Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
Le disposizioni procedimentali previste per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991 sono applicabili anche alle aziende autoferrotranvieri e, in caso di dichiarata inefficacia o invalidità dei recessi, deve ritenersi anche l'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come previsto dall'art. 5 della citata legge n. 223/1991, senza che le suddette garanzie procedimentali possano ritenersi incompatibili con le previsioni dell'art. 26 all. A al R.D. n. 148 del 1931, atteso che tale norma (che, nel disciplinare l'esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l'assegnazione dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifica come alternativa al licenziamento) si pone su di un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dall'art. 24 legge n. 223/1991, che, tra l'altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IU FO, FI AB, NI LE, LI RL, RG IO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DINI BENEDETTO DINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA COMPAGNIA AUTOLINEE TIBERINE (C.A.T.) S.p.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14599/96 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO COMPAGNIA AUTOLINEE TIBERINE (C.A.T.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentata e difesa dall'avvocato BORRI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IU FO, RG IO, LI RL, NI LE, FI AB;
- intimati -
avverso la sentenza n. 271/96 del Tribunale di AREZZO, depositata il 30/08/96 R.G.N. 423/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, per il ricorso incidentale l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 22 giugno 1993, i signori CA LI, NN IO, AT TI, DA ON e AB OC, già dipendenti della Compagnia Autolinee Tiberine (CAT) s.p.a. ricorrevano al Pretore - giudice del lavoro di Arezzo, Sezione distaccata di Sansepolcro, chiedendo che fosse dichiarata, nei confronti della curatela del fallimento della stessa società, la inefficacia del licenziamento intimato il 5 ottobre 1992, a loro ed a tutti gli altri dipendenti, dal liquidatore della società (in liquidazione a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria in data 30 settembre 1992), dichiarata poi fallita con sentenza in data 10/13 ottobre 1992; chiedevano altresì che fosse ordinata la loro reintegrazione nel posto di lavoro e fosse pronunciata condanna della società a corrispondere loro le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.
I lavoratori deducevano trattarsi di licenziamento collettivo nullo per mancato espletamento della procedura conciliativa ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con sentenza in data 12 gennaio 1995, il Pretore dichiarava l'inefficacia del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300. L'appello proposto dalla curatela era accolto dal Tribunale - Sezione del lavoro di Arezzo, con sentenza in data 3 maggio/30 agosto 1996, con la quale veniva rigettata la domanda dei lavoratori sul rilievo che la normativa speciale per gli autoferrotranvieri (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) - categoria cui secondo il giudice di merito appartenevano i ricorrenti - non contiene lacune in materia di licenziamenti collettivi, stante la norma di cui all'art. 26 del r.d. citato e tale norma specifica non poteva ritenersi abrogata, per incompatibilità, dalla successiva disciplina generale intervenuta per effetto degli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, talché il citato art. 26 avrebbe regolato i licenziamenti in contestazione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale hanno proposto ricorso in via principale i lavoratori con tre motivi cui ha resistito la curatela con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo. Con ordinanza depositata il 20 febbraio 1999, questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4 - bis, prima proposizione della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), aggiunto dall'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236), nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649), laddove prevede che le norme sulla mobilità, e sul trattamento relativo, di cui alla legge n. 223 del 1991, ivi comprese le norme procedimentali dalla stessa previste e delle quali i lavoratori lamentavano la violazione, si dovrebbero applicare solo alle imprese autoferrotranviarie fallite o poste in liquidazione dopo il 1^ gennaio 1993, così determinandosi disparità di trattamento tra gli autoferrotranvieri (in favore dei quali la direttiva europea e la legge n. 223 del 1991 opererebbero solo se licenziati da imprese fallite o poste in liquidazione dopo la data predetta e i dipendenti di tutte le altre imprese (per i quali siffatta regolamentazione trova attuazione a partire dall'entrata in vigore della legge di attuazione della direttiva); ulteriore ingiustificata disparità di trattamento si avrebbe fra gli stessi autoferrotranvieri, secondo la data in cui sia intervenuta la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa;
la disciplina differenziata contrasterebbe anche con la menzionata direttiva, volta alla tutela indistinta di tutti i lavoratori dipendenti da imprese con determinate dimensioni per i quali sia configurabile licenziamento collettivo.
