Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18348 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
1 834 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RG. SEZIONE LAVORO n.22492/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e25589/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 43129 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. ROSELLI Consigliere Dott. Federico Poolo STILE Ud. 16.10.02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: XI RE s.r.l., in persona del sig. TR AN, elettivamente domiciliata in Roma, via De Sanctis, n.15 presso l'avv. Antonio Pellegrini, che unitamente all'avv. Biagio Cartillone, la rappresenta e difende giusta procura a margine, - ricorrente-
contro
ND TR, elettivamente domiciliata in Roma al viale Mazzini, 134 presso l'avv. Claudio Sadurny, che unitamente all'avv. Giuliano Consonni, la 4033 -1- + rappresenta e difende giusta procura a margine - controricorrente e recte incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9392 del 26.7.2000, reg. gen. n 868/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Pellegrini e Sadurny;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, *che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26.7.2000 il Tribunale di Milano decidendo sui contrapposti appelli proposti da XI RE s.r.l. e RÀ VA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva gli appelli, rigettando l'impugnativa del licenziamento della RÀ ed accogliendo la domanda di costei per differenze di lavoro straordinario. In ordine al licenziamento osservava che era stata provata una crisi delle vendite e degli utili della XI RE, conseguente all'apertura nelle sua vicinanze di altro supermercato, che aveva determinato il licenziamento per giustificato motivoş aggiungeva che non era stato accertata l'assunzione di altro personale in sostituzione delle licenziate e che la scelta di due dipendenti del medesimo reparto di salumeria derivava dalla fungibilità del personale, confermata dal fatto che un addetto alla -2- macelleria aveva infatti sostituito nel reparto salumeria le licenziate ed altra dipendente che si era dimessa. Riteneva, infine, che la scelta organizzativa e del personale da licenziare erano discrezionali e non sindacabili. Quanto allo straordinario il Tribunale osservava che non era condivisibile la valutazione di inattendibilità dei testi US e RE, in quanto la prestazione di straordinario era confermata dalla documentazione esibita e da un teste di controparte e la strana circostanza che il lavoro straordinario venisse retribuito in busta paga in misura di multipli di dieci rendeva attendibile la dichiarazione del teste RE che lo straordinario non venisse rilevato ed interamente retribuito. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la XI RE, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi la RÀ, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con i primi due motivi del ricorso principale, che si trattano congiuntamente perché connessi, deducendo il vizio di motivazione e la violazione delle norme che regolano il valore probatorio delle presunzioni, artt.277]e 2729 c.c. (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente deduce che nella valutazione di attendibilità del teste US non si è tenuto conto della circostanza che egli aveva una causa anloga nei confronti della societa e del contrasto tra l'orario di lavoro da lui assunto nel suo ricorso e quello indicato come teste nella presente causa. Censura inoltre la -3- motivazione per avere ritenuto attendibile la deposiizone del teste RE, sebbene contrastata da quelle dei testi PO SS e NC. Censura, infine, la logicità della valutazione della circostanza del pagamento dello straordinario in quantità multiple di dieci ore come conferma dell'assunto della RÀ. Le censure sono infondate. La motivazione sulla valutazione della prova nella sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici. Infatti nel decidere tra le contrapposte risultanze della prova testimoniale, i testi indicati dalla ricorrente confermavano la prestazione mensile di circa 53 ore di straordinario, solo in parte retribuito, mentre quelli indicati dalla datrice di lavoro negavano la prestazione di lavoro straordinario, il Tribunale è ricorso al ricontro di documentazione proveniente dalla società, dalla quale risultava la retribuzione ai dipendenti di decine di ore di straordinario e da essa ha desunto l'inattendibilità dei testi della società che negavano del tutto detta prestazione. Parimenti è logica la valutazione di inattendibilità della misura dello straordinario retribuito nelle buste paga perchè riportato in multipli di dieci ore e che la circostanza confermasse l'attendibilità della affermazione del RE che lo straordinario non veniva rilevato e retribuito interamente. In ordine alla censure sulla valore probatorio della presunzione si osserva che da essa il Tribunale non ha tratto prova diretta della fondatezza della domanda, ma solo il riscontro della attendibilità di un teste. Il