Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 3079
CASS
Sentenza 17 gennaio 2005

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Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione di variazione patrimoniale alla polizia tributaria (art. 31 della legge n. 646 del 1982), è necessaria un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere detta comunicazione da parte di coloro che ne sono obbligati (nella specie soggetto condannato per associazione mafiosa), né, a tal fine, può rilevare il dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, a maggior ragione nel caso in cui tale variazione sia dovuta ad un acquisto a titolo di successione ereditaria, attestata da un notaio, in quanto, ancorché la pubblicità dell'atto da cui è scaturito il mutamento patrimoniale non valga a sostituire la predetta comunicazione prevista dalla legge, è necessario accertare - trattandosi di delitto e non di contravvenzione o di mera violazione amministrativa - la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 3079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3079
Data del deposito : 17 gennaio 2005

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