Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
In presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza",ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente ,indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone,è sufficiente,ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.660 cod.pen.,la coscienza e volontà di tale condotta,nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi ,proprio in quanto "motivi",incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione,in relazione alla quale si configura il dolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/1998, n. 7051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7051 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI PAOLO Presidente del 30.04.1998
1.Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 544
3.Dott. TARDINO VINCENZO LU " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 09421/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RG LU n. il 24.03.1945
avverso sentenza del 23.10.1997 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita la pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dottor VANCHERI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PIERLU PEZZOPANE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. STANISLAO D'ORSI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.6.1996 il Pretore dell'Aquila dichiarava LO UI colpevole del reato di molestie continuate ex artt.81 e 660 c.p. in danno di RA RA, SA TI e LI
RI, fatti commessi in L'Aquila ed altrove fino all'ottobre 1995, nonché di usurpazione di titolo (498 c.p,) e minaccia aggravata in danno di NI NO (612, co.2, c.p,), condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena complessiva di mesi 7 di arresto e L.470.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite RA e NI.
La Corte di appello dell'Aquila, adita su impugnazione dell'imputato, con sentenza del 23.10.1997, assolveva il LO dal due delitti di cui agli artt.498 e 612 c.p., confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Respingendo le relative doglianze dell'imputato, la Corte territoriale osservava:
- che erano nella specie ravvisabili gli elementi oggettivi e soggettivi della contravvenzione di cui all'art.660 c.p., in quanto era emerso che il LO aveva arrecato molestie e disturbo a RA RA, pedinandola e stazionando quotidianamente sotto la di lei abitazione, ed aveva ripetutamente telefonato ad ogni ora del giorno e della notte, oltre che alla predetta RA, anche alla di lei madre SA TI e alla di lei amica LI RI, al fine di ottenere la dichiarazione di paternità di una bambina, procreata dalla RA, che egli affermava essere sua figli, tanto da costringere le predette a richiedere la sostituzione del numero delle loro utenze telefoniche;
- che non era accoglibile la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento apparendo superflua una nuova audizione dei medesimi testi, già escussi in primo grado circa gli episodi di molestie;
- che l'eccezione di irritualità della costituzione di parte civile, per difetto di rapporto procuratorio, non era ammissibile per non essere impugnabile l'ordinanza ammissiva di tale costituzione. Avverso tale sentenza, con due separati atti, hanno proposto ricorso i difensori del LO, deducendo i motivi appresso elencati in maniera unitaria e riassuntiva:
a) Carenza di motivazione in ordine alla identificazione dell'elemento soggettivo del reato di molestie, in quanto la ricerca dell'esistenza del dolo si sarebbe esaurita in schemi puramente tautologici, mancanti di una sufficiente valutazione critica relativa alla sussistenza dell'elemento intenzionale, laddove le motivazioni del comportamento dell'imputato poggiavano su ragioni nobili e legittime;
b) erronea esclusione della esimente di cui all'art.50 c.p. (consenso dell'avente diritto), avuto riguardo all'accertata effettuazione di diversi incontri e colloqui tra l'imputato e la RA;
c) errata valutazione delle risultanze delle prove testimoniali;
d) illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
e) violazione degli artt.80 e 81 c.p.p. con riguardo alla irritualità della costituzione di parte civile, avvenuta mediante notifica dell'atto in domicilio diverso da quello effettivo dell'imputato e mediante consegna a figlia minore con lui non convivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Un primo ordine di censure riguarda la pretesa carenza di motivazione in ordine alla individuazione dell'elemento soggettivo del reato di molestie.
La tesi del ricorrente è che, poiché egli perseguiva un intento lecito, ad anzi, per usare un'espressione dello stesso LO, "nobile" (e cioè quello di ottenere la dichiarazione di paternità naturale nei confronti di una bambina procreata dalla RA), difetterebbe nella specie l'elemento psicologico del reato e i giudici di merito ne avrebbero motivato la sussistenza con ragionamenti di tipo tautologico.
In verità il problema, così come rappresentato dal ricorrente, è assolutamente mal posto.
Ai fini della sussistenza del reato in esame gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato, come nella specie, che comunque, a prescindere dalla liceità delle motivazioni che stanno alla base del comportamento del colpevole, esso sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
Non deve trarre in inganno l'espressione, usata dalla legge "o per altro biasimevole motivo", perché essa vuole soltanto aggiungere alla petulanza, ritenuto di per sè un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza (v.Cass., Sez.I, 7.1.1994 n. 3494, Benevento). Più specificamente, va tenuto presente che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicché è del tutto superflua, ad onta dell'insistenza con cui il ricorrente ha ribadito la sua tesi continuando a fare riferimento alle finalità che intendeva perseguire, la ricerca delle ragioni dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire.