Con sentenza n. 190 in data 7/13 giugno 2000, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la proposta questione di legittimità costituzionale. All'odierna udienza la causa è stata nuovamente discussa. MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo di annullamento i ricorrenti principali deducono violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione degli artt. 4, 24 e 5 legge n. 223/91 e sostengono che erroneamente il Tribunale ha affermato che l'art. 26 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 regola compiutamente la materia dei licenziamenti collettivi, sia pure con norma scarsamente incisiva, talché risulterebbe esclusa l'applicabilità della normativa di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. In realtà, secondo i ricorrenti, questa si applica, in mancanza nell'ordinamento di disposizioni in senso contrario, indistintamente a tutte le imprese con oltre quindici dipendenti, per il solo fatto di essere tali, ancorché non rientrati nel campo di applicazione delle cassa integrazione guadagni, così come si applica agli autoferrotranvieri il trattamento economico di mobilità (secondo la successiva legge n. 236 del 1993). L'essenza della regolamentazione dei licenziamenti collettivi sta nella loro procedimentalizzazione, prevista in attuazione dell'ordinamento comunitario e degli stessi principi costituzionali. La legge speciale sarebbe integrabile con quella generale per gli oggetti non esplicitamente regolati dalla prima e nei limiti di compatibilità con lo spirito della legge speciale. Compatibilità non dubitabile nel caso di specie, in quanto la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi ha funzione rafforzativa e di garanzia dell'interesse generale, sottostante al servizio pubblico di trasporto, oltreché di attuazione dei precetti costituzionali di cui agli art. 3, 36, 37 e 41, terzo comma, Cost.. L'interpretazione secondo cui la normativa sui licenziamenti collettivi non sarebbe applicabile alla fattispecie non sarebbe dunque conforme ai precetti costituzionali e, ove accolta, dovrebbe essere sottoposta al vaglio di costituzionalità in relazione ai citati articoli della Carta costituzionale. Peraltro, l'evoluzione giurisprudenziale già avrebbe portato a dare ingresso nel rapporto de quo a principi di carattere generale successivamente introdotti (in terna di rapporto a tempo determinato, di applicabilità degli artt. 2120 e 2121 c. civ., dell'art. 36 Cost. e di opzione per il prolungamento del rapporto di lavoro).
Col secondo motivo, i lavoratori denunciano violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 15 delle Preleggi, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa le ulteriori censure consistenti nella rilevanza da attribuirsi in ambito interno ai precedenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Sostengono che il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali costituisce un criterio presuntivo da verificarsi nel caso concreto e può essere superato in considerazione di elementi di segno contrario emergenti dalla normativa generale: in tal senso deporrebbero l'estensione degli artt. 4, 24 e 5, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 a tutte le imprese con più di quindici dipendenti, l'estensione del trattamento di mobilità alle imprese esercenti pubblico servizio di trasporto in concessione, il richiamo espresso (art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300) o implicito (art. 6 legge 15 luglio 1966, n. 604) ad altre normative di carattere generale, espressione esse stesse di principi costituzionali. Rilevano, altresì, i ricorrenti che, a norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'art. 26 del r.d. n. 148 del 1931 avrebbe dovuto ritenersi abrogato dalla nuova legge che regola ex novo l'intera materia, anche astraendo dal considerare se la nuova normativa sui licenziamenti collettivi regoli o meno tutte le fattispecie contemplate dalla legge precedente. In ogni caso, le norme di diritto interno avrebbero dovuto essere disapplicate per contrasto con norme comunitarie se non interpretabili in senso conforme a queste ultime. La Corte di Giustizia della Comunità europee nella causa C-383/92 ha ritenuto incompatibile, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, con gli obblighi degli Stati membri scaturenti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 75/129 CEE relativa ai licenziamenti collettivi, una normativa nazionale che permetta di fatto di eludere l'obbligo di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, imposto dalla direttiva allorché il datore di lavoro preveda di dover effettuare dei licenziamenti collettivi.
