Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione di variazione patrimoniale alla polizia tributaria (art. 31 della legge n. 646 del 1982), è necessaria un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere detta comunicazione da parte di coloro che ne sono obbligati (nella specie soggetto condannato per associazione mafiosa), né, a tal fine, può rilevare il dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, a maggior ragione nel caso in cui tale variazione sia dovuta ad un acquisto a titolo di successione ereditaria, attestata da un notaio, in quanto, ancorché la pubblicità dell'atto da cui è scaturito il mutamento patrimoniale non valga a sostituire la predetta comunicazione prevista dalla legge, è necessario accertare - trattandosi di delitto e non di contravvenzione o di mera violazione amministrativa - la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/01/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 20
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007846/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CE, N. IL 02/09/1959;
avverso SENTENZA del 03/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udito il P.M., in persona del S.P.G., Dott. MONETTI V., che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO
1 - La Corte di Napoli, su appello del P.M., in riforma di sentenza del Tribunale, ha condannato AR VI con attenuanti generiche ad a. 1 e m. 4 rec. ed euro 7.500 di multa, ai sensi degli artt. 30 e 31 L. 646/82, perché condannato definitivamente due volte per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ometteva di comunicare, al Nucleo PT G.F. di Napoli, l'avvenuta variazione nell'entità e nella composizione del proprio patrimonio nei termini di legge, avendo ricevuto in eredità, con atto di divisione del 14.12.93, beni immobili del valore complessivo di 20 milioni di lire (accertato il 21.11.00).
Il ricorso denuncia:
1 - erronea applicazione artt. 30 e 31 L 646/82 - in relazione art. 42 CP (mancato accertamento della coscienza e volontà di omettere la comunicazione e mancato accertamento del valore reale dei beni);
2 - erronea applicazione art. 5 CP (errore scusabile circa la correttezza e legittimità del proprio comportamento per l'intervento tecnico qualificato del notaio):
3 - vizio di motivazione, a fronte delle giustificazioni rese dal Giudice di 1 grado.
2 - Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Il reato di cui si tratta è omissivo proprio, ovvero privo di evento naturalistico, laddove quello giuridico consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali di un condannato o prevenuto per mafia, insito nella qualificazione del soggetto attivo. A tanto si collega, in funzione di sbarramento, la sanzione di inadempimento dell'obbligo di adempimento della comunicazione alla Polizia Tributaria.
In questa luce Cass. Le Pera (Sez. 1^, n. 10024/02), rammentata nel ricorso, ha stabilito che, in relazione all'omissione di comunicazione di variazione patrimoniale alla Polizia Tributaria, il dolo non è in re ipsa, ovvero non si presume dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione è stipulata mediante atto pubblico notarile (cfr. CED rv. 221494). La sentenza trova seguito in Cass., Sez. 6^, Libri e altro. Cass. Gallico (Sez. 5^, n. 11398/03) ha invece rimarcato che il dolo è configurarle, anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico, e come tale soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 10 della citata legge (v. Corte costituzionale, 28.12.01 n. 442). Il CED segnala la difformità della massima (224379) da quella di cui sopra. Questo rilievo, ineccepibile, non autorizza tuttavia a ritenere superato il dovere di prova del dolo in concreto rammentato dalla prima sentenza. Non vi è pertanto contrasto giurisprudenziale. E va rimarcato che altro è l'applicazione erronea della legge sostanziale, che rileva ai sensi dell'art. 606/1 lett. e CPP (di qui l'inesattezza formale della censura proposta con il ricorso), altro l'adozione di un criterio di prova erroneo (art. 192 CPP), che rileva ai sensi di cui all'art. 606/1 lett. e CPP, risolvendosi in un vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità).
Insomma, posto che la prova del dolo si trae dagli aspetti obiettivi del fatto, anche in ipotesi di reato con evento (giuridico) di pericolo presunto, il mero rilievo della condotta omissiva risulta per sè insufficiente a dimostrare consapevolezza e volontà della conseguenza giuridicamente rilevante e, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, la condotta dall'autore del reato va inquadrata nel contesto storico e quindi verificato. L'incidenza di tale contesto sulla determinazione dell'autore della condotta deve essere valutato ai fini della prova del dolo. Diversamente, alla presunzione insuperabile dal giudice di pericolo connaturata alla condotta omissiva implicita nella struttura del reato, si aggiunge quella probatoria intorno alla ragione soggettiva dell'omissione, questa affidata a congrua operazione induttiva, laddove diversamente il giudizio si pone in conflitto con la previsione del fatto come delitto, invece che come contravvenzione o addirittura mera violazione amministrativa.
Pertanto, è evidente che la pubblicità altrimenti assicurata dall'atto (e si badi, nella specie non si tratta di acquisto a titolo oneroso, bensì di successione ereditaria, ovvero di mutamento patrimoniale che non richiede alcuna iniziativa dell'agente), ferma la sua diversità di funzione, può in concreto essere ragione di un errore, che non concerne la previsione di legge per se stessa (come sottolineato nel ricorso), ma l'elemento di fatto della comunicazione, vieppiù se si è in presenza di una mutazione patrimoniale attestata da un notaio e se del caso ancorata ad una valutazione (di qui il senso pregnante della stessa sottolineatura del ricorso, al di là del fatto che la cifra di L. 20 milioni costituisca una soglia di punibilità da accertare). La questione, pertanto, fermo che la pubblicità dell'atto da cui è scaturito il mutamento patrimoniale non ha valenza sostitutiva dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge, non poteva essere risolta con l'affermazione apodittica della natura 'pietistica' delle argomentazioni del primo giudice. E, nell'ipotesi di diversa valutazione, deve essere congruamente motivata in ragione degli indici storici del fatto.
P.Q.M.
annulla l'Impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2005