Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 1
Nel caso in cui la misura cautelare, disposta in fase di indagini preliminari, sia eseguita nel corso del dibattimento nei confronti di soggetto latitante, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela.
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio di garanzia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
03470-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Anna Petruzzellis Presidente - Sent. n. sez. 1824 Angelo Costanzo -CC 03/11/2020 Angelo Capozzi Relatore - R.G.N. 21361/2020 Riccardo Amoroso Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE RE, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/6/2020 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso la ordinanza emessa il 21/5/2020 dalla Corte di appello di Ancona con la quale è stata rigettata l'istanza difensiva proposta nell'interesse di RE FE volta alla declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti per omesso interrogatorio dello stesso imputato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo inosservanza dell'art. 294 cod. proc. pen. e difetto di motivazione trattandosi di omissione conseguente alla emissione di una ordinanza cautelare emessa nella fase antecedente l'udienza dibattimentale in appello, dopo che si era svolto il processo di primo grado in costanza della latitanza dell'imputato che mai aveva partecipato al necessario contraddittorio.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva sul rilievo che non era previsto l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. trattandosi di una ordinanza cautelare eseguita successivamente alla celebrazione del processo di primo grado al quale l'imputato si era sottratto con la sua latitanza.
5. L'assunto è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa presuppostisussistenza dei dellala cautela (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271582), diretto contatto che, nella specie, non si è verificato soltanto per la volontaria sottrazione dell'imputato al processo non potendosi - pertanto- rivendicarlo ad libitum ed in via postuma.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Я 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/11/2020. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Angela Capozzi au العسر DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 27 GEN 2021 IL CANCELLIRE. Patrizia DiLaurenzio 3