Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOM025 65/02 REPUBBLICA ITALIANA. LA CORTE SU LE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE RICORSO PER LIQUIDAZIONE ONORARI IN PROC. FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23867/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Presidente Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron.6212 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep.691 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Ud. 06/11/2001 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L, .55 INGUSCIO ENZO ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA 22 FEB. 2002 IL CANCELLIERE VIA A. DE PRETIS 86, presso l'avvocato PIETRO CAVASOLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio F/55 GIUSEPPE MARTORANA, giusta delega in calce al ricorso;
dal Sig. per diritti L. ricorrente il 22 FEB 2002 Brow CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FALLIMENTO NEA Srl;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimato dal Sig. GE provvedimento del Tribunale di TRENTO avversO il per diritti L. 1.55 ' 22 FEB. 2002 emesso il 12/11/99; CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. Walter 2262 ONW dal Sig.
1.55. per diritti L. il 22 FEB. 2002 1 IL CANCELLIERE CELENTANO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito per il ricorrente, l'Avvocato Giannetto Cavasola, Richiesta copia studio con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
dal Sig. DAMATI per diritti 155 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 11 25.02.02 IL CANCELLIERE Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Avv. Enzo Romano Inguscio, nominato, con l'autorizzazione di cui al decreto del giudice delegato presso il Tribunale di Trento, difensore della curatela ↓ del fallimento della Soc. а r.l. NEA nel contenzioso pendente dinanzi alla Commissione tributaria di primo richiese la liquidazione del compenso grado di Trento, ( diritti e onorari ). Il Giudice delegato provvide con suo decreto avverso il quale il suddetto avvocato propose reclamo al tribunale. Con decreto emesso il 12.11.1999, il Tribunale ri- gettò il reclamo osservando che: nell'autorizzazione alla nomina, concessa dal giu- non potevano essere ricomprese le impu- dice delegato, iscrizioni a ruolo e delle cartelle gnazioni delle esattoriali, in quanto attinenti alla fase esecutiva della pretesa tributaria che era interesse della proce- dura paralizzare, essendo di per sé paralizzata la pre- tesa esecutiva dalla sussistenza del fallimento, onde, 2 sotto tale profilo, tutte le voci indicate sub lb), 3a), 3b) e 4 non potevano essere riconosciute come svolte nell'interesse del fallimento e dunque non do- vevanoessere liquidate;
nel suddetto decreto di autorizzazione era stato esplicitamente puntualizzato che l'attività più rile vante per l'instaurazione del contenzioso era stata già svolta dall'avv. Inguscio (il senso del rilievo ri- sulterà dalla premessa storica del ricorso, nella quale lo stesso avvocato ha precisato che di tale con- h. tenzioso egli si era già occupato in favore della SO- cietà collettiva L.B. dalla quale la fallita S.r.l. NEA aveva rilevato l'azienda con tutte le attività e pas- sività) sicché gli onorari che questo aveva richie- sto potevano essere riconosciuti soltanto per l'attività effettivamente svolta ex novo in favore del fallimento, con esclusione delle voci relative allo "studio della controversia" e alle "consultazioni con il cliente"; i diversi ricorsi erano stati riuniti per gruppi, in sede di discussione, sicché l'onorario relativo do- veva essere liquidato una sola volta per ciascun grup- po;
