del riesame, per nuovo esame. Così deciso il 22/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore 10/0 1/ Carlo Baza Depositato in Cancelleria Grazia Lapalorcia Roma, li 20 FEB 2018 IL CANCELLIERE Rossana Cacace 4