Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9865 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
IN NO09 865 / 02 Aula 'B' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente - R.G.N. 19595/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron..26476 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: AR VE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 delega in atti;
768 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3600/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 09/07/99 R.G.N. 349/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 5 marzo 1998 IN OS sostenendo che suo marito LO SO, titolare di rendita per silicosi, era deceduto per l'efficienza causale o concausale di questa infermità, chiese la condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) alle prestazioni dovutele quale vedova superstite ed avente causa. A seguito di parere tecnico d'ufficio, il TO respinse la domanda. E con sentenza del 9 luglio 1999 il Tribunale ha respinto l'appello. Da una generale angolazione, il giudicante premette, che necessario presupposto del diritto in controversia è la causale o concausale incidenza della silicosi o d'una sua diretta conseguenza (anche come mera accelerazione del processo) nel determinismo della morte dell'assicurato. E nel caso in esame il consulente tecnico d'ufficio, particolarmente qualificato in quanto specialista in medicina legale, aveva escluso non solo l'esistenza d'una connessione, anche solo concausale, fra la silicosi, da cui il SO era affetto, e la morte, bensì il ruolo della silicosi nel determinismo della cardiopatia ischemica;
questa malattia non solo era emersa esclusivamente da cause proprie, bensì era stata l'esclusiva causa del decesso. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IN OS, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché omessa motivazione, la ricorrente sostiene che, in base a questa norma, in un soggetto affetto da silicosi le infermità dell'apparato биоло respiratorio o cardiocircolatorio assumono rilievo indipendentemente dal fatto di essere geneticamente connesse alla predetta malattia;
poiché di questa sono considerate un naturale aggravamento, esse sono rilevanti per lo stesso fatto della loro esistenza. In tal modo, gli esiti delle infermità polmonari e cardiocircolatorie, le quali siano associate a silicosi, sono coinvolti nello stesso ambito assicurativo della silicosi: per l'inscindibile legame di associazione, il decesso determinato dalle predette infermità è riconducibile alla silicosi. Nel caso in esame restava irrilevante l'insussistenza della connessione causale fra silicosi e decesso, essendo determinante la connessione fra malattia cardiocircolatoria e decesso, nell'ambito dell'associazione di questa malattia con la silicosi. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nell'ipotesi di invalidità o di morte causate da silicosi od asbestosi di gravità anche minima purché associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di 4 connessione causale, né ha introdotto alcuna presunzione di causalità per le ipotesi nelle quali alla silicosi od all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio (Cass. 7 giugno 2001 n. 7718). Pertanto, per le ipotesi previste alla lettera "a" dell'art. 145 биоло dell'indicato d.P.R., al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia la conseguenza diretta di dette tecnopatie,si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito nell'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude i neo causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi previste dalla lettera "b" dell'art. 145, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - anche minimo e concorrente, ed eventualmente solo in termini d'un alto grado di probabilità con la malattia associata, da intendersi secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica (Cass. 9 luglio 2001 n. 9297). Né vi sono elementi per non condividere questi principi. ✓ ricorsodeve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. prel. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del 5 giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Dieke Cusso IL PRESIDENTE Savelle il Presidente: IL CANCELLIERECutie HI Cons. estensore: Depositata in Cancelleria -6146 2002 Ogor, CANCELLIERE 533 6