Esse, infatti, proprio perché attinenti alla sola sfera dei motivi, non hanno alcuna incidenza sulla finalità, penalmente rilevante, dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo. In dipendenza di tali premesse, può quindi tranquillamente ribadirsi il principio che l'elemento psicologico del reato di cui all'art.660 c.p. sussiste anche quando l'agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il di lui comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, v., fra le altre, Cass., Sez.I, 3.2.1992 n. 2314, Gerlini). Avendo i giudici di merito fatta corretta applicazione del principio sopra richiamato, le censure indicate sub a) non possono che essere disattese.
In ordine alla doglianza relativa alla esclusione della esimente di cui all'art.50 c.p., a parte la intrinseca "audacia" della tesi, è sufficiente rilevare che la pretesa esistenza del consenso risulta abbondantemente smentita dalle molteplici denunzie sporte dalle parti offese.
La lagnanza di cui alla lettera c), in quanto platealmente attinente al merito, non può essere presa in esame in sede di legittimità, Questa Corte ha anche di recente riaffermato, a sezioni unite, che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso . è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da lui compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova." (v.Cass., Sez.Un 2.3.1996 n. 2110, ric. P.G. c/ Fachini e altri).
Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente gi condivisibili.
Parimenti infondata appare la doglianza riguardante la pretesa illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. Infatti, la possibilità di chiedere la rinnovazione del dibattimento in appello va comunque vista alla luce della norma di cui al primo comma dell'art.603 c.p.p., secondo cui l'assunzione di nuove prove è
disposta solo quando il giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", quando cioè la reputi assolutamente necessaria al fini del giudizio.
La rinnovazione del dibattimento in appello, come è stato più volte chiarito e ribadito da questa Corte, è un evento che,
contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione.
Nel caso in esame la Corte di Appello ha dato atto che, a prescindere dalla genericità della richiesta, una nuova audizione dei medesimi testi che avevano già deposto in primo grado circa gli episodi di molestie, appariva del tutto superflua, apparendo i fatti già esaurientemente chiariti alla stregua delle dichiarazioni già esistenti in atti.
Trattasi di valutazione strettamente riservata al giudice di merito, la cui congruenza non può essere censurata in sede di legittimità. Per ciò che concerne, infine, la questione relativa alla pretesa irritualità della costituzione di parte civile, va chiarito quanto segue.
All'udienza del 18.4.1996 avanti il Pretore la difesa dell'imputato si limitò ad eccepire in via preliminare esclusivamente il difetto di rappresentanza del difensore di parte civile. Tale eccezione è stata respinta dal giudice di prime cure ed è stata riproposta con l'atto di appello, con il quale è stata proposta per la prima volta anche l'altra eccezione relativa al difetto di notifica dell'atto di costituzione di parte civile.
La Corte di appello ha dichiarato esplicitamente inammissibile la prima di dette eccezioni, ma ha implicitamente esteso il giudizio di inammissibilità all'altra, avendo affermato il principio, propugnato da qualche pronuncia di questa Corte, secondo cui l'ordinanza, con la quale si ammette o si rigetta la costituzione di parte civile, non è impugnabile.
Con il ricorso per cassazione, oggetto dell'odierno esame, il LO ha riproposto soltanto la questione della irritualità della notifica dell'atto di costituzione di parte civile. Ora, a prescindere dalla correttezza del principio affermato dalla Corte di Appello dell'Aquila, non condiviso da altre pronunce di questa Corte, è fin troppo evidente che l'eccezione concernente la pretesa irritualità della costituzione in dipendenza della irregolarità della notifica dell'atto relativo, è ormai da considerarsi tardiva, in quanto, come esplicitamente prescritto dal primo comma dell'art.491 c.p.p., essa avrebbe dovuto essere dedotta nel termine indicato nella norma suddetta, e cioè prima dell'apertura del dibattimento e subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.
Non essendo ciò avvenuto, e poiché nella specie la suddetta irregolarità è stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello, essa non può più essere oggetto di esame, e qualsiasi eccezione in proposito deve ritenersi definitivamente preclusa. Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso, con relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il LO va inoltre condannato al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita, RA RA, spese che si stima equo liquidare in complessive L.2.260.000, di cui L.
2.000.000 per onorari di avvocato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessive L. 2.260.000, di cui L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1998