Inoltre, le violazioni del diritto comunitario debbono essere sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno, simili per natura e importanza, e tali, in ogni caso, da conferire alla sanzione stessa carattere di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva. Alla stregua di tali principi, il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare l'art. 26 del r.d. n. 148 del 1931. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, nonché omessa e/o insufficiente e/o erronea motivazione della sentenza impugnata. Deducono che la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non è applicabile al licenziamento individuale degli autoferrotranvieri, non poteva essere automaticamente estesa al licenziamento collettivo, non assimilabile all'altro in quanto presupponente una scelta dell'imprenditore sui limiti della propria attività economica ed implicante, altresì, una riduzione stabile di detta attività; nei soli licenziamenti individuali era necessaria la prova di impossibilità di reimpiego del personale licenziato nella stessa azienda.
L'estensione della normativa sui licenziamenti collettivi a tutte le imprese con più di quindici dipendenti avrebbe comportato, per ragioni di coerenza, l'applicabilità, innovativa rispetto al precedente sistema, dell'art. 18 Statuto lavoratori e cioè del mezzo di tutela proprio dei rapporti di stabilità reale, conseguente peraltro alla continuità giuridica del rapporto di lavoro (liquidazione della società e fallimento non sono giusta causa di licenziamento o prova di impossibilità sopravvenuta) e dunque era estensibile anche agli autoferrotranvieri.
Inoltre, l'applicabilità dell'art. 18 ai licenziamenti collettivi conseguiva alla previsione comunitaria circa l'obbligo degli stati membri di sanzionare la violazione della normativa garantistica sui licenziamenti collettivi nei termini già esposti nel motivo precedente.
Non poteva ravvisarsi incongruenza tra il ritenere applicabile l'art. 18 cit. ai licenziamenti collettivi inefficaci nei confronti di autoferrotranvieri, trattandosi di governare un vero e proprio conflitto sociale, e ritenerlo inapplicabile in caso di licenziamenti individuali di appartenenti alla stessa categoria. Nei casi, poi, in cui la reintegrazione non fosse possibile per ragioni di fatto restava pur sempre il risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità anche per gli autoferrotranvieri;
Con l'unico motivo di ricorso incidentale vengono riproposte dalla Curatela, anche in relazione all'art. 384 c.p.c., le censure mosse alla sentenza del Pretore, non esaminate dal Tribunale perché assorbite, in particolare in punto di avvenuto invio all'Ufficio del lavoro di copia della comunicazione di apertura della procedura collettiva di riduzione del personale e comunque di non previsione della nullità del licenziamento in caso di mancato invio e di esistenza di un accordo sindacale in ordine al licenziamento collettivo dal quale sarebbe derivato il superamento di ogni questione di nullità, dovendo esso far presumere il raggiungimento dei fini propri della procedura e comunque la salvaguardia della conduzione della trattativa secondo buona fede.
I tre motivi del ricorso principale meritano trattazione congiunta per la stretta connessione delle questioni coinvolte. Essi sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono. Ha ritenuto la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 190/2000, che la disciplina dei licenziamenti collettivi, per quanto riguarda l'aspetto procedimentale, è quasi interamente modellata su quella della messa in mobilità collegata con il trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 24 della legge n. 223/1991 cit., che richiama gli artt. 4, commi da 2 a 12 e 15 - bis e l'art. 5, commi da 1 a 5, della stessa legge); tuttavia, siffatta confluenza delle due fattispecie di riduzione del personale verso discipline sostanzialmente analoghe, benché non perfettamente sovrapponibili, non fa venir meno la loro, rispettiva, diversità e autonomia e non toglie che, in particolare, l'istituto del licenziamento collettivo non sia necessariamente legato al trattamento straordinario di integrazione salariale e al trattamento di mobilità che ne può conseguire: ciò emerge dall'art. 24, terzo comma, che limita alle sole imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento stesso l'onere della contribuzione previdenziale aggiuntiva. Da tale premessa la Corte costituzionale ha tratto la conclusione che le garanzie procedimentali si applicano anche ai licenziamenti collettivi intimati da imprese, come le aziende autoferrotranviarie, i cui dipendenti non beneficino dell'intervento straordinario di integrazione salariale (cfr. in particolare "p." "p," 2 e seg. del considerato in diritto della sentenza in esame).