rilievo che il teste US avesse in corso una causa con la società per il medesimo oggetto non è decisivo nel senso della inattendibilità del teste, in quanto - 4- interessato a sostenere la tesi della collega, ma ambiguo perchè dalla circostanza che altro lavoratore abbia affrontato l'alea di un giudizio sulla base degli stessi fatti può trarsi elemento indiziario della veridicità degli stessi. La diversità del proprio orario indicato in ricorso dal US e quello da lui asserito come teste per la RÀ non depone per l'inattendibilità del teste in quanto, come ha confermato il teste Spiga, la cui deposizione è trascritta nel controricorso, l'orario dei dipendenti era sfalsato e quindi diverso per ognuno di essi in modo da consentire un maggior orario di apertura. Il terzo motivo, con il quale si denuncia il vizio della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) per avere omesso il Tribunale di motivare sulla dedotta circostanza che la ricorrente ha esibito un contratto collettivo successivo al rapporto, è privo di ogni decisività in quanto la società non contesta l'applicazione della contrattazione collettiva del commercio nè afferma che, quanto ad orario di lavoro e misura della retribuzione di esso, la precedente contrattazione fosse diversa e ad essa più favorevole. L'ultimo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. perchè la sentenza impugnata ha condannato la società al pagamento di metà delle spese, malgrado la reciproca soccombenza, è anche esso infondato. Il Tribunale ha applicato il secondo comma dell'art.92 c.p.c., che prevede, in caso di soccombenza reciproca, che il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti. Nella -5- specie, in base ad una implicita ed incensurabile valutazione globale dell'esito della lite, il Tribunale ha ritenuto di compensarle solo per la metà. Con i due motivi del ricorso incidentale, che si esaminano congiuntamente perché connessi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n.604 del 1966 e 2 della legge n. 108 del 1990 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la RÀ lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare sulla riduzione particolarmente rilevante del reparto salumeria rispetto agli altri reparti, sulla sproporzione tra la riduzione del 10% del fatturato e quella del 60% del personale della salumeria, sulla circostanza riferita da un teste che nel reparto salumeria si è praticato dopo il licenziamento straordinario continuativo per 22,5 ore settimanali, ed, infine che non era stato indicato il criterio con il quale sono stati individuati i lavoratori da licenziare. Le censure sono infondate. La ricorrente non ha dedotto nel giudizio di merito ed in questo il carattere discriminatorio della sua scelta né che in essa siano stati violati principi di correttezza e buona fede. Ammette che nel licenziamento individuale plurimo, a differenza di quello collettivo, non vi sono criteri legali di scelta da seguire, ma allega contraddittoriamente che il datore di lavoro avrebbe dovuto indicare le ragioni della sua individuazione e cioè indicare un criterio di scelta, onere previsto solo per il licenziamento collettivo per riduzione di personale. -6- E' infondata anche l'altra censura, con la quale si deduce la sproporzione tra la riduzione del reparto salumeria che è stata del 60% e la riduzione del fatturato dell'azienda che è stata del 10%. Precisato che l'accertata riduzione da cinque a tre dei dipendenti del reparto salumeria è del quaranta e non del sessanta per cento, è evidente che la riduzione dei costi di un esercizio commerciale può avvenire solo su quelli comprimibili, quali sono quelli del personale, ove esso sia esuberante, e non anche su quelli incomprimibili, quali l'acquisto delle merci, i costi di locazione, energia elettrica etc., conseguentemente il divario tra percentuali del personale licenziato e percentuali di minori incassi non evidenzia la mancanza del dedotto giustificato motivo oggettivo. Infine, quanto alla prestazione di lavoro straordinario, la logicità della motivazione del Tribunale e l'infondatezza della censura sono confermate dal rilievo che l'esuberanza del personale nel reparto salumeria è dimostrato dalle stesse deduzioni della ricorrente, secondo le quali i tre attuali addetti prestano complessivamente solo 22,5 ore di lavoro straordinario settimanali, circostanza che dimostra l'adeguatezza dell'attuale organico, in quanto l'apporto di lavoro di un altro dipendente, che presterebbe le contrattuali 40 ore di lavoro settimanali, eccederebbe le necessità del reparto.. Il rigetto dei contrapposti ricorsi comporta la compensazione delle spese.
P Q M
-7- La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. cassazione. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002 Il Consigliere est Femandanti IL CANCELLIERECANCE فرا Depositato in/Cancelleria Bloggi 28 DIC. 2002 IL CANCELLIERE -8- AK LA IMPOSTA DI BOLLO, DI GISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 Compensa le spese del giudizio di Il Presidente