Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14401 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' ITALIANO4 4 0 1 .02 RE UBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSA E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20463/00 Consigliere Cron.33416 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI 1 Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TARCA CORINTA;
- intimata avverso la sentenza n. 634/00 del Tribunale di LA2002 3121 SPEZIA, emessa il 03/07/00 - R.G.N. 2624/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 27/06/02 dal LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la - decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e pensione di reversibilità (SO) INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995 all'ipotesi (ravvisata nella specie) di reversibilità INPS non scaturente da un trattamento determinato da situazioni d'invalidità; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di detta norma, mentre la parte intimata non si è costituita;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto - interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129), il divieto di cumulo stabilito da tale norma deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità (da parte del dante causa) di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortunio o malattia 3 professionale) determinativi della concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia;
- che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensione INPS correlata al versamento dei contributi ed all'età dell'assicurato; che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale, di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388) e dagli art. 73, primo comma, e 78, comma 20, della legge appena citata, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.2028, che però considerano soltanto il citato art. 73, primo comma); che il ricorso deve quindi essere rigettato, senza peraltro alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non si è costituita;
P. Q. M.
. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 PELLA LEGGEst-8-73 N. 533 Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2002 Il Presidente ng Consigliere IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ее oggi, -8 OTT. 2002 MAD R P IL CANCELLIERE O