Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
Di per sè un conto corrente bancario instaurato fra determinate parti in una determinata agenzia, ben può permanere tra le stesse immutato (comprese le garanzie personali in esso prestate), nonostante il successivo trasferimento del conto ad altra agenzia; infatti, l'art. 1230 cod. civ., nel disporre al primo comma che l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, aggiunge al comma secondo che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultar in modo non equivoco; inoltre, l'art. 1231 cod. civ. chiarisce, in ogni caso, che le modificazioni accessorie dell'obbligazione non producono novazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Riunita in camera di consiglio nelle persona dei signori magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL MA, elett. dom. in Palermo via P.pe di Belmonte n. 94 presso lo studio dell'avv. Roberto Sparti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
SICILCASSA s. p. a. in liquidazione coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori prof. avv. Andrea Pisani Massamormile e dott. Vincenzo Pennarola, elett. dom. in Roma, via di san Valentino n. 21, presso lo studio dell'avv. Roberto G. Aloisio che la rappresenta e difende in virtù di procura notar Armanno n. 21012/98
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 477 in data 16.5. - 2.6.1997 della Corte di Appello di Palermo (r.g. n. 353/95). Udita nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparsa per la controricorrente l'avv. Antonella Giglio, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22 luglio 1980 il Presidente del Tribunale di Marsala ingiunse a EO TO ed a MA LA il pagamento, in favore della ricorrente Cassa di risparmio V.E. per le Province Siciliane della somma di lire 20.647.603 dovuta dal primo in dipendenza del saldo passivo del conto corrente dallo stesso intrattenuto presso l'agenzia di Marsala e garantito dalla seconda, moglie del debitore mediante fideiussione del 12 agosto 1976.
Quest'ultima propose rituale opposizione negando di aver mai sottoscritto tale fideiussione.
La Cassa nel resistere all'opposizione chiese la verificazione di detta scrittura precisando che il rapporto bancario con il TO, con un fido di lire 5.000.000 aveva avuto inizio in Licata fin dal 1970 ed era stato garantito dalla LA con fideiussione del 14.4.1970 il rapporto era stato poi trasferito a Marsala con innalzamento del fido a lire 15.000.000 e garanzia prestata dalla medesima con fideiussione del 12.8.1976.
All'esito delle espletate consulenze grafiche con sentenza dell'11 novembre 1994 l'adito Tribunale ritenuta falsa la firma della LA in calce a quest'ultima scrittura accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto precisando in motivazione che non poteva tenersi conto della precedente scrittura del 1970 sia perché nel decreto ingiuntivo e nel relativo ricorso ad essa non si era fatto cenno alcuno, sia per la novità del rapporto di conto corrente di Marsala rispetto a quello di Licata.
In riforma di tale decisione, impugnata dalla CI, subentrata all'originaria attrice, con la pronuncia ora gravata la Corte di Appello ha confermato il decreto opposto ed ha condannato la LA al pagamento delle spese del doppio grado.
La Corte pur implicitamente confermando la falsità della firma in calce alla fideiussione del 1976 ha nondimeno ritenuto infondata l'opposizione sul rilievo che l'opponente aveva assunto validamente ed efficacemente un'obbligazione di garanzia c.d. omnibus con la non disconosciuta fideiussione del 1970 che in mancanza di revoca non si era estinta. Doveva escludersi il mutamento della domanda, giacché la Cassa aveva sempre agito contro la LA quale fideiussore del marito senza limitare tale qualifica alla seconda piuttosto che alla prima delle due fideiussioni Doveva parimenti escludersi che sulla revoca del decreto ingiuntivo adottata dal Tribunale, si fosse formato il giudicato, avendone l'appellante sostanzialmente chiesto la conferma.
Per la cassazione di tale decisione l'LA ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui la CI resiste con controricorso poi illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 184 e 345 c.p.c., ed afferma che, avendo la banca chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della fideiussione del 1976, illegittimamente ed immotivatamente la Corte territoriale ha respinto l'opposizione da lei poi proposta sulla base della diversa fideiussione del 1970.
Con il secondo motivo la stessa ricorrente allega la violazione dell'art. 346 c.p.c. ed a sostegno di esso afferma che non avendo la CI nell'atto di appello chiesto la conferma del decreto opposto, la relativa domanda doveva ritenersi rinunciata. I due motivi - strettamente connessi e pertanto, da esaminare congiuntamente - sono entrambi infondati.
La Corte, preliminarmente rilevato che in difetto d'impugnazione da parte della banca il sulla dichiarata falsità della sottoscrizione della LA in calce alla fideiussione del 1976 si è formato il giudicato interno osserva che, per costante giurisprudenza, 11 opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto una volta instauratosi il contraddittorio, che oggetto del giudizio non sono solo l'ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto dal che si è tratto che il giudice, anche quando dichiari la nullità del decreto ingiuntivo, deve esaminare la domanda, così introdotta (Cass. nn. 3671/99 e 4974/00), con riferimento alla situazione esistente, al momento della decisione della causa (Cass.n. 8717/98). Tanto premesso non v'è dubbio alla stregua sia del contenuto dell'atto di appello - che può essere esaminato direttamente dalla Corte essendo dedotto un error in procedendo - sia delle conclusioni trascritte nell'epigrafe della impugnata sentenza, che l'odierna controricorrente appellante nel precedente grado di giudizio abbia inteso anche in tale sede coltivare detta domanda di merito, e, del resto diversamente opinando, l'appello da essa avanzato non avrebbe avuto senso alcuno.
