Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3063
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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Le disposizioni procedimentali previste per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991 sono applicabili anche alle aziende autoferrotranvieri e, in caso di dichiarata inefficacia o invalidità dei recessi, deve ritenersi anche l'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come previsto dall'art. 5 della citata legge n. 223/1991, senza che le suddette garanzie procedimentali possano ritenersi incompatibili con le previsioni dell'art. 26 all. A al R.D. n. 148 del 1931, atteso che tale norma (che, nel disciplinare l'esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l'assegnazione dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifica come alternativa al licenziamento) si pone su di un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dall'art. 24 legge n. 223/1991, che, tra l'altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3063
    Data del deposito : 2 marzo 2001

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