applicando, in definitiva, i criteri sopra indica- ti, la somma da liquidare risultava inferiore a quanto 3 riconosciuto dal g.d. nel decreto di liquidazione impu- gnato. Avverso tale decreto il suddetto Avv. Inguscio ha ricorso per cassazione, illustrato poi con proposto memoria. La curatela del fallimento non ha svolto atti- vità difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente denunzia, con due motivi: 1° la violazione e falsa applicazione del decre- to del Ministro della Giustizia n. 585 del 1994 nonché l'omessa motivazione su circostanze e fatti decisivi k della controversia. Deduce che la decisione del tribunale, la quale aveva trascurato le censure proposte da esso recla- mante, si prestava al triplice rilievo critico a) che la valutazione di impugnare о meno le cartelle esattoriali spettava agli organi direttivi del falli- mento i quali, quando avessero ritenuto di non far luo- go alle impugnazioni medesime, “avrebbero dovuto esclu- decreto di autorizzazio- dere dette azioni con il impugnazioni in questio- ne "mentre se da un lato le ne, cui si riferivano la voce lb) e le relative note della parcella 3a), 3b) e 4, erano state incluse nel- la relazione presentata al giudice delegato, questi, 4 d'altro lato, aveva emesso un decreto con la di- citura "visto sí autorizza quanto richiesto, fermo restando, per intanto, il limite del 1° grado del giudizio"; 1' attività difensiva era dunque necessaria ed obbligata per esso difensore anche in relazione a tali giudizi;
b) che le consultazioni con la curate- la avevano avuto luogo e avevano riguardato la reda- zione e l'invio di relazioni periodiche sullo stato del contenzioso in questione;
c) che in relazione all'onorario liquidato per ciascun gruppo dei procedi- menti riuniti, l'esclusione dalla liquidazione di tutte le voci della parcella indicate sub 1b), 3a), 3b) e 4 era stata decisa con motivazione apparente, basata su presunzioni e senza considerare fatti e circostanze indicate nel reclamo, nonostante la potenzialità di tali indicazioni a determinare una diversa interpreta- zione del contenuto del reclamo. 2° violazione e falsa applicazione del D.M.
5.10.1994 n. 585. Si denuncia l'illegittimità del provvedimento del tribunale per la violazione dell'art. 4 della tariffa forense, che dichiara inderogabili gli onorari minimi, giacché i compensi liquidati dal giudice delegato non soltanto risultavano inferiori a quelli dovuti in base ad una corretta interpretazione della tariffa ma inte- 5 gravano anche la violazione del minimo inderogabile. Il primo motivo di ricorso inammissibile. Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile soltanto per viola- zione di legge e, con riguardo alla motivazione del provvedimento decisorio, allorché se ne denunci, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la completa pretermissione l'esistenza soltanto apparente, non, invece, quel di- verso vizio che è censurabile con il mezzo di cui al n. 5 dell'art. 360. (Cass. S.U. n. 5888 del 1992 non- ché, ex multis, Cass. n. 7558 del 2000). بلا La censura proposta con il ricorso in esame, sep- pur rubricata anche come violazione delle disposizioni normative in materia di tariffe forensi, in realtà rivolta, attraverso la denuncia di un vizio di motiva- zione riferito alla utilizzazioni di presunzioni e alla mancata valutazione di fatti e circostanze indicate nel reclamo, contro l'interpretazione che il tribunale ha dato circa l'ambito oggettivo dell'autorizzazione a suo tempo concessa dal g.d. per i giudizi ai quali era in- teressata la curatela. Di qui la sua inammissibilità. Il secondo motivo del ricorso non può trovare ac- coglimento per l'estrema genericità che la caratteriz- za. Null' altro ha esposto, infatti, il ricorrente se 6 non che "mentre gli onorari spettanti secondo la tarif- fa ammontavano a lire 30.500.000 (per il compenso com- plessivo, per spese, diritti ed onorari, pari a lire 61.860.035) il compenso complessivo liquidato dal G.d. e confermato dal Tribunale era pari a lire 47.680.000 di cui lire 16.320.000 per onorario". Tale svolgimento 129,11 della censura in nessun modo consente di rilevare la LECT 20,66 violazione di legge denunciata, giacché manca della TOT. 149,77 puntuale e specifica indicazione dei parametri di rife- rimento in relazione alle singole attività svolte nei giudizi e alle corrispondenti voci della tariffa. Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. 38003
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 6 novembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Ugo Riccardo Panebianco Мдо выслать Релинеещ CASSAZIONE ALLIERE LOKKELLIERE Andrea Bignoni 2002 il NCELLIERE 7