Deve al riguardo precisarsi che sebbene i motivi di appello debbano essere specifici, così come richiede l'art. 342 c.p.c. (norma, peraltro, della quale non si deduce la violazione e sulla quale vedasi Cass. sez. un. n. 16/00 s.u. essi non richiedono tuttavia l'uso di formule sacramentali.
Nella specie - nella quale, come esposto in narrativa, il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione della LA sul rilievo della falsità delle firma di costei in calce alla fideiussione del 1976 e della irrilevanza della fideiussione del 1970 - l'appello censura invero entrambe tali affermazioni, e, dunque, intese inequivocabilmente coltivare la domanda di accertamento del credito e di condanna della debitrice al pagamento di quanto dovuto. Da un punto di vista strettamente formale la Corte territoriale avendo ribadito la falsità della fideiussione del 1976 sulla base della quale il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed emesso avrebbe dovuto revocarlo e quindi provvedendo nel merito, condannare la LA al pagamento della stessa somma ed accessori portata dal decreto sulla base peraltro della fideiussione del 1970: errore meramente formale, medesimi essendo nondimeno gli effetti sostanziali della pronuncia.
Dalle conclusioni poi trascritte nell'epigrafe della sentenza di primo grado risulta che la banca chiese il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta anche con riferimento alla fideiussione del 1970. Essendo stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della successiva fideiussione del 1976, l'ampliamento della causa petendi, così formalizzato dalla creditrice, a norma dell'art. 184 c.p.c. vecchio testo - applicabile nella specie ratione temporis
(art. 90 legge 26.11.1990 n. 353) - avrebbe dovuto essere contestato dalla debitrice nella stessa udienza il che non è avvenuto giacché la stessa ricorrente afferma che la relativa eccezione fu sollevata in comparsa conclusionale, e pertanto tardivamente. La mancata tempestiva opposizione della LA all'ampliamento della causa petendi importa accettazione implicita del contraddittorio (Cass. nn. 8596/98 e 2658/99 con la conseguenza che la fondatezza della domanda con riferimento alla fideiussione del 1970 ben poteva, e doveva, essere esaminata dal giudice d'appello, e che non sussiste violazione dell'art. 345 c.p.c. vecchio testo, essendo l'ampliamento della causa petendi avvenuto già nel corso del giudizio di primo grado.
2. Con il terzo motivo la ricorrente afferma che essendosi estinto il conto corrente aperto dal TO presso l'agenzia di Licata si estinse conseguentemente l'accessoria fideiussione da lei prestata F com'era confermato dalla circostanza che la CI pretese una nuova fideiussione per il conto - pertanto nuovo - aperto dallo stesso TO, presso l'agenzia di Marsala ed addebita alla sentenza impugnata, su tali punti vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la Corte che la mancata allegazione sugli stessi punti di violazioni di legge importa l'implicito riconoscimento che ben può un rapporto di conto corrente bancario, instaurato tra determinate parti in una determinata agenzia permanere tra le stesse immutato nonostante il successivo trasferimento del conto ad altra agenzia, e, del resto. l'art. 1230 c.c. dispone al primo comma che l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (diversità di per sè non ravvisabile in detta fattispecie), aggiungendo al secondo comma che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco, mentre l'art. 1231 c.c. chiarisce che le modificazioni accessorie dell'obbligazione non producono novazione.
Tanto precisato, non e però affatto preclusa all'autonomia privata la diversa scelta di estinguere il precedente rapporto per farne insorgere uno nuovo e, tuttavia, accertare se si versi nell'una o bell'altra ipotesi è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e non sindacabilè in sede di legittimità allorquando, il relativo convincimento sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.
Tali vizi non sono ravvisabili nella specie avendo la Corte territoriale affermato, per quanto in difformità da quanto era stato invece ritenuto dai primi giudici l'unicità del rapporto alla stregua dell'incartamento prodotto e implicitamente (e legittimamente con riferimento al citato art. 1231 c.c.) del carattere accessorio del trasmigrare del conto da una ad altra agenzia della stessa banca, della diversa numerazione da esso conseguentemente assunta e dell'aumento del fido. e tratto da ciò la persistente efficacia della fideiussione del 1970.
Nè tale ragionamento può dirsi viziato per avere la banca richiesto è dopo il trasferimento del conto da Licata a Marsala, una nuova fideiussione della LA l'estinzione della precedente fideiussione poteva infatti scaturire solo dalla validità ed efficia della nuova invece insussistente data l'accertata falsità della firma della predetta, mentre la richiesta della banca ben poteva avere la finalità di acquisire un impegno ulteriore e meramente confermativo del precedente come in definitiva ed implicitamente ha ritenuto la Corte territoriale.
3. Il quarto motivo del ricorso investe il regolamento delle spese ed è inammissibile perché del tutto generici ed investe comunque implicitamente l'omessa parziale compensazione delle spese un provvedimento com'è noto rimesso al potere discrezionale del giudice del merito.
4. Il ricorso è pertanto infondato, con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 208.800=, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) di onorari in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 28 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001