La Corte costituzionale ha sottolineato il carattere assolutamente generale dell'art. 24 della legge n. 223/1981 in tema di garanzie procedimentali ed ha escluso l'incompatibilità di queste con l'art. 26 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, che - nel disciplinare l'esonero del personale in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi - autorizza l'eccezionale assegnazione dei dipendenti eccedenti a mansioni inferiori alla qualifica, così configurando un'alternativa al licenziamento: si tratta di profilo del tutto diverso dalle garanzie procedimentali che coinvolgono anche le rappresentanze sindacali.
Ha posto in rilievo il giudice delle leggi, in una prospettiva adeguatrice ai precetti costituzionali e alla stessa normativa comunitaria, che il comma 4-bis è stato aggiunto (nella prima formulazione di cui all'art. 6 d.l. n. 148 del 1993) all'art. 3 della legge 223 del 1991 dall'art. 6, comma 17-bis del d.l., contenente
Misure in materia di licenziamenti collettivi: proprio in tale articolo si rinvengono norme in tema di applicabilità delle garanzie procedimentali in questione.
Del resto, la direttiva comunitaria non si era occupata di misure per la tutela del reddito che, comportando l'erogazione di prestazioni a carico del sistema previdenziale, implicano l'esigenza di valutare le compatibilità finanziarie. Pertanto la previsione del diritto degli autoferrotranvieri all'indennità spettante ai lavoratori collocati in mobilità solo se il fallimento o la liquidazione siano successivi al 1^ gennaio 1993 appalesa l'intento di considerare le esigenze di contenimento della spesa pubblica, mentre sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire le modalità procedimentali di licenziamenti collettivi ormai già intimati, quali sicuramente erano quelli comunicati anteriormente al 1^ gennaio 1993.
Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale impongono, dunque, di ritenere che anche alle azienda autoferrotranviarie siano applicabili le norme procedurali previste (sin dalla sua entrata in vigore) dalla legge n. 223 del 1991 cit. per il licenziamento intimato ai sensi dell'art. 4 l. cit., e, in caso in cui sia dichiarata l'inefficacia o l'invalidità di tale recesso, è applicabile l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come dispone lo stesso art. 5, comma terzo, della legge ult. cit..
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso incidentale, attinente alle pretese violazioni della procedura di mobilità e alle relative asserite sanatorie e cioè a censure già mosse dalla Curatela alla sentenza del Pretore e correttamente non esaminate dal Tribunale perché assorbite dalla decisione di appello (della quale non hanno formato oggetto, onde il difetto interesse all'impugnativa: cfr. Cass. 30 marzo 20001 n. 3908, 23 novembre 1998, n. 11861) circa l'inapplicabilità della procedura alle imprese autoferrotranviarie: si tratta di questioni, anche di merito, che dovranno essere prese in esame dal giudice di rinvio. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso principale merita accoglimento, mentre deve essere dichiarato inammissibile l'incidentale; la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale, previo riesame della controversia nei limiti degli alligata et probata partium, deciderà attenendosi al principio di diritto secondo cui "l'art.
4- bis della legge 23 luglio 1991, n. 223 deve essere interpretato nel senso che, con il richiamo alle disposizioni in materia di mobilità e trattamento relativo, essa ha disciplinato la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi, intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al 1^ gennaio 1993. Invece, per quanto concerne la disciplina del procedimento preordinato al licenziamento collettivo, la disciplina introdotta con l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 cit. ha carattere assolutamente generale, sicché le relative garanzie procedimentali si applicano anche ai dipendenti da imprese autoferrotranviarie. Ne consegue che in caso di recesso comunicato ai sensi dell'art. 4, comma nono, legge n. 223/1991 cit., dichiarato inefficace o annullabile ai sensi dell'art. 5, comma terzo, legge citata, si applica, secondo quanto previsto dalla stessa norma, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300". Al giudice di rinvio è opportuno rimettere, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001