Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BU RM;
- intimato -
a sul 2^ ricorso n. 12772/99 proposto da:
BU RM, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 38/98 della Commissione Tributaria regionale di MILANO, depositata il 30/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA AR, dipendente della Banca Popolare Italiana s.p.a., ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 1987, concernente la tassazione di somme versategli dal datore di lavoro per il maggior canone di affitto (spettante al personale trasferito in altro luogo non richiesto), e per indennità di trasferta, e non sottoposte a ritenuta di acconto. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha ritenuto l'intassabilità dei maggiori canoni di locazione e la tassabilità dell'indennità di trasferta. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso deducendo un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 46 e 48 del d.p.r. n. 917/86 sul presupposto della tassabilità delle somme versate per maggiori canoni di locazione.
Il contribuente con il controricorso ha contestato questa impostazione affermando che i maggiori canoni hanno natura risarcitoria, e con il ricorso incidentale ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 d.p.r. n. 597/73 sostenendo la non tassabilità dell'indennità di trasferta. Ha poi eccepito che la sua richiesta di inapplicabilità delle sanzioni per incertezza delle norme non è stata esaminata dalla C.T.R..
Ritiene la Corte che il ricorso principale è fondato poiché la corresponsione da parte del datore di lavoro di maggiori canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contrattuale e poiché tali somme fanno parte della retribuzione, mentre la natura risarcitoria di un pagamento è ricollegabile normalmente o ad un illecito aquiliano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come "contributo").
Le somme corrisposte hanno anche natura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione;
trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (e quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. n. 2389 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore dì lavoro "assuma su di sè, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni da questa Corte (cfr. per tutte le sentenze nn. 3330/00, 15048/00, 10613/00), sicché deve sostenersi che correttamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 48 del d.p.r. n. 597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto di ricomprendere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme (compensi ed "emolumenti", comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. È la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo dì conclusione. Nè una tale interpretazione del citato articolo 48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 cost. sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo comma somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione (Cass. sent. n. 15048/00). Da ciò consegue raccoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Poiché non occorre procedere ad ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.
Quanto al problema della tassabilità, intera o parziale, della diaria di trasferimento, ritiene la Corte che la doglianza contenuta nel ricorso incidentale è infondata alla luce dell'orientamento ormai consolidato espresso di recente, secondo il quale le indennità di trasferimento e le diarie corrisposte da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di un trasferimento in altra sede sono sottoposte a tassazione integrale (Cass. sentenze nn. 1842/00 e 10613/99). Il ricorrente incidentale ha evidenziato che la C.T.R. non ha esaminato la sua richiesta in ordine alla inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza. Questa doglianza è fondata per cui va accolta e la sentenza va cassata in relazione a questo punto, con rinvio ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia anche per le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione e rinvia ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004