Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
329 9 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.11247/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 7678 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Alberto SPANO' Presidente Ud.
8.1.2002 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA MadelleVittone 10 sul ricorso proposto da: ma, √pressoAGENZIA IPPICA GINESTRA s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, l'avv. Giancarlo Castagna, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Tullio Fortuna;
- ricorrente 19
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Fabrizio Correra e Fabio - 1 - Fonzo con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- intimato con procura -- avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.861 del 5.6.1998, reg.gen. n.757/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Castagna Uditi gli avv. Giancarlo Catagni per delega avv. Fortuna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.6.1998 il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti della s.n.c. IPPICA GINESTRA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto per contributi al Servizio Sanitario Nazionale per il periodo gennaio 1987-febbraio 1992 per prestatori d'opera addetti ai totalizzatori della società. Osservava in motivazione che la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato aveva ritenuto che, mentre dall'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale e sino al 1° gennaio 1984, i contributi non dovevano essere versati all'INPS, successivamente in applicazione D.P.R. 1 agosto 1984 n.669 i contributi di malattia -2- dovevano essere versati all'Istituto. Osservava, quindi, che l'introduzione del servizio sanitario nazionale non toglieva significato alla successiva inclusione degli addetti ai totalizzatori tra i lavoratori dello spettacolo che devono fruire anche dell'assicurazione contro le malattie con l'INPS, in quanto resta la copertura assicurativa per le prestazioni economiche di malattia e di maternità, e non sarebbe logico che questi soggetti, parificati per volontà del legislatore agli altri lavoratori dello spettacolo, restassero privi di dette prestazioni. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo la s.n.c. Ippica Ginestra, illustrato poi con note;
l'INPS ha soltanto depositato procura a difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo profilo del motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale nello stabilire la regola giuridica della fattispecie abbia sostenuto la sua argomentazione con la proposizione tralaticia di massime di questa Corte, peraltro superate, senza una pur minima esegesi personale, con ciò violando l'art. 113 c.c. in quanto secondo la massima di una sentenza di questa Corte il giudice deve dare ragione della interpretazione adottata. Va rilevata la singolarità, oltre che l'infondatezza della censura, non solo perché critica il metodo espositivo della motivazione della sentenza impugnata, esplicando le ragioni della doglianza attraverso il medesimo metodo di riproduzione di massime, -3- ma soprattutto perché chiede a questa Corte di cassare per violazione del principio di legalità una sentenza che ha applicato i principi di diritto da essa enunciati. Va poi rilevato che la legge non richiede al giudice l'esegesi personale, di cui la ricorrente lamenta la mancanza, ed anzi va affermato che il conformarsi dei giudici di merito ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, cui spetta ex art.65 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 di assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale, cosi come delle Sezioni di essa a quelli fissati dalle Sezioni Unite della Corte, secondo il principio desumibile ex art.374, secondo comma, c.p.c., costituisce normalmente l'esatto adempimento della austera servitù alla legge, stabilita per il giudice dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 113 del codice di procedura civile, perché esso soddisfa l'altro fondamentale valore dell'ordinamento della certezza del diritto. Se la supremazia del principio di legalità consente al giudice di dissentire anche da principi giurisprudenziali consolidati, questa possibilità non comporta che egli debba motivare quando, invece, si conformi espressamente ad essi. Con un secondo profilo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dei DPR n.669 del 1983 e n.1006 del 1986, art.3, comma 2, D.L.C.P.S. n.798 del 1947 ratificato con legge n.2388 del 1952 e legge n.833 del 1978, afferma che l'estensione della iscrizione all'ENPALS degli addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche con rapporto di lavoro autonomo, essendo successiva alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non poteva comportare la reviviscenza dell'obbligo di - 4 - assicurazione contro le malattie, propria del soppresso sistema delle mutue, in forza del quale i datori di lavoro erano tenuti a versare i contributi per il S.S.N. all'INPS. Le censure sono infondate. Il principio, affermato dalla sentenza impugnata e contestato con il ricorso, è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.581 del 10.8.1999, che, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha enunciato il principio:”I lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alle ricezione delle scommesse presso le sale corsa e le agenzie ippiche elencati insieme ad altri prestatori d'opera, che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art.3 d.lvo.c.p.s. n.708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n.2388 del 1952 e poi sostituito dai d.p.r.n.699 del 1983 e n.1006 del 1986 – hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt.2, 12, 13 e 14 del d.lvo c.p.s. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal servizio Sanitario Nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione della indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n.833 del 1978; le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'INPS, a norma dell'art. 76 della legge n.833 del 1978 citata, e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei d.p.r. n.669/83 e 1006/86 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale." -5- Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attrice soccombente e non avendo svolto l'intimato alcuna attività difensiva.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma 128.1.2009 Il Consigliere, est/ Il Presidente Frankfurt. Деви в سمها IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 7 MAR 2002 Y IL CANCELLIERE R O C I D , O L L O P 0 1 5 . 3 1 6 2 . 0 2 -6-