Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
IN MEDAL PODO ITALIANO1 04 07/0 2 REPUBBLICA IT LIANA LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rocazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICASTRO Presidente Dott. Gaetano R.G.N. 11811/01 VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele 15731/01 n. 28008Cron PURCARO - Consigliere Dott. Italo Rep. 2014 - Consigliere Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI Ud.04/03/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € FALLIMENTO PRIMULA CONFEZIONI DI MAZZA RENATO, in 19 LUG. 2002 IL CANCELLIERE persona del Curatore dott. Genesio Banchini, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, difeso dall'avvocato AMEDEO LEONCINI BARTOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN AN, IN DE MA, IN CI, IN OR, IN 2002 IPPOLITA;
- intimati 566 -1- e sul 2° ricorso n° 15731/01 proposto da: IN AN, IN DE MA, IN CI, IN OR, IN IPPOLITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li difende unitamente all'avvocato FABIO CAZZOLA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
FALLIMENTO PRIMULA CONFEZIONI DI MAZZA RENATO;
intimato avverso la sentenza n. 988/00 del Tribunale di RIMINI, sezione civile emesa il 7/12/2000, depositata il 18/12/00; RG.711/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
FRANCESCO LUIGI BRASCHI (per delegaudito l'Avvocato Avv. Amedeo Leoncini Bartoli), udito l'Avvocato FABIO CAZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14/4/1995 il curatore del fallimento "Primula Confezioni di Mazza RE adiva il Pretore di Pesaro sezione distaccata di Fermo, assumendo: che AT IA in IN aveva locato al MAZZA due immobili, adibiti l'uno a negozio e l'altro ad ufficio;
- che la locatrice aveva comunicato diniego di rinnovazione del contratto relativo al negozio, manifestando l'intenzione di destinare l'immobile, che ne formava oggetto, all'esercizio di non specificata attività commerciale della figlia DE;
-· che aveva così ottenuto la stipula di nuovi contratti in violazione dell'art. 28 L. n. 392/78 con aumento del canone da lire 8.380.000 a lire 15.000.000 trimestrali. Chiedeva pertanto la condanna degli eredi della locatrice, IN AN, DE, CI, OR, IPPOLITA alla restituzione delle somme eccedenti il canone originario (lire 81.184.013), con interessi e rivalutazione. Nella resistenza degli IN il Pretore rigettava la domanda e tale statuizione veniva confermata, su appello della Curatela, dal Tribunale di Pesaro, con sentenza del 22/10/96, considerando che il curatore non aveva fornito prova del presupposto della domanda e, cioè, che la disdetta era nulla;
che non vi erano elementi per affermare che la disdetta stessa fosse pretestuosa o fuori termine e che "conseguentemente i due contratti altro non (fossero) che un unico contratto protrattosi nel tempo e non novato". Proponevano ricorso il Curatore ed in via incidentale gli IN e la Corte di Cassazione, con sentenza 30 marzo 1999 n. 3035, previa riunione, accoglieva il primo motivo del ricorso principale e dichiarava assorbito tutto il resto, rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Rimini per un nuovo esame circa la nullità della disdetta (di cui secondo il giudice a quo non era stata fornita la prova) sotto il profilo della sua genericità, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Riassumeva il giudizio la Curatela e si costituivano gli IN ed il Giudice di rinvio, con sentenza 18 dicembre 2000, rigettava l'appello della Curatela e compensava le spese anche del giudizio di legittimità affermando che “l'enunciato principio della nullità della disdetta generica sancita dalla sentenza di rinvio n. 3035/99, non risulta decisivo per la decisione della vertenza", essendo pacifico che a seguito della disdetta le parti avessero stipulato due nuovi contratti a canone maggiorato, ambedue legittimi sia considerandoli semplici modifiche accessorie dei precedenti, sia novativi degli stessi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso la Curatela, affidandolo a due motivi. Hanno resistito gli IN con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di un motivo, oggettivamente subordinato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con i due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la stretta relazione delle rispettive censure, la Curatela, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1234, 1° co., 1418, 2° co., 1325, 1343, 1965 e 1967 c.c., 28 e 29 L. n. 392 del 1978 (primo motivo) nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (secondo motivo) in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., impugna complessivamente la statuizione del giudice di rinvio che, pur riconoscendo la nullità della disdetta ex art. 29 L. n. 392/1978 cit. per genericità, l'ha ritenuta irrilevante dal momento che le parti avevano comunque voluto stipulare due nuovi contratti, ambedue leciti ed efficaci, sia intesi come novativi dei precedenti, sia semplicemente modificativi. La complessa censura non è fondata. Infatti, ferma restando la nullità dell'atto di diniego della rinnovazione del contratto per genericità del motivo addotto (ex plurimis Cass. 14 giugno 1997 n. 5637), la censurata statuizione ha accertato la validità dei due contratti novativi alla stregua della possibilità sia che le parti di un contratto di locazione non abitativa convengano, nel corso del rapporto, un aumento di canone (Cass. 19 novembre 1993 n. 11402), sia che pongano in essere dei contratti aventi carattere novativo (come espressamente previsto in uno di essi), ravvisando la specifica causa transattiva in quanto "al vantaggio del canone maggiorato per il locatore faceva riscontro, per il conduttore, la possibilità di godere degli immobili per altri 12 anni e non più per i soli sei residuali in forza delle precedenti pattuizioni, con una stabilità di sede, dunque, che non era certo irrilevante per un'attività commerciale quale quella della ditta poi fallita". Motivazione che, come indicato, fa puntuale applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte Suprema e che, per quanto concerne l'accordo transattivo, non può certo essere superata con il rilievo che anche i contratti del 1991 consentivano, dopo sei anni, il recesso della locatrice, poiché mentre alla stregua dei contratti originari la scadenza al šiennio era inevitabile, con quelli del 1991 era condizionata dalla eventuale dichiarazione motivata di cui agli artt. 28 e 29 L. n. 392/1978 cit. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale, proposto in via subordinata (e, quindi, condizionato). Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLEIRE ESTENSORE IL PRESIDENTE вибали шия LikewanЕлибат FM. 01 Depositata in Cancelleria Oggi, 18.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in .......th 0.011.2002 Serie 4. .77.. ...149 42628 serate ... (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Gaigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPOY #Responsabile Servizio Atti Giudizan (Dr. M. RACCICHINY 002